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E’ noto che il TAR di Catanzaro con una sentenza pubblicata il 20/12/2018 (N. 02168/2018 REG.PROV.COLL. N. 00880/2018 REG.RIC) ha ribaltato il risultato elettorale che aveva eletto sindaco di Serra d’Aiello la d.ssa Giovanna Caruso, al suo posto proclamando eletto Sindaco Antonio Cuglietta

ed alla carica di Consigliere comunale Piero Longo, Gaetano Cappelli, Margherita Perri, Posteraro Gianluca, Filippo Aloe, Fulvio Roppo Valente, Raffaele Camastra, per la maggioranza e Giovanna Caruso, Vincenzo Paradiso e Walter Pirillo, per la minoranza.

In conseguenza il sindaco attuale di Serra d’Aiello è il dr Antonio Cuglietta.

Senonchè l’ex sindaco Giovanna Caruso ha proposto ricorso al Consiglio di Stato chiedendo anche la sospensione della sentenza del TAR Calabria.

Il sindaco Antonio Cuglietta è ancora un volta difeso dall’avvocato Oreste Morcavallo (nella foto).

La udienza si è svolta ieri ed il CdS ha fissato la valutazione nel merito alla udienza del 14 marzo 2019.

Discende da quanto precede, e senza dubbio alcuno, che il CdS abbia rigettato la richiesta di sospensione della sentenza del TAR Calabria e che quindi il comune di Serra d’Aiello continuerà ad essere governato dalla maggioranza composta dal Sindaco Antonio Cuglietta e dai Consiglieri comunali Piero Longo, Gaetano Cappelli, Margherita Perri, Posteraro Gianluca, Filippo Aloe, Fulvio Roppo Valente, Raffaele Camastra.

Giovanna Caruso, Vincenzo Paradiso e Walter Pirillo, restano invece consigliere di minoranza.

Pubblicato in Basso Tirreno

Aveva vinto per un solo voto 190 a 189 Giovanna Caruso.

E quindi in ricorso prodotto da Antonio Cuglietta e consiglieri di maggioranza Cappelli Gaetano, Posteraro Gianluca, Stella Ferdinando, Longo Piero, Aloe Filippo, Iachetta Eleonora, Vellone Domenico, Roppo Valente Flavio, Camastra Raffaele e Perri Margherita, difesi da Oreste Morcavallo.

Dall’altra parte Giovanna Caruso, Vincenzo Paradiso, Walter Pirillo, Guerino Mendicino, Vanessa Berardone, Saverio Rizzo, Raffaele Falsetto, Maria Innocenti In Suriano Campagna rappresentati e difesi dall'avvocato Gregorio Barba,

Ed il TAR aveva fatto intervenire la Prefettura per accertare la legittimità di due voti contestati dai ricorrenti.

Il gruppo di lavoro era costituito dalla Dott.ssa Francesca Pezone, Vice prefetto delegato dal Prefetto di Cosenza a svolgere la verificazione, insieme al Funzionario Amministrativo Dott. Gianfranco Porco e all’Operatore Amministrativo Vincenzina Zanfino.

Abbiamo cercato di avere una dichiarazione del neo eletto sindco Antonio Cuglietta ma lo stesso è fuori sede.

Ci riproveremo appena possibile.

Intanto ecco,integrale, la sentenza pubblicata il 20/12/2018

N. 02168/2018 REG.PROV.COLL. N. 00880/2018 REG.RIC.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 880 del 2018, proposto da Antonio Cuglietta, Gaetano Cappelli, Gianluca Posteraro, Ferdinando Stella, Piero Longo, Filippo Aloe, Eleonora Iachetta, Domenico Vellone, Flavio Roppo Valente, Raffaele Camastra, Margherita Perri, rappresentati e difesi dall'avvocato Oreste Morcavallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Cosenza, corso Luigi Fera, n. 23;

contro Comune di Serra D'Aiello non costituito in giudizio;

nei confronti Giovanna Caruso, Vincenzo Paradiso, Walter Pirillo, Guerino Mendicino, Vanessa Berardone, Saverio Rizzo, Raffaele Falsetto, Maria Innocenti In Suriano Campagna rappresentati e difesi dall'avvocato Gregorio Barba, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Cosenza, viale F. e G. Falcone n. 45;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

