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Tar Calabria.Il consigliere di minoranza ha diritto agli atti. I fatti e la sentenza.

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La vicenda nasce nel comune di San Nicola Arcella ed è relativa al consigliere di opposizione Filiberto Forestieri che chiede alcuni atti all’amministrazione in carica.

Dopo il lungo braccio di ferro con il vicesindaco Eugenio Madeo, il consigliere Forestieri adisce il TAR di Catanzaro il quale "Ordina all'amministrazione resistente di esibire gli atti richiesti nel termine di trenta giorni".

Al termine della vicenda giudiziaria la riflessione del consigliere di opposizione Filiberto Forestieri il quale dice che si tratta di : «Atti che il vicesindaco Madeo, nella sua doppia funzione di politico e di responsabile dell'ufficio tributi, ha ostinatamente tenuto segreti all'opposizione. Si è dovuto attendere infine il pronunciamento del Tar perché il gruppo di opposizione si vedesse riconosciuto il fondamentale diritto sancito dai più elementari principi della democrazia di svolgere compiutamente il proprio mandato elettorale. L'aspetto più paradossale della vicenda è che con questa condotta non solo il vicesindaco ha tenuto in eclissi la democrazia per molti mesi, ma addirittura ha consentito che a sostenere i costi legali della temeraria operazione sia stato il Comune stesso e quindi i contribuenti di San Nicola Arcella. Si tratta di una vittoria accompagnata da un senso amarezza. Essa mette in evidenza la scorrettezza di un avversario politico con cui, sotto il profilo personale, intrattengo rapporti di cordialità”

Poi si chiede “ Quali possono essere questi segreti cosi gelosamente custoditi?».

Ora il consigliere potrà saperlo.

Ma ecco la sentenza:

“ Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria(Sezione Seconda)ha pronunciato la presente per l'annullamento del diniego di accesso agli atti n. 5673 del 14 agosto 2013;

sul ricorso numero di registro generale 1172 del 2013, proposto da: Filiberto Forestieri, rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Longo, con domicilio eletto presso Tar Catanzaro –segreteria-, via De Gasperi, 76/B;

