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La leggenda metropolitana dei migranti risorse fondamentali per pagare le pensioni a noi italiani si tramanda di bocca in bocca, dal presidente Inps Tito alla Boldrini, alla Kyenge, ai buonisti disinformati, ai propagandisti dello ius soli.

Boeri, presidente dell’Inps, si è espresso nuovamente parlando di “pensionati che hanno un disperato bisogno di migranti”.

Ma a smentire questa balla ci pensa numeri alla mano Gian Carlo Blangiardo, demografo e professore all’Università Bicocca di Milano, che non è la prima volta che invita a farsi due conti prima di parlare a vanvera: “Questo discorso potrebbe economicamente avere un senso, solo immaginando che gli immigrati alla fine mollino tutto e se ne vadano via, lasciandoci i contributi in via definitiva.

Ma non è così”. Ovviamente.

Lo leggiamo sul Giornale.

Questo il ragionamento: «Nel nostro sistema pensionistico, quando paghi hai dei diritti e un giorno dovrai ricevere ciò che hai versato», spiega il professore Blangiardo.

“Nel bilancio complessivo c’è sempre questa brutta tendenza a considerare i versamenti previdenziali come se fossero lasciati in via definitiva al bilancio statale o comunque dell’ Inps.

Non è affatto così”.

Insomma, affinché l’asserzione di Boeri fosse vera, gli immigrati dovrebbero lasciare l’Italia una volta giunti alla soglia della pensione, rinunciando al trattamento previdenziale.

Chi può credere a questo?

“Se vanno via, le norme sono tali per cui avranno diritto a riceverlo, ovunque siano andati.

E comunque, non se ne vanno: non c’è nessuna evidenza empirica di soggetti che tornano a casa una volta diventati anziani”.

Il conto economico sarà, nella migliore delle ipotesi in pareggio.

Lo stesso discorso aveva fatto Elsa Fornero, qualche mese fa, sbugiardando Bordini e

compagnia: «È vero che i migranti danno un contributo positivo ai conti del nostro sistema previdenziale.

Questo perché quando lavorano pagano i contributi.

Ma è vero che allo stesso tempo maturano dei diritti, una sorta di libretto di risparmi che gli permetterà di avere dei diritti pensionistici, che noi come paese dovremo onorare» .

Purtroppo i benpensanti, i garantiti e gli assistiti non leggono, non si informano, non si interrogano sul futuro, ma vivono sugli slogan del momento: “Nell’arco di dieci anni, circa 2 milioni di stranieri diventeranno italiani- spiega il prof al Giornale- .

Non possiamo pensare che questa gente a un certo punto e ne vada lasciando ci i contributi ” .

Il ragionamento è cristallino. “Se togliamo di mezzo il contributo previdenziale” conclude il

professore, “e non lo consideriamo come un regalo, ma semplicemente come un prestito, come deve essere, allora la differenza tra quanto danno e quanto ricevono è negativa.

Ricevono non tantissimo, ma un po’ di più rispetto a quello che danno.

Questo è un dato di fatto.

Il prestito che loro ci fanno è utile dal punto di vista della cassa, cioè per pagare le pensioni oggi.

Ma i conti torneranno quando sarà il momento a nostra volta di pagare le loro di pensioni”.

Pubblicato in Italia

Percepivano l'assegno sociale erogato dall'Inps (circa 450 euro al mese per 13 mensilità), ma erano residenti all'estero.

E l'emolumento - che rientra tra i principali strumenti cosiddetti 'di protezione' - spetta solo a chi risiede in Italia.

Il Nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della Guardia di finanza ha denunciato per questo motivo 370 persone, che hanno indebitamente percepito oltre 10 milioni di euro.

L'Inps ha immediatamente sospeso i pagamenti con un risparmio annuo di oltre 2,6 milioni di euro.

L'assegno sociale è corrisposto dall'Inps ai cittadini italiani, comunitari (con iscrizione all'anagrafe comunale), extracomunitari (titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo), rifugiati politici ed apolidi (titolari dei rispettivi titoli di soggiorno) che abbiano compiuto 65 anni; siano residenti effettivamente ed abitualmente in Italia; abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa per almeno dieci anni nel territorio nazionale; si trovino in condizioni economiche disagiate.

Le attività di indagine delle Fiamme Gialle sono state condotte sull'intero territorio nazionale e hanno consentito di individuare centinaia di cittadini, sia italiani che stranieri che, dopo l'ottenimento dell'assegno sociale, si erano trasferiti all'estero, non rispettando, pertanto, il requisito essenziale della stabile ed effettiva residenza sul territorio nazionale e certificando falsamente redditi inferiori alla soglia prevista dalla legge per il conseguimento del beneficio.

Gli autori degli illeciti sono stati denunciati all'autorità giudiziaria per il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o sanzionati con pena pecuniaria.

L'operazione della Gdf - chiamata 'People out' - ha permesso di accertare complessivamente 479 casi irregolari.

Oltre a sospendere gli assegni, l'Inps ha anche avviato il recupero di quanto indebitamente percepito dai responsabili, risultati per lo più domiciliati effettivamente nel Sud America e nell'Est Europa.

Tra i casi più eclatanti si segnala quello di una coppia di anziani coniugi di origine tunisina, residenti fittiziamente nella provincia di Firenze, che ha beneficiato indebitamente di emolumenti per complessivi 120 mila euro ed è risultata aver movimentato capitali verso il Principato di Monaco per 370 mila euro; nonchè quello di una coppia di coniugi italiani residente nel frusinate, rispettivamente di 73 e 72 anni, che dopo il trasferimento definitivo all'estero ha continuato a percepire l'assegno sociale per complessivi 55 mila euro; e c'è anche il caso di due coniugi italiani, di circa 80 anni, residenti fittiziamente nella provincia di Potenza, ma di fatto stabilmente dimoranti in Venezuela dal 1955, che hanno indebitamente beneficiato di emolumenti assistenziali per 156 mila euro. 

Pubblicato in Italia

Mario Pizzino«Come presidente sono personalmente convinto che nell’ambito della Conferenza dei sindaci per l’attuazione del Piano sociale di zona ogni primo cittadino sarà portatore di consigli utili e di prospettive di crescita.

 

Ascoltare le esigenze delle fasce di popolazione che più necessitano di assistenza non è solo un dovere civico, ma un atto morale da compiere con la dovuta attenzione. Sulla base di questo scenario ci sarà terreno fertile per costruire insieme, senza contrapposizioni e senza divisioni».

 

Il sindaco Mario Pizzino, in qualità di presidente della consulta che annovera i comuni un tempo afferenti al distretto sanitario di Amantea, traccia le linee del proprio mandato, invitando le delegazioni di Belmonte Calabro, Longobardi, Fiumefreddo Bruzio, San Pietro in Amantea, Lago, Serra d’Aiello, Cleto e Aiello Calabro alla riunione che avrà luogo il prossimo 6 luglio, confermando sin d’ora la più ampia disponibilità possibile per il miglioramento dell’operatività di qualunque progetto riguardante i servizi sociali, partendo dall'implementazione delle unità di personale da destinare alle attività amministrative dello sportello da individuare presso gli altri centri dell'ambito di gestione.

 

In questo senso il primo cittadino nepetino porge la mano a tutti gli altri attori coinvolti nell’attuazione del piano, soprattutto per quel che riguarda il progetto denominato “Home care premium” che, dal 2015 ad oggi, ha registrato un incremento costante delle prestazioni assistenziali erogate.

«In attuazione dei principi di legalità e di trasparenza, ritengo si renda necessario un confronto con i responsabili dell’Istituto nazionale di previdenza sociale, ente titolare di “Home care premium”, volto a chiarirne gli aspetti principali e operativi, iniziando dal personale interno ai comuni e dai criteri per l'individuazione dei soggetti da utilizzare per le prestazioni integrative. Credo, inoltre, che la Conferenza dei sindaci debba agire in maniera non discrezionale, eventualmente dotandosi di un apposito regolamento che possa disciplinare la gestione dei progetti senza subire interferenze o ostacoli da parte dei dipendenti comunali degli enti locali stessi. Al centro deve sempre esserci la cura del bisogno e delle persone che soffrono in silenzio, oltre che delle relative famiglie».

«In questo contesto si è proceduto agli adempimenti in scadenza, al fine di scongiurare ogni genere di disservizio. E giova rimarcare che le scelte intraprese dal commissario prefettizio hanno garantito la prosecuzione del piano tramite l'accreditamento presso l'Inps di ulteriori unità di personale del comune di Amantea, in sostituzione di altro dimissionario. Resta naturalmente impregiudicata una maggiore efficienza organizzativa derivante da un'integrazione o rimodulazione delle risorse umane impiegate nei progetti. Da parte mia ho scelto di seguire la stessa strada, pubblicando un avviso pubblico per istituire un registro dei fornitori per l'erogazione delle prestazioni integrative nell'ambito del progetto “Home care premium 2017”, per l'ambito territoriale 3, assicurando la dovuta informazione a tutti i soggetti giuridici interessati.

Da questo punto di vista occorre evidenziare anche l'alta professionalità profusa dai dipendenti comunali di Amantea che garantiscono, da tre anni a questa parte, i risultati dell'assistenza a circa duecento soggetti aventi diritto. Un traguardo entusiasmante che colloca il distretto con Amantea comune capofila al primo posto nella provincia di Cosenza ed al secondo in Calabria».