Ricorso ex art. 130 C.P.A. avverso: a) il Verbale di proclamazione degli eletti dell'11.6.2018 alla carica di Sindaco e di Consigliere comunale nella elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale del Comune di Serra D'Aiello (Cs); b) il Verbale della Sezione n. 1; onde ottenerne in via principale il parziale annullamento con la correzione del risultato della "Lista Civica La Svolta 1.2" in n. 188 voti effettivamente conseguiti in luogo dei n. 190 voti erroneamente assegnati, con la conseguente proclamazione alla carica di Sindaco di Antonio Cuglietta ed alla carica di Consigliere comunale di Piero Longo, Gaetano Cappelli, Margherita Perri, Posteraro Gianluca, Filippo Aloe, Fulvio Roppo Valente, Raffaele Camastra, per la maggioranza e Giovanna Caruso, Vincenzo Paradiso e Walter Pirillo, per la minoranza; in via subordinata per l'annullamento integrale delle operazioni elettorali e del Verbale di proclamazione degli eletti dell'11.6.2018 e con la ripetizione delle elezioni comunali. Con vittoria di spese e compensi.

Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Giovanna Caruso, Vincenzo Paradiso, Walter Pirillo, Guerino Mendicino, Vanessa Berardone, Saverio Rizzo, Raffaele Falsetto ed Innocenti Maria il 26\7\2018 :

a) del Verbale delle operazioni dell'Ufficio Elettorale della Sezione n. 1 del 10 giugno 2018;

b) del Verbale di proclamazione degli eletti dell'11.6.2018 alla carica di Sindaco e di Consigliere comunale nella elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale del Comune di Serra d'Aiello (CS) al fine di ottenerne il parziale annullamento sotto altro profilo con la correzione del risultato della Lista “Sosteniamo Serra Antonio Cuglietta Sindaco” in n. 188 voti di lista validi effettivamente conseguiti in luogo dei n. 189 voti erroneamente assegnati.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Giovanna Caruso e di Vincenzo Paradiso e di Walter Pirillo e di Guerino Mendicino e di Vanessa Berardone e di Saverio Rizzo e di Raffaele Falsetto;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di proposto dal ricorrente incidentale Maria Innocenti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2018 la dott.ssa Francesca Goggiamani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

I ricorrenti, candidato sindaco e consiglieri comunali della “Lista civica la svolta 1.2.”, impugnano ai sensi dell’art. 130 c.p.a. l’atto di proclamazione degli eletti delle elezioni del Comune di Serra di Aiello.

Premettendo di avere ottenuto 189 voti a fronte dei 190 ottenuti dalla lista “Sosteniamo Serra Antonio Cuglietta Sindaco” hanno dedotto quattro motivi di ricorso sostenendo:

1) la nullità di 2 schede attribuite alla lista avversaria per la sussistenza di segni di riconoscimento in violazione dell’art. 64 n. 2 d.p.R. 570/1960;

2) l’illegittimità della scelta del Presidente di seggio di risolvere le contestazioni alle schede non nel corso dello spaglio ma al termine dello stesso e senza acquisire il parere degli scrutatori in spregio al combinato disposti degli artt. 63 e 54 d.p.R. 570/19603);

3)la contraddittorietà del verbale laddove riporta la sostituzione di una scheda, non menzionata nell’apposito par. 19 lett. D;

4) l’illegittimità per violazione degli art. 41 d.p.R. 570/1960 e 19 l. n. 104/1992 della decisione in cui non è stata ammessa al voto assistito l’elettrice Mafalda Fabrizio.

L’ente locale cui il ricorso è stato ritualmente notificato non si è costituito.

Costituitisi gli eletti hanno chiesto il rigetto del ricorso e proposto a loro volta ricorso incidentale.

