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Il “ritorno” in consiglio del consigliere Giusta

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Una lunga riunione consiliare quella di oggi avente ad oggetto l’approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato

Una riunione alla quale ha partecipato anche il ragioniere dr Vigliatore

Ma la sorpresa principale è stata il ritorno in consiglio di Rocco Giusta.

 

Una presenza che ha indotto varie considerazioni, la prima delle quali è quella relativa alla possibilità di dichiararne la decadenza in applicazione dell'art. 43, comma 4, del testo unico degli enti locali che fa riferimento alla assenza del consigliere alle sedute "per 3 volte consecutive, senza giustificato motivo".

Una opportunità rimasta però inattuata.

Una opportunità che doveva avere inizio formale con la preventiva contestazione onde la difesa da parte del consigliere Giusta

Una possibilità recentemente incisa dalla Sentenza 20 febbraio 2017, n. 743 della Sezione V del Consiglio di Stato.

Una sentenza che in estrema sintesi conferma i principi espressi dalla stessa Sezione V così sintetizzabili:

"le assenze per mancato intervento dei consiglieri dalle sedute del consiglio comunale non (devono) essere giustificate preventivamente di volta in volta;

- le giustificazioni possono essere fornite successivamente, anche dopo la notificazione all'interessato della proposta di decadenza, ferma restando l'ampia facoltà di apprezzamento del consiglio comunale in ordine alla fondatezza e serietà ed alla rilevanza delle circostanze addotte a giustificazione delle assenze;

- le circostanze da cui consegue la decadenza vanno interpretate restrittivamente e con estremo rigore, data la limitazione che essa comporta all'esercizio di un munus publicum;

- gli aspetti garantistici della procedura devono essere valutati con la massima attenzione anche per evitare un uso distorto dell'istituto come strumento di discriminazione nei confronti delle minoranze;

- le assenze danno luogo a revoca quando mostrano con ragionevole deduzione un atteggiamento di disinteresse per motivi futili o inadeguati rispetto agli impegni con l'incarico pubblico elettivo;

- la mancanza o l'inconferenza delle giustificazione devono essere obiettivamente gravi per assenza o estrema genericità e tali da impedire qualsiasi accertamento sulla fondatezza, serietà e rilevanza dei motivi" (V Sezione, sentenza 9 ottobre 2007, n. 5277).

Occorre dunque attenersi ai richiamati criteri di restrittività ed estremo rigore nell'esaminare le cause di decadenza, criteri doverosi laddove sia in gioco una carica pubblica elettiva (sì che la decadenza si tradurrebbe in una alterazione della rappresentanza quale emersa del voto popolare) e tanto più considerato che la legge rimette la decisione sulla decadenza dalla carica di consigliere comunale al Consiglio comunale stesso, in seno al quale non può escludersi l'influenza di valutazioni ultronee rispetto alla pura e semplice applicazione della legge e dello statuto.

Un ritorno, quindi, solutivo.

Redazione TirrenoNews

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