Ad Amantea, ormai ognuno parla e dice min….te e si dice di tutto e di più.
Una di queste min….te circola sul web.
Si parla di incompatibilità diffuse tra i neo consiglieri .
Incompatibilità che indurrebbero addirittura a “nuove elezioni”.
Le incompatibilità sarebbero alcune di quelle elencate nell’articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 267/2000.
Sono incompatibili con la carica di sindaco, consigliere comunale o circoscrizionale:
4) coloro che hanno lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile o amministrativo con l’ente di cui sono amministratori; la pendenza di una lite tributaria ovvero di una lite promossa con azione popolare non determina incompatibilità (articolo 63, comma 1, numero 4), del decreto legislativo 267/2000). Tale ipotesi di incompatibilità non si applica per fatto connesso con l’esercizio del mandato (comma 3).
Non è sufficiente ad integrare la condizione della lite pendente la sola esistenza di un processo civile o amministrativo, essendo necessario che si sia determinata una concreta contrapposizione tra le due parti (Corte di cassazione - Sezioni civili: I Sezione, 9 aprile 1992, n. 4357).
I contenziosi innanzi al giudice amministrativo nei confronti di atti del sindaco quale ufficiale di governo non determinano per lo stesso una situazione di incompatibilità (Corte di cassazione - Sezioni civili: I Sezione, 15 gennaio 1973, n. 130).
Il giudizio per responsabilità amministrativa o contabile innanzi alla Corte dei conti non concreta una causa di incompatibilità (Corte di cassazione - Sezioni civili: I Sezione, 12 settembre 1992, n. 10421);
5) coloro che, per fatti compiuti quando erano amministratori o dipendenti del comune ovvero di istituto o azienda da questo dipendente o vigilato, sono stati, con sentenza passata in giudicato, dichiarati responsabili verso l'ente, istituto o azienda e non hanno ancora estinto il debito (articolo 63, comma 1, numero 5), del decreto legislativo 267/2000;
6) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile, verso il comune ovvero verso istituto od azienda da esso dipendente, è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell’avviso di cui all’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (articolo 63, comma 1, numero 6), del decreto legislativo 267/2000).
Non ci risulta che alcuno dei nuovi amministratori sia in queste condizioni.