E’ la ovvia conclusione che può trarsi dalla lettura della delibera di Giunta n 201 dell’8 settembre 2015 pubblicata il 15 settembre 2015 avente a titolo.
“Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse. Dlgs 165/2014 art130. Approvazione bando di mobilità riservata ai sensi dell’art 1 comma 422 della legge 190/2014. Assunzione con contratto a tempo indeterminato di n Funzionario contabile”.
Altrettanto ovvia è la presenza del solito refuso ( ci saremmo sorpresi del contrario) .
L’articolo 130 richiamato non esiste!
Intendevano parlare dell’articolo 30 del dlgs 165.
Non solo.
Ma non del 2014 bensì del 2001, quello che infatti parla del “Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse” secondo la cui disposizione le “Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, (dipendenti delle amministrazioni pubbliche ) appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza”.
Ed infatti l’articolo prosegue disponendo che “ Le amministrazioni, fissando preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere”.
Ed ancora il comma 2-bis statuisce che “ Le amministrazioni, prima di procedere all’espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all’immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio”.
E’ evidente che prima della indizione del bando per la copertura del posto di ragioniere la procedura di trasferimento venne obbligatoriamente indetta e risultò negativa.
Quella attuale, allora, è una ripetizione sulla quale noi, ignoranti della materia, abbiamo forti dubbi che sicuramente non hanno né il dr Aloe né la segretaria comunale.
Quasi sicuramente perché si fa riferimento a quanto disposto dall’ 1 comma 422 della legge 190/2014 il quale dispone che “ Tenuto conto del riordino delle funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, secondo modalità e criteri definiti nell'ambito delle procedure e degli osservatori di cui all'accordo previsto dall'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56, è individuato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale che rimane assegnato agli enti di cui al comma 421 del presente articolo e quello da destinare alle procedure di mobilità, nel rispetto delle forme di partecipazione sindacale previste dalla normativa vigente”.
In sostanza l’amministrazione comunale è a conoscenza dell’elenco dei ragionieri dell’ente provincia destinare alle procedure di mobilità .
Forse è per questo che nel dispositivo della delibera si legge di “trasmettere copia del presente provvedimento al professionista interessato?
Del quale, ovviamente, si conoscono le generalità. Come è possibile diversamente dare comunicazione al professionista interessato ?
Salvo che come al solito non si tratti di un refuso!
Non è certamente un refuso invece il fatto che anche in presenza di “nulla osta” alla mobilità emesso dall’Ente provincia e dall’esperienza maturata come “ Funzionario contabile negli enti locali” le candidature saranno valutate sulla base del curriculum vitae professionale e se superato con almeno 21/30 anche di una prova orale
In sostanza esiste il rischio che la commissione giudicatrice possa non ammettere i candidati alla prova orale ove li giudichi professionalmente insufficienti( esame del curriculum vitae ed esperienze lavorative)