Con sentenza n. 451/2020 il TAR della Calabria (Presidente dott. Pennetti, Referendario Estensore dott.ssa Goggiamani) ha dichiarato l’illegittimità dell’aggiudicazione del “servizio di Pulizia Urbana delle strade, delle aree e dei locali pubblici o comunque di uso pubblico” disposta dal Comune di Amantea in favore della ONE AKER – Società Cooperativa Sociale e, nel contempo, ha disposto che il medesimo servizio dovrà essere svolto, sempre per un periodo pari ad otto mesi, dal Consorzio di Cooperative APA, unica ulteriore impresa offerente ammessa a partecipare.
Il ricorso era stato proposto dal Consorzio di Cooperative APA che, in particolare, così come già fatto in sede di gara, ha lamentato, dapprima, come del tutto illegittimamente alla ONE AKER fosse stato consentito, nel corso della procedura, di regolarizzare la propria domanda di partecipazione e, successivamente, come la ONE AKER fosse stata ammessa a partecipare nonostante anche la suddetta regolarizzazione dovesse ritenersi errata e quindi illegittima.
Il suddetto Consorzio, quindi, assistito dagli avv.ti Albino Domanico e Roberta Perna, ha adito il Tribunale Amministrativo Regionale contestando, in sostanza, con diversi articolati motivi di ricorso, l’ammissione alla gara della ONE AKER – Società Cooperativa Sociale che, in quanto priva dei requisiti richiesti dal Bando, doveva, invece, essere esclusa.
Il Tribunale Amministrato Regionale, quindi, con la sentenza sopra menzionata, accogliendo le tesi difensive degli avv.ti Domanico e Perna, nel dichiarare l’illegittimità dell’aggiudicazione, ha anche disposto, quale risarcimento in forma specifica in favore del Consorzio APA, che questi debba svolgere il medesimo servizio per un periodo contrattuale di uguale durata.