L’uomo ha percepito indebitamente la pensione sociale perché emigrato in America latina.

 

La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Cosenza ha sequestrato beni per un valore di circa 100.000 euro nei confronti di una persona che, omettendo di comunicare all’I.N.P.S la sua emigrazione in uno Stato estero, ha percepito indebitamente assegni sociali a favore di cittadini in difficoltà economiche che abbiano compiuto 65 anni e siano residenti stabilmente in Italia.

In particolare i Finanzieri, analizzando posizioni sospette, hanno smascherato una persona di fatto emigrata in America Latina che, tuttavia, risultava fittiziamente residente in un Comune dell’Alto Tirreno cosentino.

 

I meticolosi controlli hanno permesso di appurare che il beneficiario degli assegni sociali, al compimento dei 65 anni, era rientrato volutamente in Italia dal Venezuela per richiedere la provvidenza, era restato nel nostro Paese per pochi mesi al fine di acquisire una residenza ad hoc, e aveva presentato all’I.N.P.S. la documentazione occorrente per l’ottenimento del beneficio.

 

Tutto apparentemente in regola, ma raggiunto lo scopo ed ottenuto il riconoscimento dell’assegno sociale, l’uomo è ripartito per l’estero per fare ritorno nel Paese dell’America Latina.

Per tale motivo è stato denunciato all’A.G. per i reati previsti dagli articoli 81 e 640 del Codice Penale (truffa continuata), in quanto di fatto ha aggirato i requisiti richiesti dalla Legge 335/1995 per ricevere specifici contributi erogati dall’I.N.P.S., ossia la dimora effettiva sul territorio nazionale

L’attività investigativa delle Fiamme Gialle ha consentito, innanzitutto, di bloccare l’erogazione indebita ma, soprattutto, ha portato al sequestro preventivo su disposizione del Giudice per le Indagini preliminari, di una serie di beni, di valore equivalente alle somme illecitamente percepite. Sono state sequestrate disponibilità liquide depositate su un conto corrente, una polizza vita nonché un’autovettura di pregio, per un importo complessivo di circa 100.000 euro.

La tutela della spesa pubblica nazionale rappresenta uno dei primari obiettivi della Guardia di Finanza, al fine di consentire la destinazione di risorse alle reali persone che ne necessitano e che hanno i requisiti per l’accesso a tali misure di assistenza.

Pubblicato in Cosenza

Titolano i giornali : “97 calabresi su mille sono invalidi civili “.

Insomma, a farla breve, uno scandalo!

 

Ed infatti insistono evidenziando che “ Le pensioni agli invalidi civili a inizio 2016 erano 2.980.799, erogate per il 44% nel Sud.

 

Secondo l’Inps al Nord è erogato il 34,7% delle prestazioni agli invalidi civili (37,2 ogni 1.000 residenti), al Centro il 20,6% delle prestazioni (50,8 ogni 1.000 residenti) e al Sud il 44,8% (64,1 ogni 1.000 residenti).

Se si guarda nel complesso alle pensioni assistenziali (compresi quindi gli assegni sociali) a fronte di 63 prestazioni ogni 1.000 residenti in Italia, in Trentino sono 26 ogni 1.000, in Emilia Romagna 45 ogni 1.000 e in Calabria 97 ogni 1.000 residenti.

Insomma la verità?

 

La verità è che la maggior parte dei pensionati che “ muoiono di fame” è al sud.

Ed in particolare in Calabria.

L’importo dell'assegno sociale per il 2016 è di 448,52 euro erogati per 13 mensilità: totale annuale 5830,76 euro.

Insomma le pensione di invalidità civile sono le più basse e sono insufficienti a garantire la sopravvivenza .

Ricordiamo che al 1° gennaio 2016, le pensioni erogate dall’Inps, con esclusione di quelle a carico delle gestioni dipendenti pubblici ed ex-Enpals, sono 18.136.850.

 

Di queste, 14.299.048 sono di natura previdenziale, cioè derivano dal versamento di contributi previdenziali, mentre le altre 3.837.802, sono di natura assistenziale e comprendono le invalidità civili (2.980.799), l’ indennità di accompagnamento, le pensioni e assegni sociali, (857.003).

Non solo ma il 64,3% delle pensioni , cioè 11.595.308, ha un importo inferiore a 750,00 euro, mentre 5.322.007 beneficia di prestazioni legate a requisiti reddituali bassi (quali integrazione al minimo, maggiorazioni sociali, pensioni e assegni sociali e pensioni di invalidita’ civile.

Nel 2015, la spesa complessiva per le pensioni è stata di 196,8 miliardi di euro, di cui 176,7 miliardi sostenuti dalle gestioni previdenziali.

Insomma i Calabresi hanno più pensioni di invalidità perché hanno meno pensioni medio-alte.

Altrochè

Pubblicato in Primo Piano

Rossano.Le Fiamme Gialle della Compagnia della Guardia di Finanza di Rossano, coordinati dalla Procura della Repubblica di Castrovillari, hanno smascherato una truffa ai danni dell'Inps ad opera di una azienda del Rossanese operante nel settore agricolo, che dichiarava assunzioni inesistenti.

 

I militari hanno denunciato 176 persone e scoperto un danno alle casse dello Stato per oltre mezzo milione di euro.

L'azienda, in base alle indagini svolte, ha presentato all'Ente previdenziale falsi documenti a partire dall'anno 2010, ottenendo la liquidazione di somme relative a indennita' di disoccupazione per un importo di circa 270mila euro, beneficiando anche di altre elargizioni per indennita' di malattia e maternita' per un totale di 240mila euro, arrivando ad arrecare un danno complessivo all'Erario di oltre 500mila.

 

La societa' ha denunciato all'Inps un consistente numero di (false) giornate lavorative effettuate su terreni, di cui non ha mai avuto la disponibilita', attestandone invece la lavorazione attraverso il deposito di falsi contratti di fitto e comodato d'uso.

Fra le persone denunciate c'e' anche il titolare dell'azienda. I reati contestati sono truffa e falso. (AGI)

L'azione delle Fiamme Gialle determina e va a ricostituire fondi con risorse disponibili verso gli aventi regolarmente diritto, che spesso invece si ritrovano esclusi per incapienza di risorse, dirottate verso soggetti che vivono nel totale disprezzo delle normative. Prosegue l’attività di prevenzione e repressione della Guardia di Finanza a tutela degli onesti e contro ogni forma di inquinamento e sleale concorrenza , nonché di danno alle Uscite dalle Casse dello Stato.

Pubblicato in Calabria

Il comune di Amantea gestisce l’Home Care Premium HCP 2014, inizialmente della durata di nove mesi, decorrenti dalla data del 1 marzo 2015 fino al 30 novembre 2015, ora differito al 30 giugno 2016 per effetto della Determinazione INPS assunta in data 26 ottobre 2015.

 

Si tratta di prestazioni sociali in favore dei dipendenti e dei pensionati pubblici e dei loro familiari. In sostanza vengono erogati contributi economici mensili, in relazione al bisogno ed alla capacità economica del nucleo familiare (Isee), fino ad un valore massimo di 1.300 euro mensili, erogati direttamente dall’Inps alla famiglia che si prende cura della persona non-autosufficiente attraverso la presenza di un assistente familiare regolarmente assunto attraverso contratto di lavoro o voucher lavorativi.

Ma vengono anche erogati servizi di accompagnamento e trasporto; servizi di sollievo domiciliare, svolti da operatori o volontari; frequenza di centri diurni; installazione di ausili e domotica per ridurre lo stato di non-autosufficienza.

Un servizio l’HCP per tutto l’ex distretto sanitario di Amantea che interessa circa 120 persone.

 

Ad accompagnare e garantire il servizio uno sportello giuridico, uno sportello sociale ed uno sportello amministrativo.

Ora l’HCP sembra muovere su due distinti filoni .

Il primo, e che riguarda l’assistente familiare, dove è tutto normale e l’INPS eroga mensilmente quanto dovuto.

Il secondo, e che riguarda tutte le altre figure ed in particolare i soggetti erogatori delle prestazioni integrative , dove, al contrario, sembra che abbia incontrato problemi e tutti gli operatori non siano stati pagati.

La domanda rivolta ai responsabili dell’ente “Perché non ci pagate?” sembra sia rimasta senza risposta.

Questa volta pare che la ragioneria non c’entri nulla perché l’INPS non pagherebbe perché il comune di Amantea non ha il DURC, cioè il Documento Unico di Regolarità Contributiva, a posto.

Ci chiediamo se sia possibile questa situazione e che cosa si aspetta a definire il tutto nell’interesse del’importante servizio e degli addetti.

Pubblicato in Cronaca

Secondo voi quale è quello Stato che eroga inden nità di disoc cupazione, di malattia, di maternità ed assegni fami liari a soggetti non aventi diritto e comunque prima che il loro datore di lavoro paghi i contributi previdenziali?

 

Semplice. E’ l’Italia!

Questo è solo un ultimo esempio.

Un datore di lavoro denuncia 72 operai agricoli che avrebbero effettuato 15.504 giornate lavorative per le quali egli avrebbe dovuto pagare un totale di 122.175 euro.

Non li versa.

 

L’Inps, al contrario, eroga ai dipendenti indennità varie per 405.310 euro pari mediamente a 5630 euro cadauno .

