Sembra che il tavolo ex Massicci abbia avanzato dubbi sulla legittimità dei contratti ai 133 precari della sanità perché non presenterebbero “alcuna qualifica professionale”.
Lo avrebbe ipotizzato il Tavolo ex Massicci, che nell'ultima riunione del 7 aprile ha letteralmente fatto le pulci al provvedimento con cui l'ex dg Scarpelli ha cooptato 133 precari in possesso dei requisiti previsti dalla legge Guccione-Orsomarso (la 12 del 2014), per un contratto a tempo determinato di due anni.
Tutto nasce dalla convenzione sottoscritta dall'Azienda sanitaria provinciale e dal dipartimento regionale Lavoro.
Un caso che aveva fatto discutere, perché tra i beneficiari dell'invito firmato da Scarpelli figuravano molte persone vicine a personaggi politici di primo piano, il tutto a poche settimane dal voto regionale dello scorso 23 novembre.
L'ex Massicci – oggi guidato dalla dirigente del Mef Angela Adduce – non analizza, ovviamente, il dato politico. Si limita a valutare la legittimità di un atto sottoscritto in una regione dove vige ancora il blocco del turnover per il personale sanitario. I rilievi sono diversi e tutti circostanziati.
Il primo aspetto sottoposto a valutazione è la convenzione che regola i rapporti tra i beneficiari della legge Guccione-Orsomarso e l'Asp.
Un documento, evidenziano i tecnici dei ministeri della Salute e dell'Economia, firmato da «un dirigente aziendale delegato dal direttore generale pro-tempore dell'Asp di cui è stata dichiarata la decadenza» (subito dopo il voto regionale, con un provvedimento dell'ex commissario alla Sanità, Luciano Pezzi).
Ma sempre secondo il Tavolo non sarebbe specificato l'istituto giuridico che regola il rapporto tra i precari e l'Asp.
Ed è scritto nel verbale che :”In tal senso l'utilizzo funzionale dei lavoratori di cui trattasi non è contemplato nell'ambito del vigente Ccnl del comparto sanità”
Questo il motivo delle perplessità.all’ato della immissione in servizio i 133 lavoratori “non presentavano alcuna qualifica professionale”.
E ad abundantium “ la convenzione non specifica i termini di inizio e fine dell'attività oggetto della convenzione stessa”.
Secondo l'articolo 7 della convenzione l'utilizzo del personale “non comporta la costituzione di alcun tipo di rapporto di lavoro” e per questo “ non appare percorribile la prevista iscrizione degli stessi all'ente di previdenza, il versamento delle ritenute erariali e la stessa iscrizione all'Inail, atteso che dette amministrazioni hanno l'obbligo di individuare il datore di lavoro”.
Abbiamo l’ impressione che tutto finirà in una bolla di sapone!
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