Comune di San Nicola Arcella, rappresentato e difeso dall'avv. Alfonso Maria Cosentino, con domicilio eletto presso Tar Catanzaro cancelleria;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di San Nicola Arcella;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2013 il dott. Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente è consigliere comunale di opposizione al Comune di San Nicola Arcella e ricopre tale carica dal maggio 2011. In data 27/11/2012 e 22/01/2013, il ricorrente, ex art. 43 D. Lgs. n. 267/2000, in occasione della convocazione del Consiglio Comunale, inoltrava al responsabile del servizio tributi dell'ente, istanze finalizzate ad ottenere il "dettaglio degli sgravi operati nell'anno 2012; se prontamente disponibile, dettaglio analitico dei residui attivi relativi agli anni 2002 e 2006 di cui alla risorsa 1.01.00.10; se prontamente disponibile, dettaglio analitico dei residui attivi relativi agli anni 1998, 2002, 2004, 2005 e 2006 di cui alla risorsa 1.02.00.70."; nonché la "lista di carico (con dettaglio minimo di: soggetto passivo, indirizzo del luogo della fornitura e importo) servizio idrico integrato anno 2009; lista di carico (con dettaglio minimo del soggetto passivo, indirizzo del luogo della fornitura e importo) servizio idrico integrato Anno 2010; dettaglio analitico dei residui attivi relativi agli anni dal 2007 al 2011 compresi, all'anno 2012 se disponibile”.Su entrambe le richieste si formava il silenzio diniego non impugnato dal ricorrente. In data 16/07/2013 il ricorrente, ex art. 43 D. Lgs. 267/2000, inoltrava al responsabile dell'ufficio tributi istanza finalizzata ad ottenere una pluralità di informazioni articolata negli otto punti di seguito riportati:1. lista degli sgravi, annullamenti e note di credito riferite al S.I.I., operati nell'anno 2012 e nel I semestre 2013. Il dettaglio dovrà riportare l'indicazione minima del soggetto passivo, il motivo del provvedimento (errata imposizione, imposta già pagata, ecc.) e l'importo; 2. lista degli accertamenti (ICI, IMU, TARSU, SII, TOSAP) effettuati nell'anno 2012 e nel primo semestre 2013. Il dettaglio dovrà riportare l'indicazione minima del soggetto accertato, la natura delle motivazioni su cui fonda l'accertamento e l'importo accertato;3. dettaglio analitico dei residui attivi degli anni 2002 e 2006 di cui alla risorsa 1.01.00.10 del bilancio;4. dettaglio analitico dei residui attivi relativi agli anni 1998, 2002, 2004, e dal 2005 al 2011 di cui alla risorsa 1.02.00.70 del bilancio;5. lista di carico del servizio idrico integrato riferita agli anni 2009, 2010, 2011 e 2012;6. minuta di ruolo TARSU riferita agli anni 2010, 2011 e 2012;7. elenco dei ricorsi alla C.T., delle richieste di annullamento, sgravi e correzioni, reclamo o istanza inerente materia di tributi, pervenuti a codesto ufficio nell'anno 2012 e nel primo semestre 2013. 8.l'accesso al programma di gestione dei tributi e l'accesso alla nuova banca dati mediante la creazione di un nuovo utente proietto da password e con diritti di sola lettura. In data 14/08/2013, con protocollo n. 5673, veniva emesso provvedimento di diniego con riferimento ai punti dal n. 1 al n. 7 perché "... è operazione alquanto impegnativa"; in merito al punto 8 e limitatamente alla nuova banca dati perché, con richiamo all'art. 26 comma 3 del regolamento comunale, essa è assimilabile ad un documento futuro e come tale non ostensibile "la banca dati è in fase di elaborazione. Quando sarà formalmente approvata sarà messa a sua disposizione".Avverso tale provvedimento insorgeva il ricorrente chiedendone l’annullamento.Si costituiva in giudizio l’amministrazione resistente chiedendo il rigetto del ricorso.Alla camera di consiglio del 19 dicembre 2013 la causa veniva trattenuta in decisione.Il ricorso è parzialmente fondato. L’istanza di accesso proposta in data 16 luglio 2013 dal ricorrente, nella parte in cui ha ad oggetto i medesimi atti e documenti oggetto delle due precedenti istanze (rispettivamente presentate in data 27/11/2012 e 22/01/2013), costituisce il tentativo di reiterare le medesime precedenti istanze di accesso al solo fine di riaprire il termine di impugnazione del silenzio previsto dall’art. 25 L. n.241/1990 che, per giurisprudenza pacifica, è un termine decadenziale. Non è consentito, infatti, superare il regime decadenziale previsto dall'art. 25, L. n. 241 del 1990 e dall’art. 116 c.p.a., reiterando l'istanza di accesso a fronte della mancata impugnazione del silenzio serbato dall'Amministrazione sulla prima istanza di accesso, in specie allorché la nuova domanda non sia giustificata da circostanze nuove (TAR Lazio Roma, sez. I, 4 gennaio 2012 n.63; Consiglio Stato, sez. VI, 30 luglio 2009 , n. 4810). Dalla natura impugnatoria del processo in materia di accesso ai documenti amministrativi, nonostante la qualificazione dell'accesso come diritto, deriva l'inammissibilità del ricorso per mancata tempestiva impugnazione del diniego o del silenzio nel termine di trenta giorni (art. 116 c.p.a.) e l'impossibilità di reiterare la medesima istanza se non è stata contestata giudizialmente la precedente risposta negativa; sicché una nuova istanza di accesso può ritenersi ammissibile solo per fatti nuovi, sopravvenuti o meno, non rappresentati nell'originaria istanza, ciò che non ricorre nel caso di specie. Conseguentemente, il ricorso limitatamente ai documenti e atti già in precedenza richiesti, (sub.1 fino al 2012; sub 3), sub 4) fini al 2006; sub 5) fino al 2010), deve essere dichiarato inammissibile.Per i documenti e atti richiesti per la prima volta con l’istanza datata 16 luglio 2013, invece, il ricorso è fondato. L’art. 43 d.lgs 267/2000, nella sua chiarezza espositiva, è ispirato alla ratio di garantire ai rappresentanti del corpo elettorale l’accesso ai documenti e alle informazioni utili all’espletamento del loro mandato (munus publicum) anche al fine di permettere e di valutare, con piena cognizione, la correttezza e l’efficacia dell’operato dell’Amministrazione, e di esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza del consiglio, onde promuovere, anche nell’ambito del consiglio stesso, le iniziative (interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno, deliberazioni) che spettano ai singoli rappresentanti del corpo elettorale locale: si configura come peculiare espressione del principio democratico dell’autonomia locale e della rappresentanza esponenziale della collettività. I documenti e le informazioni possono essere frutto di un’attività istruttoria degli uffici al fine di relazionare su una determinata “materia o affare”, con la conseguenza che tale diritto può anche consistere nella pretesa che gli uffici dell’Amministrazione, interpellati al riguardo, eseguano elaborazioni dei dati e delle informazioni in loro possesso (Cons. Stato, sez. V, 2 settembre 2005, n. 4471) in evidente contrapposizione al divieto di elaborazione previsto dalla L. n. 241/1990. Va osservato, inoltre, che il limite di natura organizzativa non può essere eccepito dall’Amministrazione a ragione del diniego dell’accesso, proprio perché la “difficoltà organizzativa” rientra tra quelli adempimenti a carico di ogni Amministrazione pubblica e quindi ogni singola struttura dovrà dotarsi di tutti i mezzi necessari all’assolvimento dei loro compiti (Cons. Stato, sez. V, sentenza n. 2716/2004).Il ricorso, pertanto, nei limiti precisati, deve essere accolto e per l’effetto deve essere annullato il diniego impugnato.L’amministrazione resistente dovrà pertanto consentire al ricorrente di estrarre copia dei documenti richiesti entro il termine di trenta giorni. L’accoglimento parziale del ricorso giustifica la compensazione delle spese di giudizio. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione. Ordina all’amministrazione resistente di esibire gli atti richiesti entro il termine di trenta giorni. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2013”

NdR.Una riflessione la facciamo anche noi:

Visto che soltanto la piena e totale conoscenza dei dati dell’ente permette alla opposizione di esercitare il proprio diritto dovere di svolgere compiutamente il proprio mandato elettorale, possibile che siano così fortemente lesi i più elementari principi della democrazia senza che il responsabile paghi almeno di tasca propria i costi della giustizia?

Redazione TirrenoNews

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