In sostanza una erogazione di 405.310 euro ed un mancato incasso di 122.175 euro per un danno totale di 527.485 euro.

73 invece le persone denunciate.

Forse qualcosa di questo meccanismo (ed altri,invero) è da rivedere.

Pubblicato in Reggio Calabria

Sembra il tema di un film neorealista.

Il protagonista principale è un esperto interno all’INPS. Poi ci sono altri quattro partner. Tutti 5 sono stati arrestati

 

Ed infine altri se non protagonisti che sono stati sottoposti all'obbligo di firma

Sequestrato anche beni per 5 milioni di euro

Non stampavano soldi come Totò e Peppino , ma con documenti falsi attestavano rapporti di parentela con persone decedute per incassare le indennità

Scoperta anche una truffa ai danni dell'Inail di Napoli

 

A scoprire tutto ed effettuare gli arresti ed il sequestro la Guardia di finanza di Sibari.

Le fiamme gialle hanno scoperto 456 fittizi eredi e delegati alla riscossione delle indennità di accompagnamento nei confronti di persone decedute.

La truffa, secondo gli investigatori, sarebbe stata ideata da un ex dipendente dell'ufficio Inps il quale, attraverso la falsificazione di verbali di visita medico collegiale, di identità anagrafiche con falsi rapporti di parentela e attraverso falsi testamenti, ha falsificato 615 pratiche di pensione con un importo complessivo della truffa quantificato in circa 4 milioni e 700 mila euro.

 

Tali somme, venivano incassate attraverso numerosi conti correnti intestati a persone inesistenti.

Gli indagati, attraverso 24 false identità, sono riusciti anche a porre in essere una truffa nei confronti dell'Inail di Napoli - ex Ipsema (settore marittimo), riuscendo a percepire indebitamente indennità previdenziali ed assistenziali per circa 200 mila euro.(Ansa)

Pubblicato in Cosenza

La storia è semplice . Lo stato italiano difende i ricchi e preleva ai poveri.

E’ il caso del Decreto Legge n 201 del 6 dicembre 2011 con il cui articolo 24 comma 25 è stata bloccata per gli anni 2012 e 2013 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS.

Senonchè la Corte Costituzionale con la sentenza 70 del 20015( riportata integralmente alla fine di questo articolo) ha dichiarato la illegittimità di tale legge.

Non sarebbe male leggerla.

Quantomeno le due parti che vi abbiamo messo in grassetto perché chiarisce tutti i dubbi dei pensionati!

Discende da tale pronuncia il diritto dei pensionati italiani di riottenere quanto è stato illegittimamente trattenuto.

Ovviamente lo Stato( oggi Renzi, ieri gli altri) tenta di evitare di pagare i pensionati italiani.

Vi proponiamo una semplice istanza da inviare all’INPS competente

Potete inviarla tramite lettera raccomandata AR alla sede INPS di Cosenza,Piazza Loreto,22/A 87100 Cosenza (Cs) COSENZA

L’Inps è contattabile al seguente Telefono: 09844891 oppure telefonando al contact center che fa riferimento al numero 803164.

Potete anche usare la seguente posta certificata Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Il testo della lettera:

Spett.le INPS  Sede di (Cosenza)
Indirizzo (Piazza Loreto 22/a)
CAP (87100) Città (Cosenza)
Oggetto : Richiesta di ricostituzione della pensione e di rimborso degli arretrati a seguito di intervenuta abrogazione dell'art. 24, co.25 del d.l. n.201/2011 con Sent. Corte Costituzionale n.70/2015
A seguito di intervenuta abrogazione dell'art. 24, co.25 del d.l. n.201/2011 con Sent. Corte Costituzionale n.70/2015, il sottoscritto:
Nome……………………….. Cognome……………………
Categoria e numero pensione……………………………
Stato civile……………………… Nata/o il …………………….. a……………… , Provincia di ………………., Stato……………………... Cittadinanza…………………. Residente in ………………………………, Provincia di………………Stato…………..……………. Indirizzo………………………………………………………………………………………. CAP……….. Telefono…………………… Cellulare…………………….. e-mail………………………………………..
CHIEDE
La ricostituzione della pensione e la corresponsione degli arretrati maturati, nell'importo complessivo maturato fino all'effettivo soddisfo, nonché ogni altro adempimento necessario, in forza della normativa in vigore risultante dalla sentenza n. 70/2015 della Corte Costituzionale.
FIRMA ………………………..

.............................lì..................................

Sentenza 70/2015

Giudizio          GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE

Presidente CRISCUOLO - Redattore SCIARRA

Udienza Pubblica del 10/03/2015   Decisione del 10/03/2015

Deposito del 30/04/2015   Pubblicazione in G. U. 06/05/2015 n. 18

Norme impugnate:      Art. 24, c. 25°, del decreto legge 06/12/2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, c. 1°, della legge 22/12/2011, n. 214.

Massime:        

Atti decisi:      ordd. 35, 158, 159 e 192/2014

SENTENZA N. 70 ANNO 2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Alessandro CRISCUOLO; Giudici : Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON,

ha pronunciato la seguente SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 24, comma 25, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, promossi dal Tribunale ordinario di Palermo, sezione lavoro, con ordinanza del 6 novembre 2013, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna, con due ordinanze del 13 maggio 2014, e dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, con ordinanza del 25 luglio 2014, rispettivamente iscritte ai nn. 35, 158, 159 e 192 del registro ordinanze 2014 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nn. 14, 41 e 46, prima serie speciale, dell' anno 2014.

Visti gli atti di costituzione di C.G. e dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nonché gli atti di intervento di T.G. e del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 10 marzo 2015 il Giudice relatore Silvana Sciarra;

uditi gli avvocati Riccardo Troiano per C.G., Luigi Caliulo e Filippo Mangiapane per l’INPS e l’avvocato dello Stato Giustina Noviello per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.– Il Tribunale ordinario di Palermo, sezione lavoro, con ordinanza del 6 novembre 2013, (r.o. n. 35 del 2014), la Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna, con due ordinanze del 13 maggio 2014 (r.o. n. 158 e r.o. n. 159 del 2014), e la Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, con ordinanza del 25 luglio 2014, (r.o. n. 192 del 2014) hanno sollevato questione di legittimità costituzionale del comma 25 dell’art. 24, del decreto-legge del 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall’ art. 1, comma 1 della legge 22 dicembre 2011, n. 214, nella parte in cui prevede che «In considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall’art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento», in riferimento agli artt. 2, 3, 23, 36, primo comma, 38, secondo comma, 53 e 117, primo comma, della Costituzione.

Il Tribunale ordinario di Palermo, sezione lavoro, premette di essere stato adito per la condanna dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) a corrispondere al ricorrente i ratei di pensione maturati e non percepiti nel biennio 2012-2013, maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria fino all’effettivo soddisfo, previa dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’azzeramento della perequazione automatica delle pensioni superiori a tre volte il trattamento minimo INPS introdotto dalla norma censurata.

Il giudice rimettente rileva che la discrezionalità di cui gode il legislatore nella scelta del meccanismo perequativo diretto all’adeguamento delle pensioni, fondata sul disposto degli artt. 36 e 38 Cost., ha trovato il proprio meccanismo attuativo nel sistema di perequazione automatica dei trattamenti pensionistici, introdotto dall’art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale). Aggiunge che il blocco introdotto dalla normativa censurata reitera, rendendola più gravosa, la misura di interruzione del sistema perequativo già a suo tempo sancita dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247 (Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale), che era limitata ai soli trattamenti pensionistici eccedenti otto volte il trattamento minimo INPS, nonostante il monito rivolto al legislatore dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 316 del 2010, teso a rimuovere il rischio della frequente reiterazione di misure volte a paralizzare il meccanismo perequativo.

Con la misura censurata, secondo il rimettente, si sarebbe violato l’invito della Corte, mediante azzeramento della perequazione per i trattamenti pensionistici di più basso importo, per due anni consecutivi e senza alcuna successiva possibilità di recupero.

Il giudice a quo richiama la giurisprudenza costituzionale (in particolare la sentenza n. 223 del 2012) secondo cui la gravità della situazione economica, che lo Stato deve affrontare, può giustificare anche il ricorso a strumenti eccezionali, con la finalità di contemperare il soddisfacimento degli interessi finanziari con la garanzia dei servizi e dei diritti dei cittadini, nel rispetto del principio fondamentale di eguaglianza.

Deduce, quindi, la violazione dell’art. 38, secondo comma, Cost., poiché l’assenza di rivalutazione impedirebbe la conservazione nel tempo del valore della pensione, menomandone l’adeguatezza e dell’art. 36, primo comma, Cost., in quanto il blocco della perequazione lederebbe il principio di proporzionalità tra la pensione, che costituisce il prolungamento della retribuzione in costanza di lavoro, e il trattamento retributivo percepito durante l’attività lavorativa.

