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Da Iacchite - 9 Gennaio 2019

Fonte: Marsili Notizie (http://www.marsili notizie.it) di Francesco Frangella

Un milione e cinquecentocin quantottomila euro (1milione 558mila euro), a tanto ammonta la sanzione che la Corte dei Conti, a distanza di tre anni dall’avvio del procedimento, ha comminato nei confronti dell’ex presidente di Fincalabra, il paolano Luca Mannarino.

Nella fattispecie si tratta di una vera e propria condanna, scaturita da un procedimento avviatosi nel 2016 e culminato nei rinvii a giudizio dello scorso mese di maggio.

Insieme a colui che a Paola in tempi recenti ha pure diretto le attività dell’associazione “Territorio Solidale” – dedita alla “social innovation” e per lungo tempo ospitata nei locali del centro laboratoriale “A. Eboli”, a Largo 7 Canali, edificio dinnanzi al quale proprio l’associazione ha organizzato uno spettacolo singolo da 8mila euro il 30 aprile 2017 , nonché struttura dalla quale sono “spariti” 6 computer, ancora oggi avvolti in un mistero – sono stati condannati gli ex consiglieri di amministrazione Marcello Martino e Pio Turano, ai quali è stata inflitta la liquidazione di 115mila euro nei confronti della Regione Calabria.

L’accusa nei riguardi di questi primi condannati, partiva da un’indagine della Guardia di Finanza secondo cui, da fine agosto a metà novembre del 2015, Mannarino – col supporto di membri del Cda di Fincalabra e col concorso di dirigenti della banca Widiba spa – avrebbe “distratto” fondi comunitari per un valore di oltre 46 milioni di euro, denaro affidato in gestione a Fincalabra col vincolo esclusivo di utilizzarli per il finanziamento di progetti presentati da piccole e medie imprese.

Dall’esposto denuncia di Carmelo Salvino, subentrato alla guida di Fincalabra nel 2016, gli inquirenti hanno ricostruito una vicenda che – così come recita una nota ufficiale della Regione Calabria – parte dalla «conclusione delle operazioni di investimento finanziario con classi di rischio alte in base alla classificazione MiFID (Direttiva UE 2004/39/CE, che modula in senso scalare e progressivo, da 1 a 7, il rischio delle attività finanziarie) in violazione delle norme comunitarie di riferimento, oltre che dell’accordo di trasferimento sottoscritto fra Fincalabra e la Regione per la gestione delle ingenti somme destinate a sostenere le iniziative provenienti dal tessuto imprenditoriale calabrese».

Tali investimenti, effettuati per il tramite di intermediario bancario qualificato (Banca Widiba spa – gruppo Monte dei Paschi di Siena), hanno causato perdite per oltre un milione di euro.

La Regione Calabria, costituitasi “parte civile” nel processo, ha evidenziato e sottolineato come le condotte contestate «abbiano arrecato grave pregiudizio all’intero tessuto socio-imprenditoriale regionale, attraverso l’utilizzo distorto ed illegittimo, a fini personali, di risorse finanziarie pubbliche (comunitarie), a tal punto da determinare una ingiustificata e difficilmente recuperabile perdita delle stesse, con danno per tutta la comunità territoriale».

Fratello di Stefano (Giovanni) – ex assessore al bilancio comunale nel corso della sindacatura di Basilio Ferrari e attuale coordinatore paolano di Forza Italia – Luca Mannarino aveva assunto il timone di Fincalabra nel 2014, prendendo il posto dell’uscente Umberto de Rose

Pubblicato in Alto Tirreno

Il gup di Catanzaro ha disposto il processo per i soggetti coinvolti nell’inchiesta relativa ai fondi distratti a Fincalabra

Rinviati a giudizio tutti gli indagati nell’inchiesta su Fincalabra, la finanziaria regionale.

 

 

Sia Fincalabra, sia la Regione, si sono costituite parte civile nel processo.

Ne dà notizia l’ufficio stampa della giunta regionale.

Ad affrontare il processo saranno Luca Mannarino, ex presidente di Fincalabra, gli ex consiglieri Pio Turano e Martino Marcello e i dirigenti di Banca Widiba spa (gruppo Monte dei Paschi di Siena) Francesco Candelieri e Mario Galassini.

