Giunge a soluzione il problema della esclusione dal consiglio comunale di Eleonora Gagliardi la reale vincitrice della lista n.1 “Una città nel cuore” con capolista Tommaso Signorelli.
Come noto alla lista vennero attribuiti n. 3 seggi in Consiglio comunale (di cui uno assegnato a Signorelli Tommaso, in qualità di candidato alla carica di Sindaco risultato non eletto).
Ad Eleonora Gagliardi vennero assegnati n. 344 voti, risultando la terza dei non eletti (nella posizione n. 5).
La Gagliardi venne preceduta in graduatoria,dalla sig.ra Ferraro Rossella (posizione n. 1: voti n. 421, prima degli eletti), e dal sig. Salvatore Alessandro (posizione n. 2: voti n. 372, secondo degli eletti), ed inoltre dalla sig.ra Pellegrino Giuseppina (posizione n. 3: voti n. 354, la prima dei non eletti) e il sig. Giugno Alfonso (posizione n. 4: voti n. 345, il secondo dei non eletti).
Ma la Gagliardi ricorse al TAR, difesa dall’avvocato Ennio Abonante sostenendo essere stato commesso, presso la Sezione n. 11 durante le operazioni di spoglio, un “errore materiale.
La ricorrente ha impugnato il verbale delle operazioni elettorali e chiese che, in esito alle operazioni di riconteggio elettorale, le venissero riconosciuti n. 74 voti di preferenza in più (rispetto ai 344 già riportati nel verbale di proclamazione degli eletti, per un totale di n. 418 preferenze), con contestuale riduzione dei voti riportati dai candidati Ferraro, Pellegrino e Giugno (rispettivamente: 18, 1 e 17 voti in meno).
Tale errore sarebbe derivato dal fatto che l’ordine progressivo dei candidati alla carica di consigliere comunale della lista n. 1 venne diversamente riprodotto nelle tabelle di scrutinio (ossia, nelle tabelle utilizzate dagli uffici sezionali durante lo spoglio delle schede) e nei verbali di sezione (ove, a spoglio concluso, sono trasposti i risultati definitivi risultanti dalle tabelle di scrutinio).
Per effetto di tale sfasamento, l’ufficio elettorale sezionale le avrebbe correttamente attribuito i voti di preferenza nelle tabelle di scrutinio (a mano a mano che i singoli voti venivano estratti dall’urna) salvo, poi, erroneamente trasporli nel verbale di sezione.
Pertanto, dal candidato n° 4 in poi, sarebbero state spostate tutte le preferenze di una posizione verso il basso, con la conseguente alterazione di tutte le cifre individuali dei candidati della lista, tranne quelle dei primi due, Bonavita Pasquale e Bruno Mario.
Il 18 aprile alle ore 11.30 la Sezione Prima del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria costituita da Vincenzo Salamone, Presidente, Francesco Tallaro, Referendario e Germana Lo Sapio, Referendario, Estensore con sentenza n 926 ha deciso di accogliere il ricorso, e , per l’effetto, di annullare gli atti impugnati nella parte indicata in motivazione.
Pertanto il TAR ha corretto il risultato elettorale nei modi indicati in motivazione ed ai sensi dell’art. 130, comma 9, cod. proc. amm., ha disposto che, il risultato delle elezioni comunali in questa sede sub iudice, relativamente alla lista n. 1 denominata “Una citta nel cuore”, deve essere corretto come segue, con riferimento alle posizioni che vanno dalla n. 1 alla n. 5:
1) Salvatore Alessandro, voti di preferenza n. 439, in luogo dei 372 erroneamente attribuiti;
2) Gagliardi Eleonora, voti di preferenza n. 418, in luogo dei 344 erroneamente attribuiti;
3) Ferraro Rossella, voti di preferenza n. 403, in luogo dei 421 erroneamente attribuiti;
4) Pellegrino Giuseppina, voti di preferenza n. 353, in luogo dei 352 erroneamente attribuiti;
Per l’effetto, ha proclama eletti alla carica di consigliere comunale del Comune di Amantea i sig.ri Salvatore Alessandro, come primo eletto (voti 439), e Gagliardi Eleonora (voti 418) in sostituzione di Pellegrino Giuseppina.
Il TAR infine ha compensa le spese di giudizio tra il ricorrente e i controinteressati e ha condannato il Comune di Amantea a rifondere le spese processuali a favore dei ricorrenti, liquidate in complessivi euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori di legge.