Hanno in particolare affermato l’infondatezza del ricorso per: 1) inammissibilità del primo motivo in quanto non contestate espressamente nel verbale; 2) la non risultanza nel verbale della risoluzione delle contestazioni alla fine dello spoglio e comunque il difetto di contestazione da parte degli scrutatori da intendere quale assenso 3) l’essere la sostituzione della scheda strappata avvenuta il giorno antecedente la votazione e come tale da non riportare nella sezione relativa alle schede relative nel corso della votazione, 4) la legittimità della non ammissione al voto della elettrice Fabrizio per difetto nel certificato medico di validazione della Asl.

In via incidentale hanno a loro volta richiesto l’annullamento dell’attribuzione di 2 voti agli avversari perché riportanti segni di riconoscibilità dell’elettore.

In via istruttoria il Collegio ha disposto verificazione sulle schede contestate e sulla non ammissione al voto della elettrice Mafalda Fabrizio.

All’udienza del 19.12.2018 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. L’elezione contestata si caratterizza per vedere un solo voto di differenza tra lista vincitrice e lista soccombente.

In via preliminare deve disaminarsi l’eccezione con la quale i controinteressati ostacolano i motivi di ricorso per inammissibilità per difetto di immediata contestazione dai rappresentanti di lista.

L’eccezione risulta superabile alla luce dell’insegnamento dell’Adunanza plenaria n. 32/2014 la quale, rammentando l’attenuazione dell’onere della prova nel giudizio elettorale ha ammesso la rilevanza delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese dai rappresentanti di lista a seguito delle operazioni elettorali quando prodotte per contestare le decisioni assunte dal seggio elettorale anche se gli stessi soggetti non abbiano svolto contestazioni in sede di spoglio delle schede, potendo essi non percepire nell'immediatezza la rilevanza determinante dell'errore, che può invece manifestarsi solo alla conclusione delle operazioni.

Ciò in quanto non vi è norma impositiva di un onere con effetto decadenziale ed alla luce della facoltatività sia della presenza del rappresentante di lista (art. 32, comma 9, n, 4, d.P.R. n. 570 del 1960), sia della contestazione immediata di eventuali rilievi o dissensi (artt. 54 e 68 del medesimo d.P.R.).

2.Essendo stati anzitutto proposto l’annullamento della decisione di attribuzione di due schede per parte, devono in primo luogo disaminarsi i motivi del ricorso principale aventi ad oggetto non le schede, ma il procedimento.

Il terzo motivo di ricorso è, anzitutto, infondato.

La sostituzione della scheda strappata per come desumibile dalla pag. 11 del verbale è avvenuto nel giorno antecedente le votazione nel corso delle operazioni preparatorie e non nel corso delle votazioni, sicchè tale scheda non doveva essere riportata tra quelle riscontrate come deteriorate nel corso della votazione a pag. 29 del verbale.

4. Va ancora disaminata la contestazione di mancata ammissione al voto dell’elettrice Mafalda Fabrizio.

A mente dell'art. 41 d.P.R. n. 570 del 1960 come noto, i certificati debbono attestare che la infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di altro elettore; pertanto, ai fini del voto assistito, l'attitudine dell'infermità fisica ad impedire l'autonoma manifestazione del voto da parte dell'elettore può essere apprezzata unicamente dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'unità sanitaria locale che dell'attestazione dell'esistenza dell'impedimento si assume la piena responsabilità giuridica (v. Consiglio di Stato, sez. V, 14/11/2006,  n. 6685 )

Nella specie il certificato esibito al seggio elettorale ed acquisito dal verificatore è carente della sottoscrizione del medico, sicchè non appare censurabile la determinazione di non ammissione dell’elettrice alla votazione.

5. Ricorso principale e ricorso incidentale contestano entrambi la decisione di attribuzione alla avversaria di 2 schede riportanti segni di riconoscimento e decisivi, stante l’unico voto di differenza per determinare il vincitore.

