Bruxelles ha deciso: la tassa regionale che l’Italia applica sulla benzina per autotrazione va abolita e l’Italia non può far altro che adeguarsi.
“Non ha finalità specifiche, ma unicamente di bilancio” afferma l’Unione europea e per questo risulta contraria alle normative europee sul regime generale delle accise.
L’invito dell’Europa ad abolire la tassa regionale pone l’accento sul modo di attuazione del federalismo fiscale in Italia: molti infatti hanno erroneamente pensato che l’autonomia in termini di tasse avrebbe potuto trasformarsi in un modo per raccogliere soldi utili, mentre la Commissione ha denunciato senza mezzi termini la questione.
Il decreto legislativo 398 del 1990 stabilisce che “le regioni a statuto ordinario hanno facoltà di istituire con proprie leggi un’imposta regionale sulla benzina per autotrazione“: da qui è nata l’imposta messa in discussione da Bruxelles.
In seguito sono stati modificati i poteri delle Regioni con altre leggi, come la riforma del titolo V della Costituzione o la legge Calderoli del 2009.
Certo è però che è mancata una regolamentazione in merito, tanto che il governo Monti nel 2012 fece ricorso contro la legge regionale del Lazio che sanciva regole in materia di Irba.
Venne chiesto allora di “dichiarare costituzionalmente illegittimi e conseguentemente annullare” articoli specifici della legge, quella stessa legge che Bruxelles oggi vuole abolire completamente.
La Commissione contesta all’Italia anche irregolarità per quanto riguarda l’Iva.
È stata avviata una procedura di richiamo per le condizioni aggiuntive che l’Italia applica in modo da rendere esenti da Iva i servizi riguardanti l’importazione dei beni.
Per la legge italiana il loro valore deve essere incluso nella base imponibile e soprattutto devono essere assoggettati a Iva in dogana, azione però contraria alla direttiva Iva del 2006.
Ci sono altre tre procedure avviate contro l’Italia: una riguarda i ritardi nella realizzazione delle reti di smaltimento delle acque di scarico, un’altra invece è stata avviata per “non aver garantito” serbatoi idonei per lo stoccaggio di gas Gpl portati sul mercato o in servizio.
L’Italia avrebbe consentito a vecchi serbatoi di stoccaggio destinati ad essere usati in superficie di essere modificati per essere usati come serbatoi ad uso sotterraneo.
Alle precedenti, si aggiunge l’ultima procedura, richiesta per “non aver assolto l’obbligo” di dare agli utenti informazioni minime affidabili e valide per tutti sulla viabilità connesse alla sicurezza stradale.