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concetta veltriApprendo, con piacere, che è stato ufficialmente aperto il cantiere che porterà entro il prossimo

30 Novembre alla realizzazione della pista ciclabile, grazie ad un progetto specifico inserito nei Pisl dalla passata amministrazione e che ora è arrivato alla partenza dei lavori di realizzazione.

Questo prevede spiega l’assessore ai lavori pubblici un circuito dedicato agli amanti delle due ruote, bypassando il traffico veicolare della S.S. 18, che oltretutto in questo periodo è ultra trafficata anche da mezzi pesanti.

Il percorso andrà dal torrente di Santa Maria fino ad arrivare in località Tonnara e non fino al porto 

cosi come originariamente pensato, con una spesa complessiva di 475mila euro finanziata per il 90% dalla regione Calabria e per il 10 % dal comune di Amantea.

Per quanto ne so, la motivazione per cui non si poteva arrivare fino al porto, ma ci si doveva fermare alla tonnara, era dovuta alla mancanza di fondi sufficienti al completamento dell’opera.

Ora, però , apprendo che sulla base del regolamento previsto dalla regione Calabria che consente di accedere ai fondi rimasti inutilizzati per un importo massimo del 50% del pisl erogato si potrà dare seguito alla realizzazione di una seconda pista ciclabile a completamento della prima che verrà posizionata nell’area del nascente palazzetto dello sport con un una spesa complessiva  di 237 mila euro per la quale si attende soltanto l’esito della richiesta.

Quindi la mia domanda sorge spontanea e cioè: “Perchè con i rimanenti fondi non si è pensato di completare la pista cosi come era in origine fino al porto?”

Questo avrebbe unito materialmente oltre che idealmente le due realtà del comune di Amantea.

E non posso non soffermarmi a riflettere sul fatto che Campora non solo non avrebbe la pista ciclabile ma che non ha neppure un campetto di calcio degno di tale nome.

Che cosa devono fare quindi i giovani di Campora per poter avere diritto alla sport come gli altri loro coetanei?

Accontentarsi della strada? Oppure dotarsi di auto e benzina per raggiungere Amantea?

In fondo, il comune è unico e il centro città  dista soltanto 9 Km.

Io, invece, invito l’assessore Tempo a non perdere questa opportunità di riscatto nei confronti della

Comunità Camporese, ed a rivedere questo progetto non fermandolo alla Tonnara ma arrivando fino al porto, sfatando così ogni ipotesi di campanilismo possibile.

Lo chiedo direttamente all’assessore Tempo non solo per la carica che riveste, ma  anche perchè se all’interno dell’amministrazione qualche Componente di Campora avesse minimamente tenuto un po’ al paese di origine ed all’unione, avrebbe sicuramente evitato a me di porre questa domanda. 

Consigliere del gruppo Insieme per la Città 

Concetta Veltri

Riceviamo e pubblichiamo.

Pubblicato in Politica

Le elezioni provinciali appena tenutesi, oltre che per aver tolto ai cittadini un diritto, quello di scegliere i propri rappresentanti, senza alcun vantaggio per gli stessi, passeranno alla storia anche per aver cancellato la presenza nell’ente della città di Amantea.

 

Una sconfitta politica per una intera città che ancora una volta paga un prezzo alto per la mancanza di una classe dirigente affermata.

L’allontanamento dei cittadini dalla politica, il disinteresse dei giovani, la sfiducia nelle istituzioni, sono temi già ampiamente trattati e sicuramente concause, ma a mio avviso, per restringere il discorso ad un ambito prettamente locale, la politica “di bottega”(o di salotto), quella cioè che si attiva ad un mese o poco più dalle elezioni comunali, e il voto dato solo sulla base della parentela e dell’amicizia, ha determinato il definitivo azzeramento della presenza dei riferimenti cittadini nelle istituzioni, provinciali, regionali, nazionali ed europei.

La nuova legge elettorale non ha fatto che aggravare la situazione, siamo tutti consapevoli che le “quote rosa” hanno rappresentato un dramma nella composizione delle liste, si è ricorso ad un vero e proprio “ratto delle sabine” che ha umiliato le donne, scelte non per le loro capacità e per il loro pregresso impegno sociale o politico, ma per il numero di voti che potenzialmente potevano apportare.

Il metodo, sicuramente efficace dal punto di vista elettorale, ha però catapultato all’interno delle istituzioni persone prive di esperienza, di ambizioni politiche, per di più totalmente lontane dalla politica e, soprattutto, dai partiti.

I politici navigati invece hanno preferito saltare l’appuntamento, forse hanno altri obiettivi personali o politici, o non sono stati considerati dai partiti per via dei continui cambi di casacca, l’unico candidato di Amantea, non ha raggiunto l’obiettivo, gli è mancato il sostegno che si aspettava. Fatto sta che Amantea alla provincia non c’è!