Venendo al merito della speculare contestazione bisogna rammentare che la nullità del voto elettorale si verifica solo quando dall'esame obiettivo della scheda emerge chiaramente l'intento dell'elettore di farsi riconoscere, per cui i segni superflui, quelli eccedenti il modo normale d'indicare un determinato simbolo, le incertezze grafiche, nonché l'imprecisa collocazione dell'espressione del voto rispetto agli spazi a ciò riservati non sono elementi sintomatici idonei a determinare la nullità del voto stesso solo qualora non sia evidente che l'irregolare compilazione sia preordinata al riconoscimento dell'autore nonché qualora si tratti di segni riconducibili a difficoltà di movimento o di vista dell'elettore.(v. tra le altre Cons. st. sez. V, 25/01/2016,  n. 245; sez. V, 7 luglio 2015, n. 3368; sez. V, 15 giugno 2015, n. 2934; Id., sez. V, 29 novembre 2013, n. 5720).

In particolare, l'art. 64, d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, nello stabilire la nullità del voto contenuto in schede che presentino scritture o segni tali da far ritenere "in modo inoppugnabile" la volontà dell'elettore di farsi riconoscere, deve essere inteso in senso oggettivo, ossia considerando nulle quelle schede che rechino scritte o segni estranei alle esigenze di espressione del voto e che non trovino ragionevoli spiegazioni nelle modalità con cui l'elettore ha inteso esprimere il voto stesso; in effetti l'espressione «in modo inoppugnabile» non può essere intesa in senso letterale, come se fosse volta a esigere un'effettiva certezza della volontà dell'elettore di far riconoscere il proprio voto, poiché una simile inoppugnabilità si avrebbe solo nel caso che l'elettore sottoscriva il voto dato con il proprio nome e cognome; di conseguenza l'elemento della riconoscibilità deve essere valutato caso per caso, al fine di stabilire se l'anomalia del voto possa giustificarsi ragionevolmente con cause diverse da quella della volontà di far identificare il consenso attribuito alla lista o al candidato (così Consiglio di Stato sez. V, 18/01/2016, n.142).

Il principio di diritto va applicato alle 4 schede in contestazione.

Dalla disposta verificazione risulta in primo luogo che la scheda all’allegato n. 1 della relazione di verificazione attribuita alla lista “La svolta 1.2” risulta che accanto al simbolo sbarrato di tale lista compare una scritta non decifrabile e neppure attribuibile per numero delle lettere (4 o 5 nella prima riga e 4 nella seconda), per come auspicato dai controinteressati nelle operazioni del verificatore, al nome del candidato Saverio Rizzo. Il segno, dunque, non ha giustificazione alcuna con l’espressione del consenso e va, pertanto, ritenuto nulla diversamente da quanto ritenuto dal seggio elettorale.

L’attività istruttoria ha, in secondo luogo, fatto emergere che la scheda all’allegato n. 3 della relazione di verificazione attribuita alla lista “la svolta 1.2” risulta che oltre al simbolo sbarrato di tale lista nel riquadro della lista in competizione vi è una scritta non decifrabile che per posizione non trova giustificazione alcuna nella espressione del voto con conseguente nullità della scheda.

Venendo alle schede contestate con il ricorso incidentale dagli accertamenti istruttori emerge che all’allegato n. 4 della relazione di verificazione attribuita alla lista “Sosteniamo Serra – Antonio Cuglietta Sindaco” vi è sbarramento dell’intero riquadro ed indicazione di uno dei candidati della medesima lista, Filippo Aloe. Ritiene il Tribunale che l’apposizione del crocesegno sull’intero riquadro della lista sia ordinaria modalità di espressione della preferenza e non presenti irregolarità che ne inficino la validità.

In ultimo è stata acquisita all’allegato n. 5 della relazione di verificazione attribuita alla lista “Sosteniamo Serra – Antonio Cuglietta Sindaco” in cui vi è sbarramento del simbolo della lista ed in corsivo il nome “Longo Costantino” a fronte della presenza trai candidati di soggetto diverso Longo Piero.

Nel ricorso incidentale si sostiene che nella specie non vi sarebbe preferenza per il candidato con nome errato, bensì firma autografa del padre del candidato con volontà di riconoscimento ed a sostegno della doglianza la parte controinteressata ha richiesto ctu calligrafica.

