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Un lungo consiglio comunale quello svoltosi oggi 27 settembre 2017

Presenti quasi tutti

Se non sbagliamo mancava solo Giuseppe Maria Vairo, una assenza giustificata perchè il consigliere era fuori Amantea

Scarso come tante altre volte il pubblico presente.

Circa 20 persone di cui almeno la metà del M5s.

Tutti in attesa del quinto punto all’ordine del giorno: Contestazione causa di incompatibilità art 69 TUEL. Delibera cc n 8 dell’8.9.2017. Presa atto osservazioni e determinazioni.

Il punto di Francesca Sicoli.

Non c’erano come l’ultima volta i vecchi amministratori.

Questa assenza ci ha fatto intuire che ci sarebbero state novità nel giudizio finale.

Ed infatti!

La parola a Francesca Menichino che ha letto ed allegato agli atti del consiglio una lunga nota in difesa della consigliera Francesca Sicoli.

Una nota ascoltata con molta attenzione da tutto il consiglio che invero aveva già assunto una decisione a sorpresa, come scopriremo a breve.

Ma la nota più intensa è stata quella letta proprio da Francesca Sicoli che ha ribadito di non aver fatto nulla e che anzi ha plasticamente evidenziato di non volersi rassegnare e di non volersi celare mai, anzi di non volersi nascondere facendo finta di niente.

Da cittadina, prima ancora che da politica.

Ma al di là di piccole scaramucce verbali forse provocate da alcune affermazioni politicamente aggressive ed infelici , l’ intervento di Enzo Giacco ha segnato il punto di guado tra il passato ed il presente, tra una ipotesi meramente formale e la valutazione serena ed attenta della sostanza che lo ha portato , insieme al suo gruppo, a pronunciarsi per la inesistenza della supposta incompatibilità.

Un intervento che ha colpito e sorpreso.

Così come ha sorpreso la uniforme pronuncia di Concetta Veltri, anche a nome del suo gruppo, ed ancora più della consigliera Mastroianni che aveva sollevato il punto oggi discusso.

Né è stato diverso l’ intervento del sindaco Pizzino che ha richiamato la delibera 113/2015 dalla quale non si rileva nessun addebito della vecchia giunta alla attuale Consigliera Francesca Sicoli, che nella delibera non è nemmeno citata, così che pertanto si colloca in una condizione giudizialmente irrilevante

Alla fine il voto

Ed il consiglio alla unanimità ha deliberato per la non decadenza di Francesca Sicoli

Un applauso corale ha chiuso il consiglio tra sospiri e sorrisi.

Una scelta politicamente serena e che apre un solco tra la attuale e la vecchia amministrazione

Un solco profondo.

Né si esclude che la attuale decisione potrà influire sul processo attivato dalla giunta Sabatino e di cui la prima udienza è stata fissata nel lontano 2019.

Riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato stampa:

“Teniamo a fare chiarezza rispetto alla discussione di un punto all’Odg del Consiglio comunale di giorno 8 settembre, e precisamente quello relativo alla possibile causa di incompatibilità della Consigliera Cinque Stelle Francesca Sicoli.

Durante il Consiglio Comunale dello scorso 26 giugno, infatti, sono state esaminate le condizioni di eleggibilità e di compatibilità degli eletti.

Punto approvato con il voto favorevole di tutta la maggioranza consiliare e del gruppo “Una Città nel Cuore”; mentre hanno espresso voto contrario le Consigliere del M5S Francesca Sicoli e Francesca Menichino.

È il caso di precisare che l’esame delle condizioni di compatibilità avviene normalmente sulla base di atti e fatti a conoscenza dei consiglieri eletti.

I componenti della pubblica Assise avevano l'obbligo di presentare alla Segretaria Comunale apposite autocertificazioni riguardanti il proprio status 24 ore prima della pubblica seduta al fine di permetterne l'esame.

Ed ancora che le due Consigliere Cinque Stelle Sicoli e Menichino hanno consegnato le loro attestazioni solo nella tarda mattinata del giorno in cui il Consiglio era stato convocato.

Nelle stesse le due Consigliere hanno dichiarato di avere una lite pendente con il Comune di Amantea.

Tale circostanza – ai sensi dell’art. 63 comma 1 punto 4) del TUEL che recita “Non può ricoprire la carica di Consigliere comunale colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo, con il comune” – rappresenta proprio una delle cause di incompatibilità previste dalla legge.