La politica è partecipazione, ascolto, confronto, tre pilastri che consentono alla classe dirigente di agire nell’interesse di tutti, venuta mano questa si è formato un vuoto, utile a qualcuno ma dagli effetti nefasti per il nostro territorio. Il mio auspicio, dunque, il ritorno dei partiti nella nostra città, essi sono e rimangono le palestre della classe dirigente, luogo di incontro tra persone che la pensano allo stesso modo, sotto un’unica bandiera, pronti ad confrontarsi e a mettersi in gioco per il bene comune.

 

Pubblicato in Politica

Eugenio Facciolla, procuratore capo di Rossano (CS), in riferimento al sequestro di 12 depuratori (dai 10 di ieri mattina sono passati a 12 di oggi) effettuato oggi dal Corpo forestale dello Stato e dalla Capitaneria di Porto di Corigliano Calabro lungo la fascia ionica cosentina, dice: "Ci sono due comuni che non hanno gli impianti di collettamento delle fogne verso i nuovi depuratori. Si tratta di Campana che avrebbe un vecchio depuratore ormai abbandonato e non ha pochi metri di condutture per collegarsi al nuovo, per cui i reflui vanno in un torrente, e di Bocchigliero, dove è stato costruito un vero bypass, prima del depuratore, che getta i reflui nelle acque di un fiume. E’ incredibile che nel 2013 ancora non si riesca a salvaguardare l’ambiente e per questo servono i presidi della giustizia sul territorio".

Ma insomma il territorio deve essere difeso SOLTANTO dalle Procure della repubblica?

Ben prima delle Procure non dovrebbero esserci altre istituzioni preposte a questi controlli?

A chi spetta, per esempio, il controllo dell’inquinamento degli alvei torrentizi e fluviali?

E se esiste un responsabile ( la provincia?) non siamo in presenza di una omissione di atti d’ufficio?

O il problema è così grave( come denuncia Legambiente) che nessuno vuole toccarlo per evitare( ma è solo un esempio) di denunciare i sindaci amici?

E poi è solo il coraggio di Facciolla che denunci due casi e tutto il resto va bene o piuttosto , sempre come dice Legambiente, sono centinaia e sugli altri SOLO SILENZIO?

Per esempio perché l’Arpacal controlla il mare e non gli escherichia coli dei fiumi? Ha paura della verità che noi supponiamo?

Pubblicato in Calabria

Un amico sul cellulare mi ha posto questa domanda: “ Peppe, che dici la querelle sul dimensionamento finisce qui? Dimmi la tua…fra”

Una provocazione ( bonaria)? Buh! Ci sto, ma ho deciso di dirla sul sito. Hai visto mai che mi scrive qualcun altro amico e lettore?.

La vicenda del dimensionamento rientra nel novero di quelle storie dello Stato( regioni, province, comuni, enti pubblici, eccetera) che tenta di ridurre le spese per evitare il fallimento od una serie infinita di nuove e maggiori tassazioni.

A fronte il Popolo che non vuole perdere alcun privilegio e resiste in mille modi, anche dando corso ad azioni giudiziarie di vario tipo.

E così che alcune regioni hanno proposto ricorso avverso i commi 4 e 5 dell’art 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

La legge sullo spending rewiew

I commi disponevano:

“Comma 4. Per garantire un processo di continuità didattica nell’ambito dello stesso ciclo di istruzione, a decorrere dall’anno scolastico 2011-2012 la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado sono aggregate in istituti comprensivi, con la conseguente soppressione delle istituzioni scolastiche autonome costituite separatamente da direzioni didattiche e scuole secondarie di I grado; gli istituti compresivi per acquisire l’autonomia devono essere costituiti con almeno 1.000 alunni, ridotti a 500 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche.

Comma 5. Alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 600 unità, ridotto fino a 400 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato. Le stesse sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome».

La Corte Costituzionale

La Corte Costituzionale è intervenuta con la sentenza 147 del 4 giugno 2012 dichiarando:

1) l’illegittimità costituzionale dell’articolo 19, comma 4, del d.l. n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011. La Corte, in sintesi estrema , ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 4 per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., essendo una norma di dettaglio dettata in un ambito di competenza concorrente. In sostanza si tratta di una competenza regionale e non statale .

2) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 19, comma 5, del medesimo d.l. n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dell’art. 4, comma 69, della legge 12 novembre 2011, n. 183

In sostanza, quindi, tutti gli atti derivati dall’articolo 19, comma 4, del d.l. n. 98 del 2011 sono nulli per illegittimità costituzionale.

La sentenza 661/2013 del Tar Calabria

Il senso palese lo si rileva nella sentenza del Tar Calabria n 661 del 12 giugno 2013, nella quale si legge che :

“Dall’attenta disamina degli atti di programmazione e, nella specie, degli allegati alle deliberazioni consiliari del Comune di Amantea n° 240 del 21/10/2011 e quella di modifica n° 12 del 24/1/2012 nonché delle difese del medesimo Comune si rileva che, l’unica ragione da sola sufficiente a determinare il contenuto dei provvedimenti impugnati, e che risulta essere il criterio di merito osservato dal pianificatore per disporre l’accorpamento dei vari istituti scolastici, è proprio il riferimento ai parametri contenuti nell’art. 19, comma 4, oggetto della pronuncia di incostituzionalità.

