L’art 1, comma 1°, della L.R. Calabria 3.6.2005 n.12 (“Norme in materia di nomine e di personale della Regione Calabria”), il quale prevede una sorta di “spoils system” regionale, “alla data di proclamazione del Presidente della Giunta regionale” è incostituzionale. Un principio che mette a rischio tutte le nomine, comprese quelle dei responsabili dei distretti sanitari. La vicenda è semplice.
Con delibera n. 12 del 25.02.2014 dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale veniva indetta selezione pubblica, per soli titoli, per la nomina di cinque membri, fra cui quella di Presidente del Consiglio di Amministrazione di “Fincalabra spa”. Partecipava Luca Mannarino che con Deliberazione n. 39 del 28.5.2014, valutava negativamente la predetta istanza e, successivamente, all’esito di istanza di riesame, la accoglieva e, con Decreto n. 77 del 24.7.2014, lo nominava Presidente del Consiglio di Amministrazione di “Fincalabra spa”, per tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo.
Invece, in data 26.01.2015, cioè dopo che erano trascorsi 47 giorni dalla proclamazione degli eletti per il rinnovo degli organi politici della Regione Calabria, gli veniva notificata la comunicazione di avvio del procedimento per la presa d'atto della decadenza dalla carica ricoperta, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 3 giugno 2005 n. 12. Da qui il ricorso.
Con Deliberazione del 24 febbraio 2015 e relativi allegati dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale della Calabria, pubblicata sul Burc in data 10 marzo 2015, veniva avviata la selezione pubblica volta alla ricostituzione delle nomine degli organi decaduti di competenza della Presidenza della Regione Calabria, limitatamente alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione di “Fincalabra spa”.
Illegittimamente secondo la decisione del Tar, la Pubblica amministrazione avrebbe omesso di concludere il procedimento avviato con la comunicazione del 26.01.2015, ed avrebbe provveduto a pubblicare il bando per la selezione di un nuovo Presidente del Consiglio di Amministrazione di “Fincalabra spa”.
Non solo ma il TAR Calabria (Sezione Seconda) con decisione pubblicata il 21 maggio ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle norme in materia di nomine e di personale alla Regione Calabria”, per contrasto con gli artt.. 3, 97 e 98 della Costituzione, ordinando l'immediata trasmissione degli atti della controversia alla Corte Costituzionale.
Al ricorrente, Luca Mannarino, difeso dagli avv.ti Claudia Parise e Giancarlo Pompilio- sostiene il Tribunale amministrativo - all’esito di una procedura selettiva, non potrebbe applicarsi la decadenza automatica, perché ciò impedirebbe la continuità dell'azione amministrativa nonché la valutazione dei risultati conseguiti, in violazione dei principi sanciti, in modo particolare, con la sentenza della Corte Costituzione del 2010.