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Riscossione tributaria…..possibile difendersi!

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Difendersi è possibile, difendersi è un diritto, difendersi è un dovere.

Lo Stato nelle sue espressioni varie è spesso violento contro il cittadino debitore ed applica la logica del braccio corto quando deve pagare e del braccio lungo quando deve esigere.

Ecco cosa dice il nostro avvocato Francesco Bernardo:

“Una delle conseguenze della pilotata crisi economica che ha interessato il c.d. ceto medio, quello fatto da lavoratori impegnati a fare quadrare i conti a fine mese, è, certamente, l’inasprimento dei contenziosi tributari in cui la contrapposizione tra Stato e contribuente è la dialettica costante della moderna interazione fiscale.

Oggi si ha contezza dell’importanza del Diritto Tributario (probabilmente in maniera parallela alla questione dell’usura mutui e anatocismo del Diritto Bancario) e della conseguente necessità di comprendere con quale strategia sia possibile rispondere alle pretese economiche presuntivamente vantate dallo Stato.

L’Interesse fiscale è un essenziale cardine del nostro Ordinamento poiché orientato a garantire il regolare svolgimento della realtà finanziaria, nella prospettiva del perseguimento di pubblici interessi polarizzati sul garantire servizi necessari alla persona, finanziandoli, tuttavia, è proprio diritto della persona quello attinente al regolare svolgimento ed attuazione della giustizia tributaria, la quale deve vigilare sulla legittimità degli atti posti in essere verso il contribuente oggetto di attenzione.

Il contribuente, attinto dal calderone valutativo dell’Ente che ne valuta la posizione, esprime un ampio ventaglio di poteri desunti dall’ampio ventaglio dei principi garantistici che regolano la materia. In primis, si pensi al diritto di accesso agli atti, scaturigine della più ampia disciplina del procedimento amministrativo (L. 241/1990), oppure alla chiarezza e trasparenza che l’agere amministrativo deve possedere (si pensi alla necessità di una chiara motivazione degli atti che permette all’interessato di comprendere e apprezzare i criteri per i quali è avvenuta l’attuazione del potere amministrativo rispettando il diritto di difesa).

Si pensi, nella prospettiva della garanzia del diritto di difesa, all’obbligo di indicare, negli atti, l’ufficio presso il quale sia possibile ottenere delucidazioni esaustive sulla vicenda tributaria vagliata, oppure la comunicazione del responsabile del procedimento, l’autorità amministrativa presso la quale sia possibile esperire una rivalutazione della questione (procedimenti in autotutela) o ancora l’indicazione dell’autorità giurisdizionale competente presso la quale impugnare l’atto.

Sostanzialmente, il clou dell’attività conoscitiva dell’Ente che vaglia la posizione tributaria del contribuente è, certamente, la fase istruttoria nella quale si apprezza l’ampiezza esplorativa dell’interesse fiscale dello Stato. Si badi bene ai casi di ispezioni e verifiche, di invio di questionari per l’acquisizione di dati o notizie, indagini bancarie. In tutti questi casi, è necessario il rispetto di formalità che oserei definire burocratiche e che, tuttavia, segnano il limite tra la legittimità e l’illegittimità dell’azione in senso ampio.

L’Avviso di accertamento è l’atto mediante il quale l’Autorità amministrativa esprime la propria pretesa impositiva, quale scaturigine del complesso procedimento vincolato (si tratta infatti di una discrezionalità vincolata).

In questa fase si determina la caratteristica qualitativa e quantitativa del tributo, ovvero l’imponibile. L’avviso deve contenere quegli adempimenti che ne garantiscono l’adesione ai vincoli imposti dalla legge e dall’art. 7 dello Statuto dei diritti del Contribuente, alcuni brevemente accennati in precedenza.

Da questa adesione a vincoli predeterminati ne deriva la natura di atto d’imposizione officioso dell’avviso.

Segnatamente, è utile sollecitare la considerazione per cui l’interesse fiscale dello Stato alla riscossione dei tributi rappresenta uno strumento di sostegno ad una comunità divenuta società organizzata (nella quale trovano attuazione i principi di solidarietà personalistica, per i quali lo Stato può e deve garantire prestazioni abili all’attuazione dei servizi essenziali) tuttavia il rapporto dialettico Stato e contribuente deve ispirarsi ad una logica di confronto nella quale v’è il rispetto di specifiche regole di azione che diano attuazione di quella impostazione della Suprema Corte di Cassazione per la quale si apprezza un rapporto procedimentalizzato scaturigine di una decisione partecipata, nel quale il diritto di difesa è rispettato, unitamente ai regimi della decadenza e della prescrizione che pure sull’Ente accertatore trovano attuazione.

Avvocato Francesco Bernardo

Redazione TirrenoNews

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