Sostiene, altresì, la lesione del combinato disposto degli artt. 36, 38 e 3 Cost., poiché la mancata rivalutazione, violando il principio di proporzionalità tra pensione e retribuzione e quello di adeguatezza della prestazione previdenziale, altererebbe il principio di eguaglianza e ragionevolezza, causando una irrazionale discriminazione in danno della categoria dei pensionati. Deduce, inoltre, la violazione del principio di universalità dell’imposizione di cui all’art. 53 Cost. e di quello di non discriminazione ai fini dell’imposizione e di parità di prelievo a parità di presupposto di imposta di cui al combinato disposto degli artt. 3, 23 e 53 Cost., poiché, indipendentemente dal nomen iuris utilizzato, la misura adottata si configurerebbe quale prestazione patrimoniale di natura sostanzialmente tributaria, in quanto doverosa, non connessa all’esistenza di un rapporto sinallagmatico tra le parti e collegata esclusivamente alla pubblica spesa in relazione ad un presupposto economicamente rilevante.

2.– La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Emilia - Romagna, che ha sollevato con due distinte ordinanze la questione di legittimità costituzionale del comma 25 dell’art. 24 del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, riferisce che il ricorrente nel giudizio principale lamentava la mancata rivalutazione automatica del proprio trattamento pensionistico in applicazione della norma oggetto di censura, per effetto della esclusione del meccanismo di perequazione per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS.

Evidenzia, alla luce della giurisprudenza costituzionale, l’illegittimità delle frequenti reiterazioni di misure intese a paralizzare il meccanismo perequativo, sottolineando, altresì, il carattere peggiorativo della norma censurata rispetto all’art.1, comma 19, della legge n. 247 del 2007, così determinando il blocco dell’adeguamento dei trattamenti superiori a tre volte, anziché a otto volte, rispetto al trattamento minimo INPS, avuto anche riguardo alla vicinanza temporale rispetto all’ultimo azzeramento attuato, nonché alla mancata previsione di un meccanismo di recupero.

In particolare, secondo il giudice a quo, il vizio della norma censurata emerge ove si consideri che la natura di retribuzione differita delle pensioni ordinarie è stata ormai definitivamente riconosciuta dalla Corte costituzionale (viene richiamata la sentenza n. 116 del 2013). Il maggior prelievo tributario rispetto ad altre categorie risulta, con più evidenza, discriminatorio, poiché grava su redditi ormai consolidati nel loro ammontare, collegati a prestazioni lavorative già rese da cittadini che hanno esaurito la loro vita lavorativa, rispetto ai quali non risulta più possibile ridisegnare sul piano sinallagmatico il rapporto di lavoro, con conseguente lesione degli artt. 3 e 53 Cost.

Ad avviso della Corte rimettente, il mancato adeguamento delle retribuzioni equivale a una loro decurtazione in termini reali con effetti permanenti, ancorché il blocco sia formalmente temporaneo, non essendo previsto alcun meccanismo di recupero, con conseguente violazione degli artt. 3, 53, 36 e 38 Cost. Tale blocco incide sui pensionati, fascia per antonomasia debole per età ed impossibilità di adeguamento del reddito, come evidenziato dalla Corte costituzionale, secondo la quale i redditi derivanti dai trattamenti pensionistici non hanno, per questa loro origine, una natura diversa e minoris generis rispetto agli altri redditi presi a riferimento, ai fini dell’osservanza dell’art. 53 Cost., che non consente trattamenti in peius di determinate categorie di redditi da lavoro (viene richiamata ancora la sentenza n. 116 del 2013).

La Corte dei conti aggiunge che l’introduzione di un’imposta speciale, sia pure transitoria ed eccezionale, viola il principio della parità di prelievo a parità di presupposto d’imposta economicamente rilevante e che, quindi, il blocco della perequazione si traduce in una lesione del combinato disposto di cui agli artt. 3 e 53 Cost., in quanto la norma censurata limita i destinatari della stessa soltanto ad una “platea di soggetti passivi”, cioè ai percettori del trattamento pensionistico, in violazione del principio della universalità della imposizione.

Essa sottolinea, inoltre, come l’intervento legislativo evidenzi il carattere sempre più strutturale del meccanismo di azzeramento della rivalutazione e non quello di misura eccezionale, non reiterabile, senza osservare il monito espresso dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 316 del 2010, con riguardo ai gravi rischi di irragionevolezza e violazione della proporzionalità derivanti dalla frequente reiterazione delle misure volte a paralizzare il meccanismo di perequazione automatica, in quanto le pensioni, anche di maggior consistenza, potrebbero non essere sufficientemente difese in relazione ai mutamenti del potere di acquisto della moneta.

Deduce, poi, come la norma censurata si presenti lesiva anche del principio di affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica, garantito dall’art. 3 Cost., giacché i pensionati adeguano i programmi di vita alle previsioni circa le proprie disponibilità economiche, con conseguente pregiudizio per le aspettative di vita di questi ultimi .

Sostiene, quindi, la palese irragionevolezza del provvedimento censurato e l’irrazionalità dello stesso per eccedenza del mezzo rispetto al fine, dovendo provvedersi ad esigenze quali la «contingente situazione finanziaria» richiamata dal legislatore mediante la fiscalità ordinaria, secondo il disposto di cui all’art. 53 Cost.

Invoca, infine, sulla base dell’art. 117, primo comma, Cost., quale parametro interposto, la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma 4 novembre 1950 (CEDU), ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, richiamando poi il principio della certezza del diritto, quale patrimonio comune degli Stati contraenti, nonché il diritto dell’individuo alla libertà e alla sicurezza di cui all’art. 6 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, il diritto di non discriminazione che include anche quella fondata sul patrimonio (art. 21), il diritto degli anziani di condurre una vita dignitosa e indipendente (art. 25), il diritto alla protezione della famiglia sul piano giuridico, economico e sociale (art. 33) ed il diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi sociali di cui all’art. 34 della medesima Carta.

3.– La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, premette che la ricorrente nel giudizio principale era titolare di pensione diretta e di pensione indiretta del Fondo dipendenti INPS e che l’importo complessivo dei due trattamenti era stato mantenuto fermo anche negli anni 2012 e 2013, in applicazione della norma impugnata, aggiungendo che la parte aveva agito per la condanna dell’INPS al pagamento delle quote di trattamento non corrisposte, previo promovimento della questione di legittimità costituzionale della norma censurata.

Nel merito, osserva la Corte rimettente che, pur avendo la Corte costituzionale ammesso, in linea di principio, la compatibilità costituzionale di disposizioni legislative che incidano su situazioni soggettive attinenti ai rapporti di durata, facendosi carico di esigenze di contenimento della spesa pubblica, la stessa ha, al contempo, invitato il legislatore a salvaguardare il principio di ragionevolezza nelle manovre economiche adottate, a tutela degli interessi dei cittadini (viene richiamata la sentenza n. 316 del 2010).

Nel caso del comma 25 dell’art. 24 del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, secondo il giudice a quo difetterebbero i presupposti segnalati dalla giurisprudenza costituzionale, atteso che, in primo luogo, l’intervento non avrebbe il carattere realmente temporaneo voluto dal giudice delle leggi, perché esteso per un arco temporale di due anni. Inoltre, esso non riguarderebbe soltanto le pensioni più alte, incidendo, invece, sui trattamenti pensionistici di più basso importo, superiori ad euro 1.405,05 lordi per il 2012 ed a euro 1.441,56 lordi per il 2013. Per tali trattamenti, secondo la Corte rimettente, la pressante esigenza di rivalutazione sistematica del correlativo valore monetario, che garantisce il soddisfacimento degli stessi bisogni alimentari, sarebbe irrimediabilmente frustrata.

In particolare, lo sganciamento dai meccanismi di adeguamento automatico dei trattamenti pensionistici superiori a tre volte il minimo INPS, per un tempo considerevole, minerebbe il sistema di adeguamento costituzionalmente rilevante, con violazione dei principi di cui agli artt. 36 e 38 Cost.

Come ricordato dal giudice rimettente, la Corte costituzionale ha affermato (viene citata la sentenza n. 497 del 1988) che la protezione così garantita ai lavoratori postula requisiti di effettività, tanto più che essa si collega alla tutela dei diritti fondamentali della persona sanciti dall’art. 2 Cost., mentre il perdurante necessario rispetto dei principi di sufficienza ed adeguatezza delle pensioni impone al legislatore, pur nell’esercizio del suo potere discrezionale di bilanciamento tra le varie esigenze di politica economica e le disponibilità finanziarie, di individuare un meccanismo in grado di assicurare un reale ed effettivo adeguamento dei trattamenti di quiescenza alle variazioni del costo della vita (il richiamo è alla sentenza n. 30 del 2004).

Il Collegio rimettente osserva, quindi, che la Corte costituzionale, pur avendo riconosciuto, con la sentenza n. 316 del 2010, la legittimità di temporanee sospensioni della perequazione, anche se limitate alle pensioni di importo più elevato, ha, al contempo, precisato che la ragionevolezza complessiva del sistema dovrà essere apprezzata nel quadro del contemperamento di interessi di rango costituzionale, alla luce dell’art. 3 Cost. Con ciò si intende evitare che una generalizzata esigenza di contenimento della finanza pubblica possa risultare sempre e comunque valido motivo per determinare la compromissione «di diritti maturati o la lesione di consolidate sfere di interessi, sia individuali, sia anche collettivi» (viene citata la sentenza n. 92 del 2013).

Deduce, poi, il contrasto con gli artt. 3, 23, 53 Cost., sollevando d’ufficio la relativa questione, per essere stato imposto con la norma censurata un sacrificio cospicuo ad una sola categoria di cittadini, incorrendo nella violazione del principio di eguaglianza, a causa della disparità di trattamento che può essere ravvisata nella differente previsione di prestazioni patrimoniali a carico di soggetti titolari di redditi analoghi.

