BANNER-ALTO2
A+ A A-

Giunge a soluzione il problema della esclusione dal consiglio comunale di Eleonora Gagliardi la reale vincitrice della lista n.1 “Una città nel cuore” con capolista Tommaso Signorelli.

Come noto alla lista vennero attribuiti n. 3 seggi in Consiglio comunale (di cui uno assegnato a Signorelli Tommaso, in qualità di candidato alla carica di Sindaco risultato non eletto).

 

 

 

Ad Eleonora Gagliardi vennero assegnati n. 344 voti, risultando la terza dei non eletti (nella posizione n. 5).

La Gagliardi venne preceduta in graduatoria,dalla sig.ra Ferraro Rossella (posizione n. 1: voti n. 421, prima degli eletti), e dal sig. Salvatore Alessandro (posizione n. 2: voti n. 372, secondo degli eletti), ed inoltre dalla sig.ra Pellegrino Giuseppina (posizione n. 3: voti n. 354, la prima dei non eletti) e il sig. Giugno Alfonso (posizione n. 4: voti n. 345, il secondo dei non eletti).

Ma la Gagliardi ricorse al TAR, difesa dall’avvocato Ennio Abonante sostenendo essere stato commesso, presso la Sezione n. 11 durante le operazioni di spoglio, un “errore materiale.

La ricorrente ha impugnato il verbale delle operazioni elettorali e chiese che, in esito alle operazioni di riconteggio elettorale, le venissero riconosciuti n. 74 voti di preferenza in più (rispetto ai 344 già riportati nel verbale di proclamazione degli eletti, per un totale di n. 418 preferenze), con contestuale riduzione dei voti riportati dai candidati Ferraro, Pellegrino e Giugno (rispettivamente: 18, 1 e 17 voti in meno).

Tale errore sarebbe derivato dal fatto che l’ordine progressivo dei candidati alla carica di consigliere comunale della lista n. 1 venne diversamente riprodotto nelle tabelle di scrutinio (ossia, nelle tabelle utilizzate dagli uffici sezionali durante lo spoglio delle schede) e nei verbali di sezione (ove, a spoglio concluso, sono trasposti i risultati definitivi risultanti dalle tabelle di scrutinio).

Per effetto di tale sfasamento, l’ufficio elettorale sezionale le avrebbe correttamente attribuito i voti di preferenza nelle tabelle di scrutinio (a mano a mano che i singoli voti venivano estratti dall’urna) salvo, poi, erroneamente trasporli nel verbale di sezione.

Pertanto, dal candidato n° 4 in poi, sarebbero state spostate tutte le preferenze di una posizione verso il basso, con la conseguente alterazione di tutte le cifre individuali dei candidati della lista, tranne quelle dei primi due, Bonavita Pasquale e Bruno Mario.

Il 18 aprile alle ore 11.30 la Sezione Prima del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria costituita da Vincenzo Salamone, Presidente, Francesco Tallaro, Referendario e Germana Lo Sapio, Referendario, Estensore con sentenza n 926 ha deciso di accogliere il ricorso, e , per l’effetto, di annullare gli atti impugnati nella parte indicata in motivazione.

Pertanto il TAR ha corretto il risultato elettorale nei modi indicati in motivazione ed ai sensi dell’art. 130, comma 9, cod. proc. amm., ha disposto che, il risultato delle elezioni comunali in questa sede sub iudice, relativamente alla lista n. 1 denominata “Una citta nel cuore”, deve essere corretto come segue, con riferimento alle posizioni che vanno dalla n. 1 alla n. 5:

1) Salvatore Alessandro, voti di preferenza n. 439, in luogo dei 372 erroneamente attribuiti;

2) Gagliardi Eleonora, voti di preferenza n. 418, in luogo dei 344 erroneamente attribuiti;

3) Ferraro Rossella, voti di preferenza n. 403, in luogo dei 421 erroneamente attribuiti;

4) Pellegrino Giuseppina, voti di preferenza n. 353, in luogo dei 352 erroneamente attribuiti;

Per l’effetto, ha proclama eletti alla carica di consigliere comunale del Comune di Amantea i sig.ri Salvatore Alessandro, come primo eletto (voti 439), e Gagliardi Eleonora (voti 418) in sostituzione di Pellegrino Giuseppina.

Il TAR infine ha compensa le spese di giudizio tra il ricorrente e i controinteressati e ha condannato il Comune di Amantea a rifondere le spese processuali a favore dei ricorrenti, liquidate in complessivi euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori di legge.

Pubblicato in Campora San Giovanni

Una storia tutta italiana, anzi tutta calabrese.

Eccola in sintesi nel comunicato della LNI di Amantea che intende segnalare questo ulteriore caso di ordinaria burocrazia, che ha comportato la revoca di un finanziamento regionale in parte già erogato. Ma veniamo ai fatti.

“La Lega Navale Italiana, sezione di Amantea, presieduta dall’arch. Saverio Magnone, ha presentato un progetto per la realizzazione sul litorale di Amantea di uno stabilimento balneare e di una scuola di vela riservata ai ragazzi diversamente abili, che per la sua indiscussa valenza sociale, è stato interamente finanziato dalla Comunità Europea con fondi GAC, nella misura di € 40.000,00, di cui € 12.000,00 già erogati, ed i lavori iniziati il 20 febbraio 2015 sarebbero dovuti essere ultimati entro il 20 settembre e rendicontati entro il 31 ottobre 2015, a pena di revoca del finanziamento.