È noto in proposito che la giurisprudenza afferma che l'erronea indicazione del prenome del candidato, in assenza di candidati di altre liste aventi lo stesso cognome, non implica di per sé alcuna incertezza in ordine alla volontà dell'elettore né configura un mezzo di riconoscimento, tale errore ben potendo essere un mero difetto mnemonico, non improbabile poiché il voto di preferenza non necessariamente riflette una conoscenza diretta del candidato prescelto (v. Consiglio di Stato sez. V, 29/11/2013, n. 5720; sez. V, 30/01/1997, n.112).

Ritiene il Tar che nella specie tale principio sia applicabile e che l’invocato accertamento calligrafico trovi ostacolo in duplice ragione.

In primo luogo la dimostrazione che il voto sarebbe attribuibile al padre del candidato è in astratto irragionevole in quanto contrasterebbe con l’interesse dell’elettore ad inficiare la preferenza al figlio senza che vi sia ragione per dar prova all’esterno di aver per questi votato ed in secondo luogo tale accertamento violerebbe il principio della segretezza del voto.

6. La fondatezza “nel merito” della censure sulla riconoscibilità delle schede del ricorso principale esime il Collegio dal riscontro del motivo ad esso subordinato di mancata risoluzione delle contestazioni delle schede nel corso delle operazioni.

7. Consegue da quanto esposto l’accoglimento del ricorso principale ed il rigetto di quello incidentale con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati nei termini illustrati.

Ai sensi dell’art. 130 c.p.a. vanno, conseguentemente, corretti i risultati elettorali con l’annullamento delle due preferenze accordate alla lista “La svolta 1.2” con il diverso esito della elezione con attribuzione di 188 preferenza a tale lista e di 189 voti alla lista “Sosteniamo Serra Antonio Cuglietta Sindaco” che, pertanto, risulta vincitrice in luogo di quella controinteressata.

Va, pertanto, proclamato eletto alla carica di Sindaco Antonio Cuglietta ed alla carica di Consigliere comunale Piero Longo, Gaetano Cappelli, Margherita Perri, Posteraro Gianluca, Filippo Aloe, Fulvio Roppo Valente, Raffaele Camastra, per la maggioranza e Giovanna Caruso, Vincenzo Paradiso e Walter Pirillo, per la minoranza.

La presente sentenza, ex art 130 co. 8 c.p.a., deve essere immediatamente trasmessa in copia, a cura della segreteria di questo Tribunale amministrativo regionale, al Sindaco del Comune di Serra d’Aiello ed alla Prefettura di Cosenza.

8. Le peculiarità della controversia giustificano l’integrale compensazione delle spese tra le parti del giudizio.

Quelle di verificazione, liquidate ex art. 64 c.p.a. con separato decreto vanno poste a carico del Comune resistente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando nella controversia di cui in epigrafe, così provvede:

1) In parziale accoglimento del ricorso principale:

-) annulla gli atti impugnati nelle parti in cui:

- sono stati attribuiti e di 190 preferenze alla lista “La svolta 1.2” e corregge il risultato elettorale attribuendole n. 188 preferenze;

- sono stati proclamai Sindaco del Comune di Serra D’Aiello la sig.ra Giovanna Caruso, consiglieri di maggioranza Paradiso Vincenzo, Pirillo Walter, Innocenti In Suriano Campagna Maria, Mendicino Guerino, Berardone Vanessa, Rizzo Saverio, Falsetto Raffaele e corregge il risultato proclamando eletto Sindaco Antonio Cuglietta ed alla carica di Consigliere comunale Piero Longo, Gaetano Cappelli, Margherita Perri, Posteraro Gianluca, Filippo Aloe, Fulvio Roppo Valente, Raffaele Camastra, per la maggioranza e Giovanna Caruso, Vincenzo Paradiso e Walter Pirillo, per la minoranza;

2) Rigetta il ricorso principale per la restante parte;

3) Rigetta il ricorso incidentale;

4) Compensa tra le parti le spese;

5) Pone a carico del Comune resistente le spese di verificazione liquidate con separato decreto.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Salamone, Presidente

Francesco Tallaro, Primo Referendario

Francesca Goggiamani, Referendario, Estensore

Pubblicato in Basso Tirreno

Questi i risultati:

Lista Civica La Svolta

Candidato a sindaco Giovanna Caruso

Voti 190

Percentuale 50,13%

Lista Civica Sosteniamo Serra

Candidato a sindaco Antonio Cuglietta

Voti 189

Percentuale 49,86

Voti totali 379

Il sindaco Caruso continua la sua sindacatura.

