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Redazione TirrenoNews

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La Sez. III della Cassazione Civile, presidente di Antonio Segreto, relatore Enzo Vincenti , giudici Giovanni Battista Petti , Giuseppa Carluccio ed Antonietta Scrima, in una causa ,patrocinata dagli Avv.ti Renato Ambrosio ed Umberto Oliva, in materia di responsabilità civile per danni cagionati da medico convenzionato, il 27 marzo 2015 ha emanato una epocale decisione - la n. 6243/2015.

La Suprema Corte decidendo nel merito in accoglimento del ricorso per cassazione presentato dai familiari del danneggiato, ha condannata l'ASL TO 4 (già ASL 7 di Chivasso) con l'affermazione del seguente principio di diritto: "l'ASL è responsabile civilmente, ai sensi dell'art. 1228 cod. civ., del fatto illecito che il medico, con essa convenzionato per l'assistenza medico-generica, abbia commesso in esecuzione della prestazione curativa, ove resa nei limiti in cui la stessa è assicurata e garantita dal S.S.N. in base ai livelli stabiliti secondo la legge".

Il PM Riccardo Fuzio aveva, invece, concluso per il rigetto del ricorso per cassazione.

Riportiamo il commento a caldo dell’avvocato Gino Michele Domenico Arnone il quale scrive:

“Con una storica sentenza (n. 6243 del 27.3.2015) la S.C. di Cassazione ha condannato la ASL Torino 4 a risarcire i danni ad un paziente per un fatto che risale a diciassette anni fa: un sessantenne di Chivasso si sentì male a casa ma il medico di base chiamato immediatamente dalla moglie lo visitò solo il giorno dopo sbagliando la diagnosi.

A causa dell’omissione prima e della negligenza ed imperizia poi l’uomo fu colpito da un’ischemia con danni irreparabili che non gli consentirono mai più di tornare a casa.

I familiari fecero causa al medico di base ma anche all’Asl, che la Cassazione – ribaltando i precedenti giudizi di merito – ha ritenuto (per la prima volta) responsabile e che è stata pertanto condannata a risarcire il danno, accogliendo così l’innovativo teorema difensivo proposto dai legali del paziente di Chivasso.

Il principio di diritto affermato dalla Cassazione, in risposta allo speculare quesito proposto dai difensori delle vittima, ha quindi affermato che l’ASL è responsabile civilmente, ai sensi dell’art. 1218 c.c., del fatto illecito che il medico convenzionato per l’assistenza medico-generica, abbia commesso in esecuzione della prestazione medico curativa, nei limiti in cui la stessa è assicurata e garantita dal Servizio Sanitario Nazionale in base ai livelli stabiliti secondo la legge.

La tesi difensiva, accolta in tota re perspecta, ha finito per riscrivere totalmente i rapporti tra il sistema sanitario e i medici di famiglia, finora sostanzialmente considerati alla stregua di liberi professionisti e come tali esclusivamente responsabili per gli errori commessi nei rispettivi ambiti professionali. Avv.Gino Michele Domenico Arnone

Ecco la sentenza

http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/6243_03_15.pdf

Ecco cosa dichiarano i consiglieri di minoranza Nicola Bruno e Francesco Cicerelli del comune di Longobardi:

“Esprimiamo la nostra assoluta contrarietà all’azione di “vessazione” tributaria messa in campo dal sindaco Giacinto Mannarino e dalla sua giunta.

Siamo di fronte ad un aumento delle tasse senza precedenti che sta danneggiando il tessuto economico e sta mettendo in ginocchio numerose famiglie, cui si aggiungono le bollette arretrate dell’acqua.

Se il comune avesse inviato a tempo le bollette relative agli anni precedenti, di certo i cittadini non sarebbero vessati come oggi”

Ed ancora il capogruppo di minoranza Nicola Bruno ha dichiarato:”Tasse e tributi comunali sono ai massimi storici a causa del predissesto in cui versa l’ente:

sulla prima casa, la Tasi è fissata al 2,5 per mille, il massimo consentito;

l’Imu sugli altri fabbricati è stata elevata al 10,6 per mille, che è quella massima prevista per legge; l’addizionale comunale Irpef è pari allo 0,8% che corrisponde all’aliquota massima applicabile.

L’acqua ci costa € 3,50 per ogni metro cubo, oltre i 200 metri cubi.

E poi c’è la Tari, ci sono le bollette arretrate dell’acqua”

Ed ancora la minoranza insiste commentando che “ I cittadini devono indubbiamente pagare le tasse, ma non possono essere considerati cavie da dissanguare.

Siamo contro questa politica “vessatoria”, in un momento di grave crisi in cui famiglie ed imprese sono già troppo tartassate dalla pressione fiscale.

Siamo contro l’aumento insensibile ed iniquo dei tributi”.

Sott’accusa anche i regolamenti comunali prosegue la nota:”L’amministrazione in carica non ha previsto nei rispettivi regolamenti comunali né riduzioni né esenzioni in favore delle fasce deboli. Nessuna attenzione alle situazioni particolari”

In buona sostanza conclude Bruno:Una mera operazione contabile per la quale sarebbe stato più che sufficiente il personale del comune. Se è questo il modo di affrontare un problema così delicato nel rapporto cittadini-Stato, viene da chiedersi a cosa serve un’Amministrazione politica”.

Il Capitolo VIII del pamphlet della commissione di inchiesta del 1899 ha per titolo L’arginatura del torrente Santa Maria e parla delle vicende del crollo del muro di argine e della inondazione della piana della marina di Amantea e dei pantani dove allignavano le zanzare apportatrici di malaria.

