Ieri sera la fila al semaforo di Campora San Giovanni (forse è più giusto chiamarlo così che non il semaforo de La Principessa) mostrava una fila chilometrica che cominciava, verso sud, davanti al Pergolato per finire proprio al semaforo prossimo al Porto.
Una fila che imponeva tempi abnormi, eccessivi, incomprensibili, vergognosi.
Certo che d’inverno durante le forti mareggiate le cui onde riuscivano ad arrivare sulla carreggiata appariva giustificato l’uso della sola corsia lato monte della SS18
E lo era anche per l’uso inaccettabile della statale da parte dei traffico da parte dei TIR.
Ma oggi con il mare calmo, la barriera di massi di sostegno della carreggiata stradale è proprio necessario continuare ad utilizzare soltanto la carreggiata a monte?
Abbiamo sentito alcuni viaggiatori.
Quelli che transitavano soltanto avevano pensato ad un incidente tra autoveicoli
Quelli di prossimità, invece, nel rammaricarsi di questa situazione, si domandavano se fosse ancora logico arrivare ad Amantea od a nord di Amantea per un bagno o per una passeggiata
Possibile che nessuno si renda conto quanto danno questo semaforo sta portando al turismo ed alla economia amanteana?
Amantea sta assumendo sempre più la condizione di città impossibile ed irraggiungibile; una città da non frequentare.
Eppure di questa situazione nessuno ne parla.
E pensare che anche in queste condizioni se fosse esistito il vecchio ponte sul Savuto si sarebbero potute evitare queste vergognose situazioni.
La preoccupazione dei Giovani Democratici è data dal fatto che negli ultimi anni il territorio sembra aver perso il proprio appeal sui turisti, probabilmente a causa della crisi e di vacanze troppo brevi, ma forse anche per via della totale assenza di servizi strategici, di una mancanza di marketing territoriale adeguata e di una scarsa organizzazione degli spazi e della viabilità volta a privilegiare il turista.
Il nostro rammarico nasce dalla convinzione che Amantea abbia risorse paesaggistiche e culturali indiscusse che purtroppo non sono mai state pienamente valorizzate.
Si cerca sempre di inseguire l’emergenza quotidiana e di procedere con interventi provvisori senza una programmazione che abbia una visione futura e moderna della città. Interventi non sempre puntuali ed efficaci.
Non possiamo non osservare di imbatterci spesso in un centro abitato non sempre pulito ed ordinato o vedere una periferia abbandonata.
Ma anche di constatare che abbiamo un lungomare ormai stantio e non più adatto alle esigenze di una località turistica.
Oppure di non vedere dei servizi minimi per i turisti che possano facilitarli nella visita della città o nel raggiungimento dei luoghi.
Piccole accortezze, spesso a costo veramente ridotto, che solitamente il visitatore nota piacevolmente.
In molti speravano di vedere una città maggiormente pronta e soprattutto già organizzata mesi fa all'arrivo della stagione estiva.
Una situazione che sicuramente non aiuta gli operatori turistici, gli albergatori, i commercianti ed i ristoratori, che restano ancora l'unica fonte di lavoro per i giovani del comprensorio.
Auspichiamo dunque in un colpo di reni per dare un volto ed un’immagine più dignitosa alla città offrendo la nostra disponibilità a contribuire in termini di idee e proposte.
Siamo fortemente convinti infatti, che agendo per tempo con piccoli interventi, si possa far apparire la città ancora più accogliente.
Allo stesso tempo siamo convinti che ci sia bisogno di programmare fin da subito scelte strategiche che segnino una forte discontinuità con il passato dando la dovuta sterzata di cui necessità Amantea per essere concretamente una meta turistica e culturale a 360 gradi e per quattro stagioni all’anno.
E’ il risultato della nuova legge Regionale che ha approvato le regole sulla dilazione del pagamento dei tributi.
Partiamo dall’inizio.
In teoria la legge vorrebbe venire incontro alle esigenze dei contribuenti in difficoltà riformando il sistema di rateizzazione dei debiti tributari che non risulta adeguato all'attuale contesto socio- economico del territorio, in quanto prevede la possibilità di accesso al beneficio per i soli debiti superiori ai 2.000 euro e senza differenziazioni legate alle fasce di reddito del nucleo familiare, al numero di componenti dello stesso e alle fasce di debito.