4.– Si è costituito in giudizio (r.o. n. 35 del 2014) C.G., ricorrente nel giudizio principale pendente dinanzi al Tribunale ordinario di Palermo, sezione lavoro, instando per la declaratoria di illegittimità costituzionale della disposizione legislativa censurata. Sostiene, in particolare, il pregiudizio per l’adeguatezza delle prestazioni previdenziali, la quale imporrebbe la costante perequazione della pensione al mutamento dei valori monetari. Aggiunge il difetto di qualsivoglia modalità di recupero della somma oggetto di blocco della perequazione per il biennio 2012-2013 e la conseguente violazione degli artt. 3, 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost., in quanto il criterio adottato sarebbe irragionevole, lesivo del principio di proporzionalità tra pensione e retribuzione, nonché del principio di adeguatezza di cui all’art. 38 Cost.

5.– Si è, altresì, costituito in tutti i giudizi, (r.o. n.n. 35, 158, 159 e 192 del 2014), l’INPS, chiedendo che siano dichiarate manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate, alla luce della giurisprudenza costituzionale secondo cui spetta alla discrezionalità del legislatore, in conformità a un ragionevole bilanciamento dei valori costituzionali, dettare la disciplina di un adeguato trattamento pensionistico alla stregua delle risorse disponibili, fatta salva la garanzia di salvaguardia delle esigenze minime di protezione della persona.

L’Istituto osserva, al riguardo, che la norma censurata si limita a sospendere l’operatività del meccanismo rivalutativo esistente per un breve orizzonte temporale e a salvaguardare le posizioni più deboli sotto il profilo economico, evidenziando, altresì, come la Corte, con la sentenza n. 316 del 2010, abbia già deciso, respingendola, analoga questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 19, della legge n. 247 del 2007 ed aggiungendo che la mancata perequazione per un tempo limitato della pensione non incide sulla sua adeguatezza, in particolare per le pensioni di importo più elevato.

6.– Ha proposto intervento ad adiuvandum T.G., premettendo di essere iscritto al Fondo pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato spa, di non aver goduto, in forza dell’applicazione della norma di cui al comma 25 dell’art. 24, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, degli aumenti di perequazione automatica per la parte di pensione superiore a tre volte il trattamento minimo e di aver depositato analogo ricorso per le proprie pretese pensionistiche dinanzi alla sezione giurisdizionale del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, allo scopo di sentir dichiarato il proprio diritto alla perequazione automatica.

Assume, in particolare, a sostegno dell’ammissibilità del proprio intervento, il difetto di tutela per chi non abbia partecipato al giudizio principale, ma versi nelle medesime condizioni delle parti e, nel merito, la violazione degli artt. 38, secondo comma, 36, primo comma, e 3 Cost., nonché, infine, dell’art. 53 e del combinato disposto degli artt. 2, 23 e 53 Cost.

7.– E’ intervenuto nei giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, instando per l’inammissibilità o, comunque, per la manifesta infondatezza della questione sollevata.

La difesa dello Stato eccepisce preliminarmente il difetto della previa domanda amministrativa, presupposto dell’azione, la cui mancanza renderebbe la domanda improponibile e adduce l’esistenza di una temporanea carenza di giurisdizione, rilevabile in qualsiasi stato e grado del giudizio.

L’Avvocatura generale rileva, in ogni caso, la manifesta infondatezza della questione riguardo a tutti i parametri segnalati e richiama la giurisprudenza costituzionale, nonché il principio dalla stessa espresso, secondo cui la mancata perequazione della pensione per un periodo contenuto non incide sull’adeguatezza del trattamento pensionistico.

8.– All’udienza pubblica, le parti costituite hanno insistito per l’accoglimento delle conclusioni formulate nelle difese scritte.

Considerato in diritto

1.– Il Tribunale ordinario di Palermo, sezione lavoro, con ordinanza del 6 novembre 2013 (r.o. n. 35 del 2014), la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Emilia–Romagna, con due ordinanze del 13 maggio 2014 (r.o. n. 158 e n. 159 del 2014) e la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, con ordinanza del 25 luglio 2014 (r.o. n. 192 del 2014), dubitano della legittimità costituzionale del comma 25 dell’art. 24, decreto-legge del 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, nella parte in cui, per gli anni 2012 e 2013, limita la rivalutazione monetaria dei trattamenti pensionistici nella misura del 100 per cento, esclusivamente alle pensioni di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, in riferimento, nel complesso, agli artt. 2, 3, 23, 36, primo comma, 38, secondo comma, 53 e 117, primo comma della Costituzione, quest’ultimo in relazione alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 (CEDU), ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848.

Tutti i giudici rimettenti ritengono che il comma 25 dell’art. 24 sarebbe costituzionalmente illegittimo per violazione degli artt. 3, 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost., in quanto la mancata rivalutazione, violando i principi di proporzionalità e adeguatezza della prestazione previdenziale, si porrebbe in contrasto con il principio di eguaglianza e ragionevolezza, causando una irrazionale discriminazione in danno della categoria dei pensionati.

La norma censurata recherebbe anche un vulnus agli artt. 2, 23 e 53 Cost., poiché la misura adottata si configurerebbe quale prestazione patrimoniale di natura sostanzialmente tributaria, in violazione del principio dell’universalità dell’imposizione a parità di capacità contributiva, in quanto posta a carico di una sola categoria di contribuenti.

La sola Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Emilia - Romagna censura, infine, la predetta disposizione, anche con riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., in relazione alla CEDU, richiamando, poi, gli artt. 6, 21, 25, 33 e 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007.

2.– I giudizi hanno ad oggetto la stessa norma, censurata in relazione a parametri costituzionali, per profili e con argomentazioni in larga misura coincidenti.

Deve, pertanto, esser disposta la riunione dei giudizi al fine di un’unica pronuncia (ex plurimis, sentenza n. 16 del 2015, ordinanza n. 164 del 2014).

Nel giudizio promosso dal Tribunale ordinario di Palermo, sezione lavoro, ha spiegato intervento ad adiuvandum T.G., che non è parte nel procedimento principale, assumendo di aver proposto analogo ricorso dinanzi alla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, allo scopo di sentir riconosciuto il proprio diritto alla perequazione automatica del trattamento pensionistico, per gli anni 2012 e 2013, negato dall’INPS.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (per tutte, sentenza n. 216 del 2014), possono intervenire nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale le sole parti del giudizio principale ed i terzi portatori di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura.

La circostanza che l’istante sia parte in un giudizio diverso da quello oggetto dell'ordinanza di rimessione, nel quale sia stata sollevata analoga questione di legittimità costituzionale, non è sufficiente a rendere ammissibile l'intervento (ex plurimis, ordinanza n. 150 del 2012).

Conseguentemente, poiché T.G. non è stato parte del giudizio principale nel corso del quale è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale oggetto dell'ordinanza iscritta al n. 35 del reg. ord. 2014, né risulta essere titolare di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, l’intervento dallo stesso proposto va dichiarato inammissibile.

3.– La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna, nelle due ordinanze di rimessione, dubita della legittimità costituzionale del comma 25 dell’art. 24 del d.l. n. 201 del 2011, come convertito dalla legge n. 214 del 2011, in riferimento, fra l’altro all’art. 117, primo comma, Cost. e invoca genericamente, quale parametro interposto, la CEDU, per poi richiamare, più specificamente, una serie di disposizioni contenute nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

In particolare, sono evocati, oltre al principio della certezza del diritto quale «patrimonio comune agli Stati contraenti», anche « gli altri diritti garantiti dalla Carta: il diritto dell’individuo alla libertà e alla sicurezza (art. 6), il diritto di non discriminazione, che include anche quella fondata sul “patrimonio”, (art. 21), il diritto degli anziani di condurre una vita dignitosa ed indipendente (art. 25), il diritto alla protezione della famiglia sul piano giuridico, economico e sociale (art. 33), il diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi sociali (art. 34)».

La questione, come prospettata, è inammissibile.

Va preliminarmente rilevato che questa Corte ritiene configurarsi un’ipotesi di inammissibilità della questione, qualora il giudice non fornisca una motivazione adeguata sulla non manifesta infondatezza della stessa, limitandosi a evocarne i parametri costituzionali, senza argomentare in modo sufficiente in ordine alla loro violazione (ex plurimis, ordinanza n. 36 del 2015).

In tale ipotesi, il difetto nell’esplicitazione delle ragioni di conflitto tra la norma censurata e i parametri costituzionali evocati inibisce lo scrutinio nel merito delle questioni medesime (fra le altre, ordinanza n. 158 del 2011), con conseguente inammissibilità delle stesse.

Nel caso di specie, la Corte rimettente si limita a richiamare l’art. 117, primo comma, Cost., per violazione della CEDU «come interpretata dalla Corte di Strasburgo»

senza addurre alcun elemento a sostegno di tale asserito vulnus, in particolare con riferimento alle modalità di incidenza della norma oggetto di impugnazione sul parametro costituzionale evocato.