In quel Consiglio, durante la discussione dell’ultimo punto all’Ordine del giorno, la Capogruppo Monica Matroianni – nel frattempo venuta a conoscenza dei contenuti delle autocertificazioni presentate dalle componenti del gruppo dei 5S – ha portato a conoscenza dell’intero Consiglio la possibile causa di incompatibilità.

Tuttavia, a quel punto non era possibile rivotare un punto già votato nel medesimo Consiglio.

Trattandosi di eventualità avente potenziali effetti sulla legittimità dell’Assemblea rappresentativa di tutti i cittadini, il Consiglio comunale – anche per scongiurare condotte omissive – aveva il dovere di affrontare la questione nel merito.

Tenendo presente però che, nonostante la lite interessasse anche la Consigliera Menichino, la stessa - rivestendo all’epoca dei fatti il ruolo di Consigliere Comunale (a differenza della Consigliere Sicoli) – dovrebbe beneficiare della deroga contenuta nell’art. 63 comma 3 del TUEL (prevista per chi agisce nell’esercizio del mandato).

La Presidenza – a garanzia del Consiglio, del gruppo del M5S e della stessa Consigliera Sicoli – si è limitata a verificare se l’ipotesi di incompatibilità fosse presente (così come avverrà – secondo quanto richiesto dalla Consigliera Menichino - per altro Consigliere della maggioranza).

Fatte le dovute verifiche e constatato la causa, la Presidenza aveva il dovere di far istruire la pratica (ai sensi del’art. 69 comma 1 del TUEL) e di portarla in Consiglio.

È il caso ancora di chiarire che la decisione presa dal Consiglio lo scorso venerdì non determina la decadenza della Consigliera Francesca Sicoli ma – come previsto dall’art. 69 comma 2 del TUEL – offre alla stessa dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare la causa di incompatibilità in modo da consentire a tutto il Consiglio di approfondire la vicenda e poter deliberare nell’interesse dell’Assemblea e di tutte le cittadini e i cittadini.

Nella malaugurata ipotesi che la Consigliera Francesca Sicoli non fosse compatibile col ruolo di Consigliere, è bene precisare che – a differenza di come erroneamente è stato lasciato intendere – ciò non andrebbe ad incidere sui seggi assegnati al Movimento Cinque Stelle.

Il primo dei non eletti, infatti, verrebbe surrogato.

L’amministrazione Comunale

Ad Amantea, ormai ognuno parla e dice min….te e si dice di tutto e di più.

Una di queste min….te circola sul web.

Si parla di incompatibilità diffuse tra i neo consiglieri .

Incompatibilità che indurrebbero addirittura a “nuove elezioni”.

Le incompatibilità sarebbero alcune di quelle elencate nell’articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 267/2000.

Sono incompatibili con la carica di sindaco, consigliere comunale o circoscrizionale:

4) coloro che hanno lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile o amministrativo con l’ente di cui sono amministratori; la pendenza di una lite tributaria ovvero di una lite promossa con azione popolare non determina incompatibilità (articolo 63, comma 1, numero 4), del decreto legislativo 267/2000). Tale ipotesi di incompatibilità non si applica per fatto connesso con l’esercizio del mandato (comma 3).

Non è sufficiente ad integrare la condizione della lite pendente la sola esistenza di un processo civile o amministrativo, essendo necessario che si sia determinata una concreta contrapposizione tra le due parti (Corte di cassazione - Sezioni civili: I Sezione, 9 aprile 1992, n. 4357).

I contenziosi innanzi al giudice amministrativo nei confronti di atti del sindaco quale ufficiale di governo non determinano per lo stesso una situazione di incompatibilità (Corte di cassazione - Sezioni civili: I Sezione, 15 gennaio 1973, n. 130).

Il giudizio per responsabilità amministrativa o contabile innanzi alla Corte dei conti non concreta una causa di incompatibilità (Corte di cassazione - Sezioni civili: I Sezione, 12 settembre 1992, n. 10421);

5) coloro che, per fatti compiuti quando erano amministratori o dipendenti del comune ovvero di istituto o azienda da questo dipendente o vigilato, sono stati, con sentenza passata in giudicato, dichiarati responsabili verso l'ente, istituto o azienda e non hanno ancora estinto il debito (articolo 63, comma 1, numero 5), del decreto legislativo 267/2000;

6) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile, verso il comune ovvero verso istituto od azienda da esso dipendente, è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell’avviso di cui all’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (articolo 63, comma 1, numero 6), del decreto legislativo 267/2000).

Non ci risulta che alcuno dei nuovi amministratori sia in queste condizioni.

Pubblicato in Campora San Giovanni
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