In conseguenza, la pronuncia di incostituzionalità ha fatto venire meno l’unico ed esclusivo referente normativo che sostiene i provvedimenti delle Amministrazioni resistenti.

Sono quindi nulle, anche per la nota sentenza del Consiglio di Stato sezione V n 110 del 2013, sia la delibera del consiglio provinciale di Cosenza n.31 del 2 dicembre 2011, sia la delibera della Giunta regionale n. 47 del 10 febbraio 2012 (integrata dalla successiva delibera n. 64 del 16 febbraio 2012

La sentenza n 110 del 2013 del Consiglio di Stato, Sez. V

Il Consiglio di Stato, Sez. V, n. 110 del 11.01.2013 in un caso identico ha precisato che "ai sensi del combinato disposto dell'art. 136 della Costituzione e dell'art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la pronuncia di illegittimità costituzionale di una norma di legge determina la cessazione della sua efficacia erga omnes ed impedisce, dopo la pubblicazione della sentenza, che essa possa essere applicata ai rapporti, in relazione ai quali la norma dichiarata incostituzionale risulti anche rilevante, stante l'effetto retroattivo dell'annullamento escluso solo per i c.d. rapporti esauriti (tra le più recenti, C.d.S., sez. III, 14 marzo 2012, n. 1429; Casso Civ., 6 maggio 2010, n. 10958). La ricordata declaratoria di illegittimità costituzionale del citato comma 4, dell'art. 19 del d.l. 6 luglio 2011, n. 111, travolge tutti gli atti impugnati, privandoli del loro fondamento normativo".

Bene. ( o male , scegliete voi!).

Di fatto la delibera del comune di Amantea che “inseriva” l’IC Longo nel nuovo IC Manzoni ( poi diventato Manzoni-Longo), di fatto spegnendone l’autonomia , è nulla, priva di effetti pratici e giuridici.

E’ come se ci fossero di nuovo l’IC Longo e la DD Manzoni!!

Il problema è, come hanno notato acutamente taluni”querellanti” è che i due istituti non hanno dimensioni tali da potersi conservare.

I querellanti, infatti, richiamano il famoso comma secondo il quale alle istituzioni con numero di alunni “inferiore a 600 unità, ridotto fino a 400 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato”. Insomma la dirigenza viene affidata in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome.

Ma torniamo un attimo indietro.

La Corte dichiarando la incostituzionalità del comma 4 dell’art 19 ed annullando gli atti che avevano tale articolo a presupposto ha anche dichiarato che la competenza in materia di dimensionamento appartiene alle regioni.

Bene! Ma la regione Calabria che cosa ha deliberato?

La regione Calabria ha adottato la delibera n 48 del 4 agosto 2010 contenente :” Parametri e criteri lettera l) indirizzi regionali per la programmazione della rete scolastica e dell’offerta formativa della Regione Calabria per il quinquennio a.s. 2011-2012-2015-2016”.

E questa delibera prevede la unificazione degli istituti di II grado di diverso ordine o tipo che non raggiungano separatamente 500 alunni, ridotti a 400 alunni per le istituzioni nei comuni montani.

Siamo in presenza di un contrasto tra norme?

Quale delle due è da ritenersi vigente?

La sentenza 543 del 2013 del Tar Calabria

Ci sembra che una soluzione non draconiana possa essere intesa leggendo la recente sentenza del Tar Calabria n 543 del 12 aprile 2013 ricordando comunque la più recente relativa a Campora SG.

Recita, a tal proposito, tale sentenza che : L’art. 19 co.5 decreto legge n.98/2011 (su cui è stata sollevata questione di legittimità costituzionale, respinta dalla Corte Costituzionale con sentenza n.147/2012) prevede che alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 600 unità, ridotto fino a 400 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato. Le stesse sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome.

La disposizione, dunque, non vieta l’accorpamento di istituzioni scolastiche con meno di 400 alunni nei comuni montani, ma prevede che in tali casi l’istituzione non sia idonea ad ottenere un dirigente scolastico a tempo indeterminato.

La Conferenza Unificata Stato-regioni

Recentissimamente il Consiglio dei Ministri svoltosi il 19 giugno 2013 , tenuto conto di quanto affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.147/2012, ha dettato disposizioni in materia di dimensionamento delle scuole, rimettendo ad un accordo da definire in sede di Conferenza Unificata l’individuazione di un parametro che consenta di determinare il contingente dei dirigenti scolastici da assegnare a ciascuna Regione.

Sarà quindi la Regione Calabria a concorrere nella determinazione dei contingenti scolastici.

Ed a chi non sarà d’accordo la possibilità di ricorrere alla Giustizia.

Altre parole, a tal punto, appaiono inutili .

Pubblicato in Cronaca
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