Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di nove posti di Assistente Sociale, a tempo determinato sino al 31 dicembre 2020, salvo proroghe o prolungamenti Ministeriali)
e parziale (ventiquattro ore settimanali) con formazione di una graduatoria, da destinare alla gestione del progetto di cui alla Convenzione di sovvenzione
AV3-2016-CAL_03 Amantea (Potenziamento dei servizi di segretariato sociale e rafforzamento del servizio sociale professionale), bandito dall'Ambito Territoriale Sociale n. 3 del quale il Comune di Amantea è comune capofila.
L'assunzione di queste figure professionali garantirà ai nove comuni dell'Ambito, con forte carenza di personale nel proprio organico, servizi sociali di eccellenza ed una pronta risposta alle esigenze della comunità amministrata.
Entusiasti i Sindaci del comprensorio, ma soprattutto la consigliera delegata ai Servizi Sociali del Comune di Amantea Francesca Policicchio per la quale la qualità dei servizi sociali si costruisce nelle diverse fasi che vanno dalla pianificazione, all’erogazione e alla valutazione. Offrire un servizio di qualità implica una pianificazione certosina sulle reali esigenze, l’utilizzo di strumenti efficaci di mappatura dei bisogni delle popolazioni più vulnerabili, una programmazione delle spese e una ridistribuzione efficace delle risorse economiche. Per quanto riguarda invece l’erogazione dei servizi, determinano un servizio di qualità altre variabili, come per esempio l’accessibilità ai servizi, il coinvolgimento di UN NUMERO ADEGUATO DI PROFESSIONISTI, un’efficace integrazione dei servizi e la personalizzazione della risposta ai bisogni dei fruitori.
Dal 1° gennaio 2020 la prescrizione della bolletta acqua è abbreviata da 5 a 2 anni, lo chiarisce una delibera dell’Arera numero 547/2019/R/idr, che indica i termini e la decorrenza. La legge del 27 dicembre 2017 numero 205 è intervenuta in merito alla prescrizione del corrispettivo dovuto per utenti: domestici, professionisti e microimprese.
Prescrizione bollette acqua entro due anni
Dal 1° gennaio 2020 le bollette acqua subiscono una riduzione dei termini di prescrizione da cinque anni si passa a due anni. La normativa prevede che tale disciplina si applichi alle:
- fatture la cui scadenza sia successiva al 1°gennaio 2020 (articolo 1, comma 10);
- solo qualora la mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo non derivi da responsabilità accertata dell’utente (articolo 1, comma 5).
Nel secondo caso le autorità dispongono i seguenti obblighi.
In caso di responsabilità del gestore
Il gestore è tenuto a dare adeguata evidenza della presenza in fattura di importi risalenti a più di due anni (tramite due modalità alternative: invio di una fattura unica o di una fattura contenente esclusivamente gli importi prescritti). In particolare, il gestore integra la fattura contabilizzante consumi risalenti a più di due anni con una pagina iniziale contenente:
- un avviso testuale standard, invitando alla compilazione dell’apposito modulo;
- gli importi oggetto di prescrizione;
- una sezione recante un format per eccepire la prescrizione (disponibile anche su sito internet e negli sportelli aperti al pubblico);
un recapito del gestore (fax, posta) e un indirizzo di posta elettronica a cui inviare la documentazione necessaria. Gli importi oggetto di prescrizione sono esclusi dall’ambito di applicazione di eventuali clausole contrattuali che prevedano metodi di pagamento quali servizi di incasso pre-autorizzati SEPA Direct Debit – SDD (domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito).
In caso di responsabilità dell’utente finale
Il gestore integra la fattura recante tali importi con una pagina iniziale contenente:
- un avviso testuale;
- l’ammontare degli importi per consumi risalenti a più di due anni;
- la motivazione che ha determinato la presunta responsabilità dell’utente;
- una sezione che indica la possibilità di inviare un reclamo al gestore, indicando un recapito del gestore (fax, posta) a cui far pervenire il reclamo. Nella risposta al reclamo il gestore dovrà dettagliare gli elementi che hanno determinato la richiesta di pagamento, così da consentire all’utente finale la tutela dei propri diritti.
Con l’Imu 2020 ai Comuni viene riattribuita un’ampia potestà regolamentare, che in parte ricalca quella già prevista nell’Ici ma non riproposta nella vecchia Imu.
Il termine
I Comuni hanno tempo fino al 30 giugno 2020 per approvare le aliquote Imu e il regolamento. La delibera sulle aliquote è obbligatoria, perché in caso di mancata approvazione non sono automaticamente confermate le aliquote 2019 previste per un tributo ormai soppresso, ma trovano applicazione le aliquote di base della nuova Imu. La delibera regolamentare non è invece obbligatoria, o meglio il regolamento comunale va approvato non per “copiare” quanto già previsto dalla normativa, ma quando il Comune intenda disciplinare alcuni aspetti come quelli ora previsti nel comma 777 della legge 160/2019, fermo restando la più ampia potestà regolamentare prevista dall’articolo 52 del Dlgs 446/1997.
I versamenti
Tra le varie possibilità previste dal comma 777 ci sono quelle di stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri e di stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari. In quest’ultimo caso però andrebbe chiarito se la possibilità può riguardare anche il versamento dell’Imu statale.
I rimborsi
È riproposta la possibilità per i Comuni di disporre il rimborso dell’imposta pagata per le aree che successivamente diventano inedificabili. Si tratta di previsione molto importante perché, come noto, un’area è fiscalmente edificabile già con l’adozione dello strumento urbanistico, ma tra adozione e approvazione definitiva spesso le aree tornano ad essere agricole.
Le aree fabbricabili
I Comuni potranno deliberare valori di riferimento per le aree fabbricabili e limitare il loro potere di accertamento qualora l’imposta sia versata considerando i valori deliberati, e ciò anche con l’intento di ridurre il contenzioso.
Si precisa che l’identica disposizione Ici è stata più volte interpretata dal giudice di legittimità nel senso che nell’ipotesi in cui esistano atti che evidenziano valori superiori (rogiti o perizie) il Comune rimane comunque legittimato ad accertare con valori superiori a quelli deliberati, anche se utilizzati dal contribuente (da ultimo, Cassazione 25245/2019). Sicché sarà importante per il Comune precisare bene nel regolamento i confini di applicabilità di tale disposizione.
Esenzioni e comodato
Completamente nuova è invece la possibilità di stabilire l’esenzione dell’immobile dato in comodato gratuito al Comune, o ad altro ente territoriale o ad ente non commerciale, esclusivamente per l’esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari.
Sulla base di questa disposizione, ad esempio, potrà disporsi l’esenzione per gli immobili posseduti da privati e dati in comodato a Comuni, Province, Regioni o anche ad enti non commerciali, a condizione che siano utilizzati per scopi istituzionali o statutari del comodatario. Peraltro la norma non pone alcun vincolo in merito al tipo di attività, sicché potranno accedere all’esenzione anche gli immobili utilizzati per lo svolgimento di attività diverse da quelle previste dalla lettera i) del Dlgs 504/1992, applicabile alla nuova Imu in forza del comma 759 della legge di bilancio 2020.