Pubblicato in Campora San Giovanni

La giunta con delibera n 6 del 10/1/2108 provvide a modificare l’assetto organizzativo degli uffici e dei servizi comunali.

Nemmeno un mese dopo nuovo cambio dell’assetto organizzativo degli uffici e dei servizi comunali

Questi i principali cambiamenti.

Il geometra Clemente con delibera n 16 del 1.2.2018 passa dalla categoria C alla categoria D.

Sempre il geometra Clemente diventa responsabile dell’Urbanistica, Manutenzione, Demanio, sicurezza sul lavoro, edilizia pubblica e privata, cooperative sociali, ERP e rapporti con l’ATERP.

IL Comandante della Polizia Municipale Emilio Caruso diventa responsabile degli affari legali e perde la carica di vicesegretario.

La carca di Vicesegretario passa a Mario Aloe che perde il commercio e gli affari produttivi.

Il commercio e gli affari produttivi passano a Giancarlo Socievole.

Queste le voci raccolte stamattina in comune.

Ora aspettiamo la pubblicazione degli atti.

Pubblicato in Politica

Premettiamo che l’AC Amantea non ha ancora il suo campo e quindi gioca sul “Riga” di Lamezia Terme.

Un vero e proprio handicap.

Anche per questo la vittoria di oggi 17 settembre vale tanto.

L’Amantea parte bene e chiude il Sersale nella propria metà campo.

 

Ed infatti al diciannovesimo minuto del primo tempo Tucci porta in vantaggio gli amanteani.

Nemmeno 3 minuti e Crucitti raddoppia.

Sembra che il primo tempo possa chiudersi con questo risultato ed invece la terna arbitrale concede una contestatissima punizione e Ricci accorcia il divario e segna dal centro dell’area di rigore dopo aver ricevuto il pallone.

Nella ripresa entrambe le squadre creano diverse azioni da gol che però si concludono con un nulla di fatto da un lato per merito della solidità difensiva della retroguardia amanteana che ha concesso poco o nulla e dall’altro per la poca precisione sotto porta del reparto offensivo blucerchiato.

Non succede più nulla tra Amantea e Sersale con i blucerchiati che conquistano i primi 3 punti della stagione, utili non solo ai fini della classifica ma anche per sbloccarsi mentalmente.

Mister Caruso ha affermato che "è stata una vittoria ampiamente meritata. Partita che tutti auspicavamo la quale ci ha dato delle risposte importanti dal punto di vista della cattiveria e delle voglia di lottare e sacrificarsi che un po' è mancato all'esordio di campionato. La squadra è partita benissimo tant'è che eravamo in vantaggio per 2 a 0 dopo poco più di 20 minuti. Ma al di la dell'aspetto numerico e del risultato ho visto un'Amantea diversa che si è imposta fin dal primo minuto con l'intenzione di fare una partita importante perché i ragazzi erano molto determinati a riscattarsi da domenica scorsa. È questa la squadra che voglio vedere in tutto l'arco del campionato. Il Sersale si è dimostrata una squadra organizzata e rognosa come ci aspettavamo. Ci ha impensierito soprattutto nei primi 10 minuti della ripresa. È anche vero che il loro gol, del 2 a 1, è scaturita da una punizione fantasma con una terna arbitrale che a mio avviso non era nella giornata migliore. E quel gol ha un po' influito al rientro in campo ma poi siamo riusciti a uscirne bene. E devo sottolineare che è stato importante anche l'inserimento dei giocatori dalla panchina che si sono dimostrati pronti. Abbiamo avuto delle occasioni clamorose per chiudere la partita ed in alcune il loro portiere si è esibito in degli interventi importanti. Noi oggi cercavamo i 3 punti e la prestazione e quindi gli obiettivi sono stati raggiunti. Mi auguro che la squadra abbia capito che con la determinazione e il sacrificio si possono ottenere delle grandi soddisfazioni. Questo è il campionato della sofferenza e dell'aiuto reciproco e proprio con queste caratteristiche abbiamo giocato una grande partita. Penso che questi ragazzi abbiano ancora ampi margini di miglioramento e di crescita. Siamo felici di aver regalato alla società e alla tifoseria la prima gioia stagionale. E siamo desiderosi a giocare sul nostro campo che per noi vuol dire tantissimo”