Inoltre il richiamo alla CEDU si rivela, nella sostanza, erroneo, atteso che esso risulta affiancato dal riferimento a disposizioni normative riconducibili alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Quest’ultima fonte, come risulta dall’art. 6, comma 1 del Trattato sull’Unione europea, come modificato dal Trattato di Lisbona, firmato il 13 dicembre 2007, ratificato e reso esecutivo con la legge 2 agosto 2008, n. 130, ha lo stesso valore giuridico dei trattati.

Pertanto, l’esame dell’ordinanza di rimessione non consente di evincere in qual modo le norme della CEDU siano compromesse, per effetto dell’applicazione della disposizione oggetto di censura.

Una tale carenza argomentativa costituisce motivo di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, in quanto preclusiva della valutazione della fondatezza.

Il giudice a quo non fornisce sufficienti elementi che consentano di vagliare le modalità di incidenza della norma censurata sul parametro genericamente invocato ed omette di allegare argomenti a sostegno degli effetti pregiudizievoli di tale incidenza, richiamando erroneamente disposizioni normative afferenti al diritto primario dell’Unione europea.

4.– La questione di costituzionalità per violazione degli artt. 2, 3, 23 e 53 Cost., in relazione alla presunta natura tributaria della misura in esame, non è fondata.

Tutte le ordinanze di rimessione affermano che, nel caso di specie, indipendentemente dal nomen iuris utilizzato, la misura di azzeramento della rivalutazione automatica per gli anni 2012 e 2013, relativa ai trattamenti pensionistici superiori a tre volte il trattamento minimo INPS, configurerebbe una prestazione patrimoniale di natura tributaria, lesiva del principio di universalità dell’imposizione a parità di capacità contributiva, in quanto posta a carico di una sola categoria di contribuenti. Nell’imporre alle parti di concorrere alla spesa pubblica non in ragione della propria capacità contributiva, essa violerebbe il principio di eguaglianza.

I rimettenti richiamano, in particolare, le decisioni n. 116 del 2013 e n. 223 del 2012 nella parte in cui si afferma che la Costituzione non impone una tassazione fiscale uniforme, con criteri assolutamente identici e proporzionali per tutte le tipologie di imposizione tributaria, ma esige un indefettibile raccordo con la capacità contributiva, in un quadro di sistema informato a criteri di progressività, come svolgimento ulteriore, nello specifico campo tributario, del principio di eguaglianza (in tal senso, fra le più recenti, sentenza n. 10 del 2015). Ciò si collega al compito di rimozione degli ostacoli economico-sociali che di fatto limitano la libertà e l’eguaglianza dei cittadini-persone umane, in spirito di solidarietà politica, economica e sociale di cui agli artt. 2 e 3 della Costituzione (ordinanza n. 341 del 2000, ripresa sul punto dalla sentenza n. 223 del 2012).

L’azzeramento della perequazione automatica oggetto di censura, tuttavia, sfugge ai canoni della prestazione patrimoniale di natura tributaria, atteso che esso non dà luogo ad una prestazione patrimoniale imposta, realizzata attraverso un atto autoritativo di carattere ablatorio, destinato a reperire risorse per l’erario.

La giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis, sentenze n. 219 e n. 154 del 2014) ha costantemente precisato che gli elementi indefettibili della fattispecie tributaria sono tre: la disciplina legale deve essere diretta, in via prevalente, a procurare una (definitiva) decurtazione patrimoniale a carico del soggetto passivo; la decurtazione non deve integrare una modifica di un rapporto sinallagmatico; le risorse, connesse ad un presupposto economicamente rilevante e derivanti dalla suddetta decurtazione, devono essere destinate a sovvenire pubbliche spese.

Un tributo consiste in un «prelievo coattivo che è finalizzato al concorso alle pubbliche spese ed è posto a carico di un soggetto passivo in base ad uno specifico indice di capacità contributiva» (sentenza n. 102 del 2008). Tale indice deve esprimere l’idoneità di ciascun soggetto all’obbligazione tributaria (fra le prime, sentenze n. 91 del 1972, n. 97 del 1968, n. 89 del 1966, n. 16 del 1965 e n. 45 del 1964).

Il comma 25 dell’art. 24 del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, che dispone per un biennio il blocco del meccanismo di rivalutazione dei trattamenti pensionistici superiori a tre volte il trattamento minimo INPS, non riveste, quindi, natura tributaria, in quanto non prevede una decurtazione o un prelievo a carico del titolare di un trattamento pensionistico.

In base ai criteri elaborati da questa Corte in ordine alle prestazioni patrimoniali, in assenza di una decurtazione patrimoniale o di un prelievo della stessa natura a carico del soggetto passivo, viene meno in radice il presupposto per affermare la natura tributaria della disposizione. Inoltre, viene a mancare il requisito che consente l’acquisizione delle risorse al bilancio dello Stato, poiché la disposizione non fornisce, neppure in via indiretta, una copertura a pubbliche spese, ma determina esclusivamente un risparmio di spesa.

Il difetto dei requisiti propri dei tributi e, in generale, delle prestazioni patrimoniali imposte, determina, quindi, la non fondatezza delle censure sollevate in riferimento al mancato rispetto dei principi di progressività e di capacità contributiva.

5.– La questione prospettata con riferimento agli artt. 3, 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost. è fondata.

La perequazione automatica, quale strumento di adeguamento delle pensioni al mutato potere di acquisto della moneta, fu disciplinata dalla legge 21 luglio 1965, n. 903 (Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale), all’art. 10, con la finalità di fronteggiare la svalutazione che le prestazioni previdenziali subiscono per il loro carattere continuativo.

Per perseguire un tale obiettivo, in fasi sempre mutevoli dell’economia, la disciplina in questione ha subito numerose modificazioni.

Con l’art.19 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), nel prevedere in via generalizzata l’adeguamento dell’importo delle pensioni nel regime dell’assicurazione obbligatoria, si scelse di agganciare in misura percentuale gli aumenti delle pensioni all’indice del costo della vita calcolato dall’ISTAT, ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell’industria.

Con l’art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, recante «Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell’art. 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», oltre alla cadenza annuale e non più semestrale degli aumenti a titolo di perequazione automatica, si stabilì che gli stessi fossero calcolati sul valore medio dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Tale modifica mirava a compensare l’eliminazione dell’aggancio alle dinamiche salariali, al fine di garantire un collegamento con l’evoluzione del livello medio del tenore di vita nazionale. L’art. 11, comma 2, previde, inoltre, che ulteriori aumenti potessero essere stabiliti con legge finanziaria, in relazione all’andamento dell’economia.

Il meccanismo di rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici governato dall’art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) si prefigge di tutelare i trattamenti pensionistici dalla erosione del potere di acquisto della moneta, che tende a colpire le prestazioni previdenziali anche in assenza di inflazione. Con effetto dal 1° gennaio 1999, il meccanismo di rivalutazione delle pensioni si applica per ogni singolo beneficiario in funzione dell’importo complessivo dei trattamenti corrisposti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria. L’aumento della rivalutazione automatica opera, ai sensi del comma 1 dell’art. 34 citato, in misura proporzionale all’ammontare del trattamento da rivalutare rispetto all’ammontare complessivo.

Tuttavia, l’art 69, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001), con riferimento al meccanismo appena illustrato di aumento della perequazione automatica, prevede che esso spetti per intero soltanto per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a tre volte il trattamento minimo INPS. Spetta nella misura del 90 per cento per le fasce di importo da tre a cinque volte il trattamento minimo INPS ed è ridotto al 75 per cento per i trattamenti eccedenti il quintuplo del predetto importo minimo. Questa impostazione fu seguita dal legislatore in successivi interventi, a conferma di un orientamento che predilige la tutela delle fasce più deboli. Ad esempio, l’art. 5, comma 6, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art.1, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 127, prevede, per il triennio 2008-2010, una perequazione al 100 per cento per le fasce di importo tra tre e cinque volte il trattamento minimo INPS.

In conclusione, la disciplina generale che si ricava dal complesso quadro storico-evolutivo della materia, prevede che soltanto le fasce più basse siano integralmente tutelate dall’erosione indotta dalle dinamiche inflazionistiche o, in generale, dal ridotto potere di acquisto delle pensioni.

6.– Quanto alle sospensioni del meccanismo perequativo, affidate a scelte discrezionali del legislatore, esse hanno seguito nel corso degli anni orientamenti diversi, nel tentativo di bilanciare le attese dei pensionati con variabili esigenze di contenimento della spesa.

L’art. 2 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali) previde che, in attesa della legge di riforma del sistema pensionistico e, comunque, fino al 31 dicembre 1993, fosse sospesa l’applicazione di ogni disposizione di legge, di regolamento o di accordi collettivi, che introducesse aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali, pubbliche e private, ivi compresi i trattamenti integrativi a carico degli enti del settore pubblico allargato, nonché aumenti a titolo di rivalutazione delle rendite a carico dell’INAIL. In sede di conversione di tale decreto, tuttavia, con l’art. 2, comma 1-bis, della legge 14 novembre 1992, n. 438 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, recante misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali), si provvide a mitigare gli effetti della disposizione, che dunque operò non come provvedimento di blocco della perequazione, bensì quale misura di contenimento della rivalutazione, alla stregua di percentuali predefinite dal legislatore in riferimento al tasso di inflazione programmata.

