Non si configura il reato di occupazione abusiva di case popolari se il fatto è commesso in stato di necessità. Ecco il fatto:“Con sentenza del 4.2.2005 il Tribunale di Roma condannava D. G., concesse le circostanze attenuanti generiche, alla pena di euro 600,00 di multa, avendola ritenuta responsabile del reato di occupazione abusiva di immobile di proprietà dell'Iacp. Con sentenza dell'1.12.2006 la Corte di Appello di Roma confermava la decisione impugnata.
Di parere contrario la Suprema Corte di cassazione Sezione II Penale con sentenza 27 giugno – 26 settembre 2007, n. 35580.
Il Collegio ha evidenziato che, ai fini della sussistenza dell'esimente dello stato di necessità previsto dall'art. 54 c.p., rientrano nel concetto di "danno grave alla persona" non solo la lesione della vita o dell'integrità fisica, ma anche quelle situazioni che attentano alla sfera dei diritti fondamentali della persona, secondo la previsione contenuta nell'art. 2 della Costituzione; e pertanto rientrano in tale previsione anche quelle situazioni che minacciano solo indirettamente l'integrità fisica del soggetto in quanto si riferiscono alla sfera dei beni primari collegati alla personalità, fra i quali deve essere ricompresso il diritto all'abitazione in quanto l'esigenza di un alloggio rientra fra i bisogni primari della persona”.
Ma sempre la Corte di Cassazione, sezione II penale, con sentenza del 3 maggio 2013 n. 19147 ha statuito che “L'illecita occupazione di un bene immobile é scriminata dallo stato di necessità conseguente al danno grave alla persona, che ben può consistere anche nella compromissione del diritto di abitazione, sempre che ricorrano, per tutto il tempo dell'illecita occupazione, gli altri elementi costitutivi della scriminante, quali l'assoluta necessità della condotta e l'inevitabilità del pericolo (Nella specie, in cui gli imputati avevano stabilmente occupato un immobile trasformandolo nella propria residenza abituale, la Corte ha affermato che lo stato di necessità, nella specifica e limitata ipotesi dell'occupazione di beni altrui, può essere invocato solo per un pericolo attuale e transitorio e non per sopperire alla necessità di trovare un alloggio al fine di risolvere, in via definitiva, la propria esigenza abitativa).
Sulla stessa linea la Corte d'Appello Cagliari, sezione II penale, la quale sentenza 19 maggio 2014, n. 652 ha statuito che “ Nel caso di illecita occupazione di un bene immobile di cui all'articolo 633 del codice penale, la suddetta scriminante può essere invocata solo per un pericolo attuale e transitorio e non per sopperire alla necessità di trovare un alloggio al fine di risolvere in via definitiva la propria esigenza abitativa”
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