L’associazione senza scopo di lucro ha ottenuto tutte le autorizzazioni di legge, compresa la Concessione demaniale marittima n° 52/2015 del 10 marzo 2015 rilasciata dal Comune di Amantea, che, però, il 23 aprile 2015 e cioè oltre due mesi dopo, ha emesso un atto di sospensione temporanea in autotutela della C.D.M. perchè la stessa sarebbe sprovvista del parere regionale di cui all'art. 10 del PIR.

La Regione Calabria - Dip. 10 - Ambiente e Territorio, il 19 maggio 2015 ha espresso il proprio parere sul progetto di che trattasi, limitandone la durata al solo periodo estivo, sia per l'attività di Stabilimento Balneare, che per la Scuola di Vela.

La lega Navale Italiana si è già rivolta allo Studio Legale dell’avv. Ennio Abonante, il quale sta valutando le azioni giudiziarie da intraprendere per la difesa degli interessi dell’associazione ed ha osservato che la sospensione della CDM, in primo luogo, è intempestiva, poiché i pareri propedeutici al rilascio della concessione dovevano essere richiesti dal Comune a priori e non a posteriori; in secondo luogo il parere rilasciato dalla Regione Calabria servizio demanio di Cosenza, travalica le competenze di quell’ufficio, perché doveva essere limitato alla valutazione della compatibilità delle opere da realizzare, ma non poteva entrare nel merito della durata della concessione, prerogativa che spetta, esclusivamente, all’ente emittente e cioè al Comune.

Tra l’altro, le prescrizioni imposte oltre ad essere illegittime sono anche in palese contrasto con le direttive impartite dalla Regione stessa, che intende destagionalizzare tutte le attività per favorire un incremento del turismo. Tutti i pareri rilasciati dalle autorità effettivamente competenti, vedasi Provincia di Cosenza e Soprintendenza ai beni artistici ed architettonici della Calabria, inoltre, hanno limitato la durata della concessione solo per lo stabilimento balneare, visto che è indubitabile il carattere di stagionalità dello stesso, mentre per la scuola di vela, hanno previsto che la concessione non potesse che essere annuale, perché è conditio sine qua non per la concessione del finanziamento, che, un dipartimento della Regione ha erogato e che un altro dipartimento ne limita la durata al solo periodo estivo, sconfessando ciò che la struttura dello stesso ente aveva stabilito, portando di fatto alla rinunzia al progetto.

La lega Navale Italiana a causa di questo vergognoso rimbalzo di competenze, tutto italiano, ha subito un indubitabile danno, poiché ha stipulato un contratto con la ditta incaricata della esecuzione dei lavori, ma a tutt’oggi da una parte ha assunto obbligazioni nei confronti terzi e dall’altra non può neppure dare inizio ai lavori, con la conseguente perdita del finanziamento, senza contare il pregiudizio subito per la grande valenza sociale dell’iniziativa che aveva portato l’associazione a stipulare un protocollo d’intesa con le scuole primarie di Amantea, al fine di istituzionalizzare il corso di vela come attività extracurriculare”.

Pubblicato in Politica
BANNER-ALTO2

I Racconti

Meteo - Amantea

© 2010 - 2021 TirrenoNews.Info | Liberatoria: Questo sito è un servizio gratuito che fornisce ai navigatori della rete informazioni di carattere generale. Conseguentemente non può rappresentare una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità predefinita. Non può, pertanto, essere considerato un prodotto editoriale ai sensi della legge 62 del 7 marzo 2001. L'Autore del sito non è responsabile dei commenti inseriti nei post o dell’utilizzo illegale da parte degli utenti delle informazioni contenute e del software scaricato ne potrà assumere responsabilità alcuna in relazione ad eventuali danni a persone e/o attrezzature informatiche a seguito degli accessi e/o prelevamenti di pagine presenti nel sito. Eventuali commenti lesivi dell’immagine o dell’onorabilità di persone terze non sono da attribuirsi all’autore del sito, nemmeno se il commento viene espresso in forma anonima o criptata. Nei limiti del possibile, si cercherà, comunque, di sottoporli a moderazione. Gli articoli sono pubblicati sotto “Licenza Creative Commons”: dunque, è possibile riprodurli, distribuirli, rappresentarli o recitarli in pubblico ma a condizione che non venga alterato in alcun modo il loro contenuto, che venga sempre citata la fonte (ossia l’Autore). Alcune immagini pubblicate (foto, video) potrebbero essere tratte da Internet e da Tv pubbliche: qualora il loro uso violasse diritti d'autore, lo si comunichi all'autore del sito che provvederà prontamente alla loro pronta. Qualunque elemento testuale, video, immagini ed altro ritenuto offensivo o coperto da diritti d'autore e copyright possono essere sollecitati inviando una e-mail all'indirizzo staff@trn-news.it. Entro 48 ore dalla ricezione della notifica, come prescritto dalla legge, lo staff di questo Blog provvederà a rimuovere il materiale in questione o rettificarne i contenuti ove esplicitamente espresso, il tutto in maniera assolutamente gratuita.

Continuando ad utilizzare questo sito l'utente acconsente all'utilizzo dei cookie sul browser come descritto nella nostra cookie policy, a meno che non siano stati disattivati. È possibile modificare le impostazioni dei cookie nelle impostazioni del browser, ma parti del sito potrebbero non funzionare correttamente. Informazioni sulla Privacy