In seguito, l’art. 11, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), provvide a restituire, mediante un aumento una tantum disposto per il 1994, la differenza tra inflazione programmata ed inflazione reale, perduta per effetto della disposizione di cui all’art. 2 della legge n. 438 del 1992. Conseguentemente, il blocco, originariamente previsto in via generale e senza distinzioni reddituali dal legislatore del 1992, fu convertito in una forma meno gravosa di raffreddamento parziale della dinamica perequativa.

Dopo l’entrata in vigore del sistema contributivo, il legislatore (art. 59, comma 13 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica») ha imposto un azzeramento della perequazione automatica, per l’anno 1998. Tale norma, ritenuta legittima da questa Corte con ordinanza n. 256 del 2001, ha limitato il proprio campo di applicazione ai soli trattamenti di importo medio - alto, superiori a cinque volte il trattamento minimo.

Il blocco, introdotto dall’art. 24, comma 25, come convertito, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, ora oggetto di censura, trova un precedente nell’art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 (Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale) che, tuttavia, aveva limitato l’azzeramento temporaneo della rivalutazione ai trattamenti particolarmente elevati, superiori a otto volte il trattamento minimo INPS.

Si trattava – come si evince dalla relazione tecnica al disegno di legge approvato dal Consiglio dei ministri il 13 ottobre 2007 – di una misura finalizzata a concorrere solidaristicamente al finanziamento di interventi sulle pensioni di anzianità, a seguito, dell’innalzamento della soglia di accesso al trattamento pensionistico (il cosiddetto “scalone”) introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2008, dalla legge 23 agosto 2004, n. 243 (Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all’occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria).

L’azzeramento della perequazione, disposto per effetto dell’art. 1, comma 19, della legge n. 247 del 2007, prima citata, è stato sottoposto al vaglio di questa Corte, che ha deciso la questione con sentenza n. 316 del 2010. In tale pronuncia questa Corte ha posto in evidenza la discrezionalità di cui gode il legislatore, sia pure nell’osservare il principio costituzionale di proporzionalità e adeguatezza delle pensioni, e ha reputato non illegittimo l’azzeramento, per il solo anno 2008, dei trattamenti pensionistici di importo elevato (superiore ad otto volte il trattamento minimo INPS).

Al contempo, essa ha indirizzato un monito al legislatore, poiché la sospensione a tempo indeterminato del meccanismo perequativo, o la frequente reiterazione di misure intese a paralizzarlo, entrerebbero in collisione con gli invalicabili principi di ragionevolezza e proporzionalità. Si afferma, infatti, che «[…] le pensioni, sia pure di maggiore consistenza, potrebbero non essere sufficientemente difese in relazione ai mutamenti del potere d’acquisto della moneta».

7.– L’art. 24, comma 25, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, oggetto di censura nel presente giudizio, si colloca nell’ambito delle “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici” (manovra denominata “salva Italia”) e stabilisce che «In considerazione della contingente situazione finanziaria», la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, in base al già citato meccanismo stabilito dall’art. 34, comma 1, della legge n. 448 del 1998, è riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del cento per cento.

Per effetto del dettato legislativo si realizza un’indicizzazione al 100 per cento sulla quota di pensione fino a tre volte il trattamento minimo INPS, mentre le pensioni di importo superiore a tre volte il minimo non ricevono alcuna rivalutazione. Il blocco integrale della perequazione opera, quindi, per le pensioni di importo superiore a euro 1.217,00 netti.

Tale meccanismo si discosta da quello originariamente previsto dall’art. 24, comma 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1986) e confermato dall’art. 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell’articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), che non discriminava tra trattamenti pensionistici complessivamente intesi, bensì tra fasce di importo.

Secondo la normativa antecedente, infatti, la percentuale di aumento si applicava sull'importo non eccedente il doppio del trattamento minimo del fondo pensioni per i lavoratori dipendenti. Per le fasce di importo comprese fra il doppio ed il triplo del trattamento minimo la percentuale era ridotta al 90 per cento. Per le fasce di importo superiore al triplo del trattamento minimo la percentuale era ridotta al 75 per cento.

Le modalità di funzionamento della disposizione censurata sono ideate per incidere sui trattamenti complessivamente intesi e non sulle fasce di importo. Esse trovano un unico correttivo nella previsione secondo cui, per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.

La norma censurata è frutto di un emendamento che, all’esito delle osservazioni rivolte al Ministro del lavoro e delle politiche sociali (Camera dei Deputati, Commissione XI, Lavoro pubblico e privato, audizione del 6 dicembre 2011), ha determinato la sostituzione della originaria formula. Quest’ultima prevedeva l’azzeramento della perequazione per tutti i trattamenti pensionistici di importo superiore a due volte il trattamento minimo INPS e, quindi, ad euro 946,00. Il Ministro chiarì nella stessa audizione che la misura da adottare non confluiva nella riforma pensionistica, ma era da intendersi quale «provvedimento da emergenza finanziaria».

La disposizione censurata ha formato oggetto di un’interrogazione parlamentare (Senato della Repubblica, seduta n. 93, interrogazione presentata l’8 agosto 2013, n. 3 – 00321) rimasta inevasa, in cui si chiedeva al Governo se intendesse promuovere la revisione del provvedimento, alla luce della giurisprudenza costituzionale.

Dall’excursus storico compiuto traspare che la norma oggetto di censura si discosta in modo significativo dalla regolamentazione precedente. Non solo la sospensione ha una durata biennale; essa incide anche sui trattamenti pensionistici di importo meno elevato.

Il provvedimento legislativo censurato si differenzia, altresì, dalla legislazione ad esso successiva.

L’art. 1, comma 483, lettera e), della legge di stabilità per l’anno 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge di stabilità») ha previsto, per il triennio 2014-2016, una rimodulazione nell’applicazione della percentuale di perequazione automatica sul complesso dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo di cui all’art. 34, comma 1, della legge n. 448 del 1998, con l’azzeramento per le sole fasce di importo superiore a sei volte il trattamento minimo INPS e per il solo anno 2014. Rispetto al disegno di legge originario le percentuali sono state, peraltro, parzialmente modificate.

Nel triennio in oggetto la perequazione si applica nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici di importo fino a tre volte il trattamento minimo, del 95 per cento per i trattamenti di importo superiore a tre volte il trattamento minimo e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo del 75 per cento per i trattamenti oltre quattro volte e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo, del 50 per cento per i trattamenti oltre cinque volte e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Soltanto per il 2014 il blocco integrale della perequazione ha riguardato le fasce di importo superiore a sei volte il trattamento minimo. Il legislatore torna dunque a proporre un discrimen fra fasce di importo e si ispira a criteri di progressività, parametrati sui valori costituzionali della proporzionalità e della adeguatezza dei trattamenti di quiescenza. Anche tale circostanza conferma la singolarità della norma oggetto di censura.

8.– Dall’analisi dell’evoluzione normativa in subiecta materia, si evince che la perequazione automatica dei trattamenti pensionistici è uno strumento di natura tecnica, volto a garantire nel tempo il rispetto del criterio di adeguatezza di cui all’art. 38, secondo comma, Cost. Tale strumento si presta contestualmente a innervare il principio di sufficienza della retribuzione di cui all’art. 36 Cost., principio applicato, per costante giurisprudenza di questa Corte, ai trattamenti di quiescenza, intesi quale retribuzione differita (fra le altre, sentenza n. 208 del 2014 e sentenza n. 116 del 2013).

Per le sue caratteristiche di neutralità e obiettività e per la sua strumentalità rispetto all’attuazione dei suddetti principi costituzionali, la tecnica della perequazione si impone, senza predefinirne le modalità, sulle scelte discrezionali del legislatore, cui spetta intervenire per determinare in concreto il quantum di tutela di volta in volta necessario. Un tale intervento deve ispirarsi ai principi costituzionali di cui agli artt. 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost., principi strettamente interconnessi, proprio in ragione delle finalità che perseguono.

La ragionevolezza di tali finalità consente di predisporre e perseguire un progetto di eguaglianza sostanziale, conforme al dettato dell’art. 3, secondo comma, Cost. così da evitare disparità di trattamento in danno dei destinatari dei trattamenti pensionistici. Nell’applicare al trattamento di quiescenza, configurabile quale retribuzione differita, il criterio di proporzionalità alla quantità e qualità del lavoro prestato (art. 36, primo comma, Cost.) e nell’affiancarlo al criterio di adeguatezza (art. 38, secondo comma, Cost.), questa Corte ha tracciato un percorso coerente per il legislatore, con l’intento di inibire l’adozione di misure disomogenee e irragionevoli (fra le altre, sentenze n. 208 del 2014 e n. 316 del 2010). Il rispetto dei parametri citati si fa tanto più pressante per il legislatore, quanto più si allunga la speranza di vita e con essa l’aspettativa, diffusa fra quanti beneficiano di trattamenti pensionistici, a condurre un’esistenza libera e dignitosa, secondo il dettato dell’art. 36 Cost.

