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Tasse automobilistiche: La regione Calabria peggio di Equitalia!?

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E’ il risultato della nuova legge Regionale che ha approvato le regole sulla dilazione del pagamento dei tributi.

Partiamo dall’inizio.

In teoria la legge vorrebbe venire incontro alle esigenze dei contribuenti in difficoltà riformando il sistema di rateizzazione dei debiti tributari che non risulta adeguato all'attuale contesto socio- economico del territorio, in quanto prevede la possibilità di accesso al beneficio per i soli debiti superiori ai 2.000 euro e senza differenziazioni legate alle fasce di reddito del nucleo familiare, al numero di componenti dello stesso e alle fasce di debito.

In realtà parliamo di centinaia di milioni euro di bollettini di tasse automobilistiche che vengono onorate solo al 13 %

A giugno 2016 si stima che gli avvisi del corrente anno saranno circa 350.000, interesseranno circa 800.000 veicoli ed il totale accertato ammonterà ad euro 210.000.000.

Da qui la ipotesi di “agevolare” i calabresi diluendo i debiti della tasse automobilistiche degli anni passati fino ad un massimo di 72 rate.

Il problema è che le rate sono aumentate di sanzioni, interessi e oneri accessori.!!!

Insomma i calabresi non riescono a pagare le tasse automobilistiche e la regione invece di fare un condono senza sanzioni, interessi e oneri accessori spera nei pagamenti diluiti in 6 ANNI!!

E se non pagano che fa?

Pignora gli stipendi?

Gli prende le case?

Come o peggio di Equitalia?

Comunque questa è legge approvata

Art. 1(Disposizioni in materia di rateazione dei debiti tributari e delle relative sanzioni)

l. A seguito del ricevimento di un avviso di accertamento, il contribuente che si trovi in condizioni economiche disagiate, definite con deliberazione della Giunta regionale, può, su istanza, essere autorizzato al pagamento in forma rateizzata del debito tributario accertato o derivante dall'avvenuta irrogazione di una sanzione amministrativa tributaria comprensivo

2. Il numero massimo di rate mensili è fissato in settantadue.

3. Nel caso di persone fisiche la rateazione è concessa, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, dal dirigente competente in materia di tributi, secondo fasce di reddito del nucleo familiare, in relazione al numero di componenti dello stesso e secondo fasce di debito, definite con deliberazione della Giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente.

4. Nel caso di organizzazioni, con o senza personalità giuridica, in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, la rateazione è concessa dal dirigente competente in materia di tributi, secondo fasce di reddito e di debito definite con deliberazione della Giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente.

5. Il debitore deve presentare istanza di rateazione, corredata da idonee forme di garanzia per i debiti superiori a trentacinquemila euro, secondo le modalità definite con deliberazione della Giunta regionale, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto di accertamento a pena di decadenza, allegando copia della documentazione attestante il reddito di cui al comma 3 o la situazione di obiettiva difficoltà di cui al comma 4.

6. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano, a partire dalla seconda rata, gli interessi al tasso legale vigente al momento della presentazione

dell'istanza.

7. La rateazione non è accordata qualora l'importo complessivamente dovuto in base all'atto impositivo sia pari o inferiore a duecento euro per le persone fisiche e a ottocento euro per le organizzazioni.

Per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale l'importo di cui al periodo precedente è determinato in seicento euro.

8. In caso di omesso pagamento di un numero di rate pari ad un decimo del numero di rate complessivo, anche non esecutive, la struttura competente invia avviso di decadenza dal beneficio con conseguente obbligo del debitore di estinguere il debito residuo entro il termine di sessanta giorni dall'avvenuta notifica dell'avviso di decadenza stesso, prorogabile a novanta giorni sulla base di una richiesta motivata in ordine alle ragioni del mancato pagamento, inviata alla struttura competente che deve rispondere entro i successivi quarantacinque giorni dal ricevimento della stessa, decorsi i quali la richiesta si intende accettata. Se entro tale termine il debitore non ha effettuato il pagamento, il debito residuo è iscritto a ruolo per il suo recupero coattivo, fatto salvo l'esito positivo della preventiva escussione delle forme di garanzia presentate per i debiti superiori ai trentacinquemila euro.

9. Al contribuente decaduto dal beneficio della rateazione non può essere concessa una successiva rateazione prima del decorso del termine di ventiquattro mesi dalla data di decadenza.

10. La disposizione di cui al comma 9 si applica anche ad istanze di rateazione presentate dal contribuente decaduto dal beneficio per anni d'imposta e tributi regionali diversi.

Art. 2 (Abrogazioni)

l. Sono abrogate tutte le disposizioni di legge e di regolamenti regionali in contrasto con la presente legge.

Art. 3 (Disposizioni finanziarie)

l. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

2. Nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni delle entrate di cui all'articolo l, la Giunta regionale provvede con atto amministrativo alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte nella Missione U.01, Programma U.01.01 “Organi Istituzionali” dello stato di previsione della spesa del bilancio finanziario della Regione Calabria per gli anni 2016-2018.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di accompagnamento di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 201l,n. 118.

Art. 4 (Entrata in vigore)

l. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria (BURC)

Ultima modifica il Martedì, 05 Luglio 2016 11:23
Redazione TirrenoNews

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