In realtà parliamo di centinaia di milioni euro di bollettini di tasse automobilistiche che vengono onorate solo al 13 %
A giugno 2016 si stima che gli avvisi del corrente anno saranno circa 350.000, interesseranno circa 800.000 veicoli ed il totale accertato ammonterà ad euro 210.000.000.
Da qui la ipotesi di “agevolare” i calabresi diluendo i debiti della tasse automobilistiche degli anni passati fino ad un massimo di 72 rate.
Il problema è che le rate sono aumentate di sanzioni, interessi e oneri accessori.!!!
Insomma i calabresi non riescono a pagare le tasse automobilistiche e la regione invece di fare un condono senza sanzioni, interessi e oneri accessori spera nei pagamenti diluiti in 6 ANNI!!
E se non pagano che fa?
Pignora gli stipendi?
Gli prende le case?
Come o peggio di Equitalia?
Comunque questa è legge approvata
Art. 1(Disposizioni in materia di rateazione dei debiti tributari e delle relative sanzioni)
l. A seguito del ricevimento di un avviso di accertamento, il contribuente che si trovi in condizioni economiche disagiate, definite con deliberazione della Giunta regionale, può, su istanza, essere autorizzato al pagamento in forma rateizzata del debito tributario accertato o derivante dall'avvenuta irrogazione di una sanzione amministrativa tributaria comprensivo
2. Il numero massimo di rate mensili è fissato in settantadue.
3. Nel caso di persone fisiche la rateazione è concessa, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, dal dirigente competente in materia di tributi, secondo fasce di reddito del nucleo familiare, in relazione al numero di componenti dello stesso e secondo fasce di debito, definite con deliberazione della Giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente.
4. Nel caso di organizzazioni, con o senza personalità giuridica, in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, la rateazione è concessa dal dirigente competente in materia di tributi, secondo fasce di reddito e di debito definite con deliberazione della Giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente.
5. Il debitore deve presentare istanza di rateazione, corredata da idonee forme di garanzia per i debiti superiori a trentacinquemila euro, secondo le modalità definite con deliberazione della Giunta regionale, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto di accertamento a pena di decadenza, allegando copia della documentazione attestante il reddito di cui al comma 3 o la situazione di obiettiva difficoltà di cui al comma 4.
6. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano, a partire dalla seconda rata, gli interessi al tasso legale vigente al momento della presentazione
dell'istanza.
7. La rateazione non è accordata qualora l'importo complessivamente dovuto in base all'atto impositivo sia pari o inferiore a duecento euro per le persone fisiche e a ottocento euro per le organizzazioni.
Per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale l'importo di cui al periodo precedente è determinato in seicento euro.
8. In caso di omesso pagamento di un numero di rate pari ad un decimo del numero di rate complessivo, anche non esecutive, la struttura competente invia avviso di decadenza dal beneficio con conseguente obbligo del debitore di estinguere il debito residuo entro il termine di sessanta giorni dall'avvenuta notifica dell'avviso di decadenza stesso, prorogabile a novanta giorni sulla base di una richiesta motivata in ordine alle ragioni del mancato pagamento, inviata alla struttura competente che deve rispondere entro i successivi quarantacinque giorni dal ricevimento della stessa, decorsi i quali la richiesta si intende accettata. Se entro tale termine il debitore non ha effettuato il pagamento, il debito residuo è iscritto a ruolo per il suo recupero coattivo, fatto salvo l'esito positivo della preventiva escussione delle forme di garanzia presentate per i debiti superiori ai trentacinquemila euro.
9. Al contribuente decaduto dal beneficio della rateazione non può essere concessa una successiva rateazione prima del decorso del termine di ventiquattro mesi dalla data di decadenza.
10. La disposizione di cui al comma 9 si applica anche ad istanze di rateazione presentate dal contribuente decaduto dal beneficio per anni d'imposta e tributi regionali diversi.
Art. 2 (Abrogazioni)
l. Sono abrogate tutte le disposizioni di legge e di regolamenti regionali in contrasto con la presente legge.
Art. 3 (Disposizioni finanziarie)
l. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.
2. Nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni delle entrate di cui all'articolo l, la Giunta regionale provvede con atto amministrativo alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte nella Missione U.01, Programma U.01.01 “Organi Istituzionali” dello stato di previsione della spesa del bilancio finanziario della Regione Calabria per gli anni 2016-2018.
3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di accompagnamento di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 201l,n. 118.
Art. 4 (Entrata in vigore)
l. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria (BURC)