Parliamo di Kamal Abu-Taleb, dentista, presidente emerito del Rotary Club di Amantea.
Perché grazie?
Ma perché ieri, 14 aprile, ha prestato gratuitamente la sua opera a favore degli ultimi e dei diseredati, assistendo i primi 7 profughi ospiti in Calabria( non solo sul territorio di Amantea e Longobardi) e che avevano bisogno di prestazioni odontoiatriche.
E lo continuerà a fare insieme, per ora, al dr Gianluca Gallo.
Con questa sua prima attività ad Amantea, nel locale poliambulatorio, è nato il centro odontoiatrico per le fasce più deboli voluto dall’Associazione di Volontariato “Salus et Virtus”.
Amantea, così, diventa il terzo centro calabrese dopo Soverato e Cosenza( a mantiella a terza?) nel quale sarà presente il servizio di Odontoiatria Sociale .
Si tratta della esecuzione della Convenzione annuale e rinnovabile tra l’Asp di Cosenza e la Associazione Salus et Virtus approvata dal direttore generale Raffaele Mauro con determina n 1666 del 4 settembre 2017.
La convenzione ha previsto 2 fasi.
Nella prima la attivazione di un servizio allocato nel distretto Sanitario Cosenza/Savuto, presso il Poliambulatorio di Via Popilia.
Nella seconda la attivazione di un servizio allocato nel distretto Sanitario Tirreno e nel distretto sanitario ionio sud
La scelta del poliambulatorio di Amantea da parte della dottoressa Riccetti è possibile sia dovuta alla presenza in Amantea e Longobardi di una gran messe di profughi, donde la allocazione dei servizi proprio là dove ve ne è maggiore necessità!
Beneficiari di questa attività sono i seguenti:
RTPI( Richiedenti e/0 titolari di Protezione Internazionale)
Migranti indigenti
MSNA( Minori stranieri non accompagnati)
Vittime di tratta e torture
Coloro che non risultano iscrivibili al SSR( art 35 del dlgs 286/98)
Soggetti fragili e/o vulnerabili individuati e segnalati dai servizi socio sanitari, PUA e distretti sanitari.
Le cure prestabili sono :
Igiene e profilassi
Odontoiatria conservativa
Endodonzia
Chirurgia estrattiva
L’accesso alle cure è subordinato a prenotazione effettuabile dal personale dell’ASP
Vedi di seguito l’art 35 richiamato:
Art. 35
(Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale) (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 33)
1. Per le prestazioni sanitarie erogate ai cittadini stranieri non iscritti al Servizio sanitario
nazionale devono essere corrisposte, dai soggetti tenuti al pagamento di tali prestazioni, le tariffe
determinate dalle regioni e province autonome ai sensi dell’articolo 8, commi 5 e 7, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
2. Restano salve le norme che disciplinano l’assistenza sanitaria ai cittadini stranieri in Italia
in base a trattati e accordi internazionali bilaterali o multilaterali di reciprocità sottoscritti dall’Italia.
3. Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative
all’ingresso ed al soggiorno, sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure
ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed
infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e
collettiva. Sono, in particolare garantiti:
a)la tutela sociale della gravidanza e della maternità, a parità di trattamento con le cittadine
italiane, ai sensi delle leggi 29 luglio 1975, n.405, e 22 maggio 1978, n. 194, e del decreto delMinistro della sanità 6 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.87 del 13 aprile1995, a parità di trattamento con i cittadini italiani;
b) la tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo del20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176;
c)le vaccinazioni secondo la normativa e nell’ambito di interventi di campagne di prevenzionecollettiva autorizzati dalle regioni;
d)gli interventi di profilassi internazionale;
e)la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai.
4. Le prestazioni di cui al comma 3 sono erogate senza oneri a carico dei richiedenti qualora privi di risorse economiche sufficienti, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa a parità con icittadini italiani.
5. L'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione all'autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano.
6. Fermo restando il finanziamento delle prestazioni ospedaliere urgenti o comunque essenziali a carico del Ministero dell’interno, agli oneri recati dalle rimanenti prestazioni contemplate nel comma 3, nei confronti degli stranieri privi di risorse economiche sufficienti, si provvede nell'ambito delle disponibilità del Fondo sanitario nazionale, con corrispondente riduzione dei programmi riferiti agli interventi di emergenza.