Non a caso, fin dalla sentenza n. 26 del 1980, questa Corte ha proposto una lettura sistematica degli artt. 36 e 38 Cost., con la finalità di offrire «una particolare protezione per il lavoratore». Essa ha affermato che proporzionalità e adeguatezza non devono sussistere soltanto al momento del collocamento a riposo, «ma vanno costantemente assicurate anche nel prosieguo, in relazione ai mutamenti del potere d’acquisto della moneta», senza che ciò comporti un’automatica ed integrale coincidenza tra il livello delle pensioni e l’ultima retribuzione, poiché è riservata al legislatore una sfera di discrezionalità per l’attuazione, anche graduale, dei termini suddetti (ex plurimis, sentenze n. 316 del 2010; n. 106 del 1996; n. 173 del 1986; n. 26 del 1980; n. 46 del 1979; n. 176 del 1975; ordinanza n. 383 del 2004). Nondimeno, dal canone dell’art. 36 Cost. «consegue l’esigenza di una costante adeguazione del trattamento di quiescenza alle retribuzioni del servizio attivo» (sentenza n. 501 del 1988; fra le altre, negli stessi termini, sentenza n. 30 del 2004).

Il legislatore, sulla base di un ragionevole bilanciamento dei valori costituzionali deve «dettare la disciplina di un adeguato trattamento pensionistico, alla stregua delle risorse finanziarie attingibili e fatta salva la garanzia irrinunciabile delle esigenze minime di protezione della persona» (sentenza n. 316 del 2010). Per scongiurare il verificarsi di «un non sopportabile scostamento» fra l’andamento delle pensioni e delle retribuzioni, il legislatore non può eludere il limite della ragionevolezza (sentenza n. 226 del 1993).

Al legislatore spetta, inoltre, individuare idonei meccanismi che assicurino la perdurante adeguatezza delle pensioni all’incremento del costo della vita. Così è avvenuto anche per la previdenza complementare, che, pur non incidendo in maniera diretta e immediata sulla spesa pubblica, non risulta del tutto indifferente per quest’ultima, poiché contribuisce alla tenuta complessiva del sistema delle assicurazioni sociali (sentenza n. 393 del 2000) e, dunque, all’adeguatezza della prestazione previdenziale ex art. 38, secondo comma, Cost.

Pertanto, il criterio di ragionevolezza, così come delineato dalla giurisprudenza citata in relazione ai principi contenuti negli artt. 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost., circoscrive la discrezionalità del legislatore e vincola le sue scelte all’adozione di soluzioni coerenti con i parametri costituzionali.

9.– Nel vagliare la dedotta illegittimità dell’azzeramento del meccanismo perequativo per i trattamenti pensionistici superiori a otto volte il minimo INPS per l’anno 2008 (art. 1, comma 19 della già citata legge n. 247 del 2007), questa Corte ha ricostruito la ratio della norma censurata, consistente nell’esigenza di reperire risorse necessarie «a compensare l’eliminazione dell’innalzamento repentino a sessanta anni a decorrere dal 1° gennaio 2008, dell’età minima già prevista per l’accesso alla pensione di anzianità in base all’articolo 1, comma 6, della legge 23 agosto 2004, n. 243», con «lo scopo dichiarato di contribuire al finanziamento solidale degli interventi sulle pensioni di anzianità, contestualmente adottati con l’art. 1, commi 1 e 2, della medesima legge» (sentenza n. 316 del 2010).

In quell’occasione questa Corte non ha ritenuto che fossero stati violati i parametri di cui agli artt. 3, 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost. Le pensioni incise per un solo anno dalla norma allora impugnata, di importo piuttosto elevato, presentavano «margini di resistenza all’erosione determinata dal fenomeno inflattivo». L’esigenza di una rivalutazione costante del correlativo valore monetario è apparsa per esse meno pressante.

Questa Corte ha ritenuto, inoltre, non violato il principio di eguaglianza, poiché il blocco della perequazione automatica per l’anno 2008, operato esclusivamente sulle pensioni superiori ad un limite d’importo di sicura rilevanza, realizzava «un trattamento differenziato di situazioni obiettivamente diverse rispetto a quelle, non incise dalla norma impugnata, dei titolari di pensioni più modeste». La previsione generale della perequazione automatica è definita da questa Corte «a regime», proprio perché «prevede una copertura decrescente, a mano a mano che aumenta il valore della prestazione». La scelta del legislatore in quel caso era sostenuta da una ratio redistributiva del sacrificio imposto, a conferma di un principio solidaristico, che affianca l’introduzione di più rigorosi criteri di accesso al trattamento di quiescenza. Non si viola il principio di eguaglianza, proprio perché si muove dalla ricognizione di situazioni disomogenee.

La norma, allora oggetto d’impugnazione, ha anche superato le censure di palese irragionevolezza, poiché si è ritenuto che non vi fosse riduzione quantitativa dei trattamenti in godimento ma solo rallentamento della dinamica perequativa delle pensioni di valore più cospicuo. Le esigenze di bilancio, affiancate al dovere di solidarietà, hanno fornito una giustificazione ragionevole alla soppressione della rivalutazione automatica annuale per i trattamenti di importo otto volte superiore al trattamento minimo INPS, «di sicura rilevanza», secondo questa Corte, e, quindi, meno esposte al rischio di inflazione.

La richiamata pronuncia ha inteso segnalare che la sospensione a tempo indeterminato del meccanismo perequativo, ovvero la frequente reiterazione di misure intese a paralizzarlo, «esporrebbero il sistema ad evidenti tensioni con gli invalicabili principi di ragionevolezza e proporzionalità», poiché risulterebbe incrinata la principale finalità di tutela, insita nel meccanismo della perequazione, quella che prevede una difesa modulare del potere d’acquisto delle pensioni.

Questa Corte si era mossa in tale direzione già in epoca risalente, con il ritenere di dubbia legittimità costituzionale un intervento che incida «in misura notevole e in maniera definitiva» sulla garanzia di adeguatezza della prestazione, senza essere sorretto da una imperativa motivazione di interesse generale (sentenza n. 349 del 1985).

Deve rammentarsi che, per le modalità con cui opera il meccanismo della perequazione, ogni eventuale perdita del potere di acquisto del trattamento, anche se limitata a periodi brevi, è, per sua natura, definitiva. Le successive rivalutazioni saranno, infatti, calcolate non sul valore reale originario, bensì sull’ultimo importo nominale, che dal mancato adeguamento è già stato intaccato.

10.– La censura relativa al comma 25 dell’art. 24 del d.l. n. 201 del 2011, se vagliata sotto i profili della proporzionalità e adeguatezza del trattamento pensionistico, induce a ritenere che siano stati valicati i limiti di ragionevolezza e proporzionalità, con conseguente pregiudizio per il potere di acquisto del trattamento stesso e con «irrimediabile vanificazione delle aspettative legittimamente nutrite dal lavoratore per il tempo successivo alla cessazione della propria attività» (sentenza n. 349 del 1985).

Non è stato dunque ascoltato il monito indirizzato al legislatore con la sentenza n. 316 del 2010.

Si profila con chiarezza, a questo riguardo, il nesso inscindibile che lega il dettato degli artt. 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost. (fra le più recenti, sentenza n. 208 del 2014, che richiama la sentenza n. 441 del 1993). Su questo terreno si deve esercitare il legislatore nel proporre un corretto bilanciamento, ogniqualvolta si profili l’esigenza di un risparmio di spesa, nel rispetto di un ineludibile vincolo di scopo «al fine di evitare che esso possa pervenire a valori critici, tali che potrebbero rendere inevitabile l’intervento correttivo della Corte» (sentenza n. 226 del 1993).

La disposizione concernente l’azzeramento del meccanismo perequativo, contenuta nel comma 24 dell’art. 25 del d.l. 201 del 2011, come convertito, si limita a richiamare genericamente la «contingente situazione finanziaria», senza che emerga dal disegno complessivo la necessaria prevalenza delle esigenze finanziarie sui diritti oggetto di bilanciamento, nei cui confronti si effettuano interventi così fortemente incisivi. Anche in sede di conversione (legge 22 dicembre 2011, n. 214), non è dato riscontrare alcuna documentazione tecnica circa le attese maggiori entrate, come previsto dall’art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica» (sentenza n. 26 del 2013, che interpreta il citato art. 17 quale «puntualizzazione tecnica» dell’art. 81 Cost.).

L’interesse dei pensionati, in particolar modo di quelli titolari di trattamenti previdenziali modesti, è teso alla conservazione del potere di acquisto delle somme percepite, da cui deriva in modo consequenziale il diritto a una prestazione previdenziale adeguata. Tale diritto, costituzionalmente fondato, risulta irragionevolmente sacrificato nel nome di esigenze finanziarie non illustrate in dettaglio. Risultano, dunque, intaccati i diritti fondamentali connessi al rapporto previdenziale, fondati su inequivocabili parametri costituzionali: la proporzionalità del trattamento di quiescenza, inteso quale retribuzione differita (art. 36, primo comma, Cost.) e l’adeguatezza (art. 38, secondo comma, Cost.). Quest’ultimo è da intendersi quale espressione certa, anche se non esplicita, del principio di solidarietà di cui all’art. 2 Cost. e al contempo attuazione del principio di eguaglianza sostanziale di cui all’art. 3, secondo comma, Cost.

La norma censurata è, pertanto, costituzionalmente illegittima nei termini esposti.

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara inammissibile l’intervento di T.G.;

2) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 24, comma 25, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, nella parte in cui prevede che «In considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall’art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento»;

3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 24, comma 25, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 23 e 53, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Palermo, sezione lavoro, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna e dalla Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, con le ordinanze indicate in epigrafe;

4) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 24, comma 25, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, sollevata, in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 2015

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