Ecco le due squadre:

AMANTEA: Carbone, Sicoli, Caliò (49’ st Gigliotti), Curcio (41’ st Miraglia), De Luca, Miceli, Raimondo (11’ st Pellegrino), Pirillo, Longo (13’ st Gagliardi), Crucitti, Tucci (37’ st Tripodi). PANCHINA: Sesti, Perciavalle. ALL: Caruso.

SERSALE: Mauro (26’ pt Parrottino), Torchia, Scalise, Costa (26’ pt Ricci), Scozzafava, Caturano, Pugliese (36’ st Staglianò), Anellino (36’ st Fratto), Tolomeo, Mittica, De Feo (26’ st Ferrarelli). PANCHINA: Ikubor, Carrozza. ALL: Trapasso.

MARCATORI: 19' pt Tucci (A), 22' pt Crucitti (A), 45' pt Ricci (S).

ARBITRI: Carvelli di Crotone; assistenti Varano e Mungari di Crotone.

NOTE: circa 250 spettatori. Recupero 2’ pt e 6’ st. Ammoniti Scalise (S), Anellino (S), Pirillo (A), Tucci (A).

Il sindacato di polizia contesta l'assegnazione di una cattedra di Sociologia all'ex deputato ed esponente no global Francesco Saverio Caruso.

Il segretario regionale del Coisp, il sindacato indipendente di polizia, Giuseppe Brugnano, interviene nella polemica - sollevata ieri dal presidente del consiglio comunale di Catanzaro Ivan Cardamone - per l'affidamento di una cattedra universitaria in Sociologia dell'ambiente e del territorio dell'Università Magna Grecia all'ex deputato di Rifondazione comunista Francesco Saverio Caruso, ex esponente dei no global e dichiara "Una nomina francamente inspiegabile - che ci indigna e ci preoccupa per la ricaduta che potrebbe avere sugli studenti. A parlare chiaro è il curriculum del signor Caruso, noto alle cronache per essere stato uno dei principali artefici della rete no-global del G8 di Genova, per aver seminato marijuana nei cortili della Camera dei deputati, per aver sostenuto l'occupazione abusiva di stabili pubblici e privati, per aver inopinatamente attaccato le forze di polizia e per essere stato sottoposto a diversi procedimenti penali".

Poi continua il segretario dl Coisp "Nel tentativo di giustificare la nomina il coordinatore del corso di laurea in Sociologia dell'università Magna Grecia, ha evidenziato la necessità di andare oltre le legittime divisioni politiche, dicendo che esse non possono mai essere pregiudizievoli rispetto ad un incarico accademico. Giusto, giustissimo. Ciò che il coordinatore Corposanto però fa finta di non vedere è che in questo caso non si tratta di visioni politiche contrapposte, di mere divergenze di partito, ma di senso dello Stato, di quei diritti e quei valori sanciti dalla Costituzione e mai accettati pienamente dal "sovversivo" Caruso.

Che genere di insegnamento intendiamo dare ai giovani dell'ateneo catanzarese?

Che modelli vogliamo proporre ai loro occhi e che esempi vogliamo dargli per il futuro?".

"La nostra posizione - conclude Brugnano - è chiara: oltre a condannare a mezzo stampa la decisione assunta dall'università Magna Grecia, ci riserviamo di organizzare nei prossimi giorni manifestazioni di dissenso nei locali della facoltà di Sociologia".

