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Redazione TirrenoNews
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Il Consiglio di Frazione “visto” da Andrea Ianni Palarchio
Martedì, 19 Maggio 2015 09:43 Pubblicato in Basso TirrenoNel silenzio ridondante che ammanta la vicenda del Consiglio di frazione , quasi immediata al nostro articolo è la “solita voce libera” di Andrea Ianni Palarchio.
Puntuale e precisa nel ricordare che:
“Nonostante la delegata al decentramento, consigliera Arone, avesse dichiarato grande soddisfazione in occasione della approvazione del regolamento attraverso con queste parole : «La decisione di voler modificare alcuni punti del regolamento del consiglio di frazione nasce dalla voglia di voler creare una sinergia con un organo attivo già da molto tempo, ma poco considerato fino a questo momento. Il consiglio di frazione ha bisogno della giusta considerazione da parte del popolo e dell'amministrazione comunale.
Uniti avremo sicuramente risultati e cambiamenti importanti»
A pochi mesi dall'approvazione del nuovo regolamento abbiamo la dimostrazione, di come succede di sovente con l'amministrazione Sabatino, che le parole non vengono quasi mai seguite dai fatti.
Il dato però che lascia sconcertati e' che i consiglieri che rappresentano il territorio camporese continuano a rimanere inermi di fronte ai costanti accadimenti.
Ma tutto sommato abbiamo un assessore !!!
Andrea Ianni Palarchio
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Che fine ha fatto il Consiglio di Frazione di Campora SG?
Martedì, 19 Maggio 2015 09:34 Pubblicato in PoliticaImpossibile dare una risposta a questo interrogativo.
L’ultima volta che si è parlato del consiglio di Frazione è stato durante il Consiglio comunale del lontano 6 febbraio 2015 quando si è adottato con voto unanime la delibera n 5 con la quale si è proceduto a modificare la delibera n 26 del 10.05.2007 con la quale venne approvato il regolamento per la disciplina dei compiti, del funzionamento e della durata del consiglio di frazione in esecuzione dell’art 28 comma 2 dello Statuto comunale e decentramento degli uffici comunali.
A febbraio vennero adottate numerose modifiche.
Tra queste il numero dei componenti ridotto a 9.
Il sostegno alle candidature stabilito in almeno 30 elettori residenti.
La fissazione dell’elezione a cura del sindaco entro 5 mesi dalla sua elezione.
E soprattutto il potere, indicato nell’articolo 8, di esprimere parere sul piano triennale dei lavori pubblici, sul PSC, sui Piani Spiaggia, sui programmi di intrattenimento estivo, sul bilancio consuntivo, sul bilancio di previsione,eccetera.
E per dare forza al Consiglio di frazione l’articolo 9 del regolamento dispone che “La consultazione deve avvenire prima della adozione del provvedimento finale”. Ed ancora che il parere deve essere reso per iscritto. Ed infine che nel provvedimento deliberativo deve essere dato atto del parere reso ed espressamente motivata ogni diversa decisione presa rispetto ad esso”
Il PSC è stato adottato ma non è stato richiesto il parere al consiglio di Frazione; lo stesso per il Piano di spiaggia; lo stesso per il conto consuntivo.
Sembra, in sostanza, che l’amministrazione comunale non ritenga perdurante il ruolo del precedente consiglio di frazione
Ma perché allora non sono indette le nuove elezioni?
Eppure sono passati 12 mesi dalle elezioni ed il comma 3 dell’art 2 del regolamento stabilisce in 5 mesi il termine per la fissazione delle elezioni.
Eppure l’articolo 4 del regolamento stabilisce che il consiglio di frazione dura in carica per un periodo corrispondente a quello del consiglio comunale e resta in carca fino alla nomina del successivo.
Ma allora perché non sono stati richiesto i pareri?
Possibile che sia stato fatto un gran can can per il nuovo regolamento ma la stessa amministrazione non lo applichi?
Che cosa fa l’attuale consiglio di frazione? Perché non parla? Perché questo silenzio? Chi lo zittisce?
E dove è la minoranza e cosa fa? Aspettiamo i loro commenti, felici di ospitarli!
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Le occupazioni abusive di alloggi popolari. Quello che dovreste sapere!
Martedì, 19 Maggio 2015 09:23 Pubblicato in Comunicati - Sport - GiudiziariaNon si configura il reato di occupazione abusiva di case popolari se il fatto è commesso in stato di necessità. Ecco il fatto:“Con sentenza del 4.2.2005 il Tribunale di Roma condannava D. G., concesse le circostanze attenuanti generiche, alla pena di euro 600,00 di multa, avendola ritenuta responsabile del reato di occupazione abusiva di immobile di proprietà dell'Iacp. Con sentenza dell'1.12.2006 la Corte di Appello di Roma confermava la decisione impugnata.
Di parere contrario la Suprema Corte di cassazione Sezione II Penale con sentenza 27 giugno – 26 settembre 2007, n. 35580.
Il Collegio ha evidenziato che, ai fini della sussistenza dell'esimente dello stato di necessità previsto dall'art. 54 c.p., rientrano nel concetto di "danno grave alla persona" non solo la lesione della vita o dell'integrità fisica, ma anche quelle situazioni che attentano alla sfera dei diritti fondamentali della persona, secondo la previsione contenuta nell'art. 2 della Costituzione; e pertanto rientrano in tale previsione anche quelle situazioni che minacciano solo indirettamente l'integrità fisica del soggetto in quanto si riferiscono alla sfera dei beni primari collegati alla personalità, fra i quali deve essere ricompresso il diritto all'abitazione in quanto l'esigenza di un alloggio rientra fra i bisogni primari della persona”.
Ma sempre la Corte di Cassazione, sezione II penale, con sentenza del 3 maggio 2013 n. 19147 ha statuito che “L'illecita occupazione di un bene immobile é scriminata dallo stato di necessità conseguente al danno grave alla persona, che ben può consistere anche nella compromissione del diritto di abitazione, sempre che ricorrano, per tutto il tempo dell'illecita occupazione, gli altri elementi costitutivi della scriminante, quali l'assoluta necessità della condotta e l'inevitabilità del pericolo (Nella specie, in cui gli imputati avevano stabilmente occupato un immobile trasformandolo nella propria residenza abituale, la Corte ha affermato che lo stato di necessità, nella specifica e limitata ipotesi dell'occupazione di beni altrui, può essere invocato solo per un pericolo attuale e transitorio e non per sopperire alla necessità di trovare un alloggio al fine di risolvere, in via definitiva, la propria esigenza abitativa).
Sulla stessa linea la Corte d'Appello Cagliari, sezione II penale, la quale sentenza 19 maggio 2014, n. 652 ha statuito che “ Nel caso di illecita occupazione di un bene immobile di cui all'articolo 633 del codice penale, la suddetta scriminante può essere invocata solo per un pericolo attuale e transitorio e non per sopperire alla necessità di trovare un alloggio al fine di risolvere in via definitiva la propria esigenza abitativa”
Siamo disponibili a pubblicare eventuali apporti specifici sulla problematica al fine di evitare di indurre in errore i cittadini.
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