La storia è sempre la stessa. I comuni non pagano l’acqua alla Sorical. La Sorical diffida i comuni ed intima la riduzione delle fornitura. I comuni emettono ordinanze diffidando la Sorical a non ridurre la portata
Come abbiamo detto una storia da “ fumetto economico-finanziario”
Dicevamo che sembra di essere nel Medio le ragioni delle parti si risolvevano con l’assedio della città avversaria che alla fine doveva arrendersi per fame e per sete!
La causa era pendente presso il TAR Calabria che ha affidato alla Università di Cosenza facoltà di Ingegneria la perizia sul calcolo “.” fabbisogno minimo delle strutture che erogano servizi pubblici essenziali ed il fabbisogno minimo della popolazione, tenendo conto delle variazioni di presenze sul territorio nei periodi di afflusso di turisti”
E la perizia dice che “nei mesi non turistici il volume idrico fornito di 14.336 mc è più che sufficiente a garantire qualsiasi tipo di servizio ed anzi è in eccedenza” e che, al contrario, nei mesi turistici, “il fabbisogno attuale di m. 14336 potrebbe essere sufficiente ma è impensabile ridurlo a mc. 3284”;
Ed allora ecco la sentenza:
N. 00068/2013 REG.PROV.CAU. N. 00618/2012 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso R.G. n. 618 del 2012, proposto da “So.Ri.Cal. spa - Societa' Risorse Idriche Calabresi”, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Ulisse Antonio Pedace, Francesca Prisco e Giovanni Cioffi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Antonio Pedace, in Catanzaro, via V. De Grazia, n. 17;
contro
Comune di Scalea, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Sangiovanni, con domicilio eletto presso la segreteria della II° Sezione del Tar Calabria -Catanzaro, via A. De Gasperi, 76/B;
Sindaco del Comune di Scalea, non costituito in giudizio;
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia,
dell'ordinanza comunale n.22/2012 con la quale si ordina alla ricorrente società "di assicurare la fornitura idrica al comune di scalea...".
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Scalea;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore, alla camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2013, il cons. Concetta Anastasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Vista la relazione di CTU depositata in data 5.2.2013, da cui è emerso, in sostanza, che, “nei mesi non turistici il volume idrico fornito di 14.336 mc è più che sufficiente a garantire qualsiasi tipo di servizio ed anzi è in eccedenza” e che, al contrario, nei mesi turistici, “il fabbisogno attuale di m. 14336 potrebbe essere sufficiente ma è impensabile ridurlo a mc. 3284”;
Ritenuto di dover accogliere la domanda di sospensione dell’impugnato provvedimento, limitatamente alla parte in cui diffida la SORICAL spa a non ridurre il volume idrico fornito per il periodo invernale;
Ritenuto di dover liquidare in favore del CTU , prof. Ing. Paolo Veltri, la somma di €. 1534,13, a titolo di compenso, come da fattura dal medesimo depositata;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), accoglie e per l'effetto:
a) sospende l’impugnato provvedimento limitatamente alla parte in cui diffida la SORICAL spa a non ridurre il volume idrico fornito anche nel periodo invernale;
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso la prima udienza pubblica che terrà la Sezione nell’anno 2014.
Compensa il pagamento delle spese della presente fase cautelare.
Liquida in favore del CTU, prof. ing. Paolo Veltri la somma di €. 1534,13 a titolo di compenso, come da fattura dal medesimo depositata.
Manda alla segreteria per il seguito di competenza.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2013 con l'intervento dei magistrati: Massimo Luciano Calveri, Presidente, Concetta Anastasi, Consigliere, Estensore, Salvatore Gatto Costantino, Consigliere.
Pubblicato in
Alto Tirreno