«Nell’udienza che si è tenuta ieri – è scritto in una nota –, il gup di Catanzaro, Mariotti, ha rinviato a giudizio tutti gli imputati che sono accusati di peculato per aver distratto, mediante condotte appropriative, l’ingente somma di denaro pari a 46.350mila euro, appartenente a fondi di derivazione comunitaria affidati dalla Regione Calabria alla società Fincalabra per la realizzazione delle finalità dell’ente e pertanto caratterizzati da destinazione vincolata».

«La vicenda, che risale al 2015 – continua –, riguarda la conclusione di operazioni di investimento finanziario con classi di rischio alte in base alla classificazione Mifid (Direttiva Ue 2004/39/Ce, che modula in senso scalare e progressivo, da 1 a 7, il rischio delle attività finanziarie) in violazione delle norme comunitarie di riferimento, oltre che dell’accordo di trasferimento sottoscritto fra Fincalabra e la Regione per la gestione delle ingenti somme destinate a sostenere le iniziative provenienti dal tessuto imprenditoriale calabrese. Gli investimenti effettuati per il tramite di intermediario bancario qualificato, hanno causato perdite per oltre un milione di euro».

«L’avvocato Libonati, in rappresentanza della Fincalabra – prosegue la nota –, ha spiegato le ragioni della costituzione della parte civile della società Fincalabra precisando che “in questa sede la Fincalabra agisce per il ristoro della lesione del diritto della persona giuridica all’integrità della propria immagine, fortemente compromessa dalle azioni illecite di tutti gli imputati.

Fincalabra, nella propria costituzione, ha affermato che la condotta degli imputati ha causato un gravissimo danno all’immagine, che giustifica la costituzione di parte civile nel procedimento penale.

La società Fincalabra aveva già promosso, in sede civile, autonoma azione, instaurata avanti il Tribunale civile di Catanzaro per ottenere, esclusivamente, la refusione del danno patrimoniale relativamente alla perdita di esercizio quantificata nella misura di euro 1.543.000,00.

La Regione Calabria ha evidenziato e sottolineato come le condotte contestate abbiano arrecato grave pregiudizio all’intero tessuto socio – imprenditoriale regionale, attraverso l’utilizzo distorto ed illegittimo, a fini personali, di risorse finanziarie pubbliche (comunitarie), a tal punto da determinare una ingiustificata e difficilmente recuperabile perdita delle stesse, con danno per tutto la comunità territoriale.

Le costituzioni di parte civile sono state ammesse nonostante le svariate opposizioni proposte dalle difese degli imputati, tutte respinte in ragione degli interessi pubblici di cui è stata domandata tutela. Respinta anche l’eccezione di incompetenza territoriale».

«Fra gli imputati – è la conclusione – ha chiesto e ottenuto di essere giudicato con rito abbreviato Il dott. Marcello Martino, componente del Cda di Fincalabra, mentre per tutti gli altri soggetti coinvolti il processo avrà inizio il 18 gennaio 2019»

Pubblicato in Paola

Luca Mannarino è stato presidente di Fincalabra.

In quella occasione, secondo la GdF è emerso che avrebbe distratto, da fine agosto a metà novembre del 2015, fondi comunitari per un valore di oltre 46 milioni di euro, che erano stati affidati in gestione a Fincalabra e che erano vincolati esclusivamente al finanziamento di progetti presentati da piccole e medie imprese.

 

Corresponsabili di tale scelta anche gli ex consiglieri Pio Turano e Martino Marcello e i dirigenti di Banca Widiba spa (gruppo Monte dei Paschi di Siena) Francesco Candelieri e Mario Galassini

Tutti loro sono stati destinatari di avvisi di garanzia e di provvedimenti di sequestro di beni eseguiti oggi dal Nucleo di polizia tributaria e dal Nucleo di polizia valutaria della Guardia di finanza di Catanzaro.

L'indagine che ha portato all'esecuzione dei sequestri era partita da una denuncia del cda di Fincalabra subentrato a quello guidato da Mannarino.

 

I vertici dell'organismo, in quella circostanza, avevano segnalato alcune anomalie parlando della necessità di un'operazione trasparenza sull'utilizzo dei fondi comunitari.