Di Riccardo Ghezzi, il 7 agosto 2013 ricordava così Francesco Saverio Caruso, il No Global che Rifondazione Comunista ha portato in parlamento dal 2006 al 2008.

“Ci eravamo quasi dimenticati di lui, diventato famoso per aver definito “assassini” Tiziano Treu e Marco Biagi, dimenticandosi che quest’ultimo era stato ucciso dalle sedicenti “Nuove Br” e quindi più che un assassino era un assassinato. Forse proprio perché caduto nel dimenticatoio, tanto da sentirsi in dovere di auto-proclamarsi “sovversivo a tempo pieno” dopo che la sinistra radicale è stata cacciata dal parlamento con il voto del 2008, il No Global beneventano ha voluto riassaporare le luci della ribalta con una sparata delle sue:

ATTENZIONE! Tra dieci minuti scoppia la guerra civile.
Per ora ci sono meno di 500 persone. Potremmo andare in massa a Palazzo Grazioli, appendere Silvio e una decina dei suoi sgherri a testa in giù (scegliete voi tra Gasparri, Brunetta, Bondi & C.)… così la finiamo con questi buffoni e passiamo alle cose serie

La nostalgia di piazzale Loreto e degli avversari politici, nella sua visione “nemici”, è un tema ricorrente nell’attivismo di Francesco Caruso. Che in questo post, scritto domenica scorsa, riassume perfettamente la filosofia della sinistra radicale: stigmatizzare la violenza, riferendosi alla guerra civile minacciata in forma iperbolica dagli avversari politici, reagendo con altrettanta e superiore violenza, con chiari riferimenti alla Resistenza e quindi ad un’altra guerra civile del passato, conclusasi per l’appunto con gli odiati sconfitti “appesi a testa in giù”. E poi, soprattutto, il modus operandi: agire solo in caso di consapevolezza che i “nemici” siano pochi. Mentalità da centri sociali, che attaccano esclusivamente quando sanno di essere in netta maggioranza. Ecco perché i propositi guerrieri di Caruso hanno trovato maggiore conforto dopo aver appurato che “Per ora ci sono solo 500 persone”. Fossero di più, come poi effettivamente sono state, sarebbe meglio stare alla larga”.

Quando i No Global vengono portati in parlamento, questi sono i risultati.

Quali saranno quelli dei No Global portati ad insegnare nelle Università?

 

Pubblicato in Catanzaro

Non scherzavamo. Affatto. C’era, eccome, la “Guerra” nella “ex giunta ex Tonnara”.

La voce era già corsa nel pomeriggio di ieri e la nostra fonte ordinariamente ben informata ci aveva preannunciato una novità importante.

Nientemeno che la revoca delle tre deleghe a Tonino Carratelli

La minaccia l’aveva profferta il vicesindaco facente finzione Michele Vadacchino.

Minaccia alla quale Carratelli aveva risposto con un “ Provaci” di vera e propria sfida.

La vicenda ci è stata confermata stamattina da altra fonte attendibilissima.

E stamani aspettavamo la consequenzialità della vicenda e cioè la revoca delle deleghe . Attesa inutile.

Anzi i commercianti di Via Margherita hanno preso una decisa posizione a difesa dell’isola pedonale SENZA ECCEZIONI, così sostenendo la posizione espressa da Carratelli.

Ed a chiunque la supposta revoca sarebbe apparsa come una reazione da parte di Vadacchino che è stato il proponente della sosta permessa ai residenti.

Come andrà a finire?

Difficile saperlo.

Ma due sono le evoluzioni possibili.

La prima è la conferma della volontà della maggioranza è che ha anche trovato legittimazione nelle firme apposte sulla delibera dal comandante della Polizia Municipale Emilio Caruso, per la regolarità tecnica, e da Giuseppe Sabatino per la legittimità.

La seconda è un voltafaccia della giunta per rispetto della forza dei commercianti di Via Margherita, un voltafaccia che presterebbe il fianco a tanti altri sotto la pressione degli elettori!

Pubblicato in Cronaca
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