Ve lo riportiamo integralmente :

“La storia di questo lavoro è ben semplice.

Nel giugno del 1893 o per incuria dei proprietari obbligati alla manutenzione o per forza maggiore crollò uno dei muri di arginatura di questo torrente e propriamente quello che guardava il nostro abitato: quindi danni rilevanti alle proprietà limitrofe, seria minaccia per il popoloso quartiere marina e finalmente focolare di infezione per l’intero paese causa le acque del torrente che arrivando sino alla marina ivi formarono veri pantani emananti pestifere esalazioni.

Il tratto della strada provinciale che dalla piazza Commercio va sino al nostro scalo marittimo divenne letto del torrente e dalla stazione ferroviaria al paese bisognava accedere per un impraticabile viottolo.

Ma nessuno per ben tre anni si preoccupò di tali gravissimi inconvenienti e se il rappresentante politico del nostro collegio ed il nostro benemerito consigliere provinciale non si fossero rispettivamente cooperati ad ottenere ausilio dal governo e dalla provincia l’arginatura in parola sarebbe ancora un pio desiderio.

In seguito agli ottenuti sussidi l’amministrazione del comune avrebbe dovuto sollecitamente promuovere un consorzio tra proprietari frontisti ma stante l’urgenza decise invece di concorrere con lire 1.000,00 al lavoro e di invitare i proprietari Carratelli, Mirabelli e Quintieri ,( che reputava i soli a tanto obbligati) a far fronte al resto fino alla concorrenza di 12.500, ammontare del progetto.

I signori Carratelli e Mirabelli annuirono a tale richiesta rilasciando il primo un effetto in bianco di lire 1.500,00 come garanzia e deposito della sua possibile quota ai lavori da eseguirsi, e i secondi un altro effetto di lire 750,00 allo stesso scopo; ma i signori Quintieri Florestano ed Alfonso a mezzo dell’ill.mo signor Prefetto della provincia rifiutaronsi decisamente a tale concorso enumerando un cumulo di ragioni e fra le altre la sola seria a doversi formare un consorzio fra tutti i molti proprietari rivieraschi e gli altri che dalla esecuzione del lavoro venivano a ritrarre un utile qualsiasi.

L’amministrazione davanti a tale reciso e cavilloso diniego doveva sentire la necessità del consorzio ma lasciò invece correre e con imprudenza rara indisse l’appalto avocando interamente a se l’esecuzione del lavoro ne indisse l’appalto ai pubblici incanti in base alle summenzionate 12.500,00 rimanendone nell’ottobre 1895 aggiudicatario il sig Gennaro Amantea con il ribasso di centesimi due ogni cento lire.

Espletati i lavori questi furono collaudati dall’ingegnere capo del genio civile sig Agazio il 15 settembre 1898 per l’importo accertato di 13.399,27 con un’eccedenza di lire 1251,55 non autorizzata dal consiglio comunale

L’impresa in data 1 ottobre 1897 presentava un foglio di rilievi nel quale svolgeva ed illustrava delle domande per maggiori compensi per l’ammontare di parecchie migliaia di lire, compensi che con relazione riservata furono dall’ingegnere collaudatore sig Agazio ritenuti nella somma di lire 1125,73 soltanto

Intanto siccome il collaudo finale non è stato ancora sottoposto alle determinazioni di cotesto consiglio vedrà esso a tempo opportuno se sia il caso di prendere in considerazione le domande dell’impresa limitandole beninteso al numero ed alla misura dell’ufficio del genio civile , tanto più che l’arginatura a sabbia con un tratto rivestito di mura a secco sostituita alla palizzata segnata dal progetto è pericolante a tal segno che alle prime forti piogge non potrà resistere alla piena del torrente.

Dagli atti appare che l’ impresario abbia ricevuto in conto di pagamento lire 8.500,00 lire, cioè l’ammontare dei due sussidi elargiti dalla provincia e dal Governo rimanendo così creditore a prescindere dalle maggiori pretese da lui accampate di altre 6025,00 delle quali i signori Caratelli e Mirabelli sarebbero tenuti giusta le rispettive dichiarazioni di adesione a versare dopo l’accettazione del collaudo complessivo lire 2.250,00 rimanendo così una differenza di 3.775,00

Chi dovrà pagarle?

Senza dubbio nè lo Stato né la Provincia, i quali si limitarono ad accordare quel concorso in linea di semplice sussidio facendo le più ampie riserve; non i signori caratelli e Mirabelli i quali si obbligarono a quella limitata somma; non il sig Quintieri che non volle aderire alla richiesta del comune, nè promettere alcun concorso; non lo dovrebbe pagare neppure il comune giacchè anche esso assunse l’obbligo di contribuire ed a titolo di sussidio con la somma di lire 1000,00 trattandosi di opera idraulica di 5^ categoria, ma purtroppo lo dovrà, sia perché non curò di costituire il consorzio, come era suo dovere, specie dopo il diniego ricevuto dal sig Quintieri, sia perché assunse direttamente l’appalto dei lavori, sia perché non prevedendo una possibile differenza tra l’ammontare del preventivo e quello del collaudo non determino su chi dovesse esso ricadere, sia perchè prevedendola non curò che l’appalto fosse fatto a carpo e non a misura.

Vada adunque questo debito ad accrescere la mole non esigua dei debiti del comune”.

Scelte approssimate, favori e debiti a dismisura. Non sembra cambiata, poi, tanto questa Amantea!

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