Mannarino ed il cda, con il concorso dei dirigenti della banca Widiba spa - gruppo Monte dei Paschi Di Siena, ha indebitamente utilizzato l’ingente somma per l’acquisto di variegati strumenti finanziari sia nazionali che esteri, connotati da altissimo rischio e volatilità, provocando in tal modo un ammanco nelle casse regionali di un importo pari ad euro 1.868.979,75.

Nello specifico, il danno complessivamente arrecato al bilancio regionale è stato pari a euro 360.857,95 quali provvigioni corrisposte al promotore finanziario, euro 685.330,23 riconducibili a spese e/o commissioni trattenute dalla stessa banca ed euro 822.791,57 quale perdita netta di valore subita dai titoli acquistati da Fincalabra.

Il Nucleo di polizia tributaria della Guardia di finanza di Catanzaro e il Nucleo speciale di polizia valutaria hanno eseguito sul territorio nazionale sequestri preventivi di beni mobili ed immobili per un valore di un milione e 868 mila euro nei confronti delle cinque persone dopra richiamate e che sono state denunciate contestualmente con l'accusa di peculato ai danni di Fincalabra spa, ente in house della Regione Calabria.

Il provvedimento di sequestro é stato emesso dal Gip di Catanzaro Pietro Care’, su richiesta del sostituto procuratore dott.ssa Fabiana Rapino e del procuratore aggiunto Giovanni Bombardieri della procura della Repubblica di Catanzaro, diretta dal procuratore Nicola Gratteri.

Pubblicato in Alto Tirreno

L’art 1, comma 1°, della L.R. Calabria 3.6.2005 n.12 (“Norme in materia di nomine e di personale della Regione Calabria”), il quale prevede una sorta di “spoils system” regionale, “alla data di proclamazione del Presidente della Giunta regionale” è incostituzionale. Un principio che mette a rischio tutte le nomine, comprese quelle dei responsabili dei distretti sanitari. La vicenda è semplice.

 

Con delibera n. 12 del 25.02.2014 dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale veniva indetta selezione pubblica, per soli titoli, per la nomina di cinque membri, fra cui quella di Presidente del Consiglio di Amministrazione di “Fincalabra spa”. Partecipava Luca Mannarino che con Deliberazione n. 39 del 28.5.2014, valutava negativamente la predetta istanza e, successivamente, all’esito di istanza di riesame, la accoglieva e, con Decreto n. 77 del 24.7.2014, lo nominava Presidente del Consiglio di Amministrazione di “Fincalabra spa”, per tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo.

Invece, in data 26.01.2015, cioè dopo che erano trascorsi 47 giorni dalla proclamazione degli eletti per il rinnovo degli organi politici della Regione Calabria, gli veniva notificata la comunicazione di avvio del procedimento per la presa d'atto della decadenza dalla carica ricoperta, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 3 giugno 2005 n. 12. Da qui il ricorso.

Con Deliberazione del 24 febbraio 2015 e relativi allegati dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale della Calabria, pubblicata sul Burc in data 10 marzo 2015, veniva avviata la selezione pubblica volta alla ricostituzione delle nomine degli organi decaduti di competenza della Presidenza della Regione Calabria, limitatamente alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione di “Fincalabra spa”.

Illegittimamente secondo la decisione del Tar, la Pubblica amministrazione avrebbe omesso di concludere il procedimento avviato con la comunicazione del 26.01.2015, ed avrebbe provveduto a pubblicare il bando per la selezione di un nuovo Presidente del Consiglio di Amministrazione di “Fincalabra spa”.

Non solo ma il TAR Calabria (Sezione Seconda) con decisione pubblicata il 21 maggio ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle norme in materia di nomine e di personale alla Regione Calabria”, per contrasto con gli artt.. 3, 97 e 98 della Costituzione, ordinando l'immediata trasmissione degli atti della controversia alla Corte Costituzionale.

Al ricorrente, Luca Mannarino, difeso dagli avv.ti Claudia Parise e Giancarlo Pompilio- sostiene il Tribunale amministrativo - all’esito di una procedura selettiva, non potrebbe applicarsi la decadenza automatica, perché ciò impedirebbe la continuità dell'azione amministrativa nonché la valutazione dei risultati conseguiti, in violazione dei principi sanciti, in modo particolare, con la sentenza della Corte Costituzione del 2010.

Pubblicato in Paola
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