Riceviamo e pubblichiamo
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso proposto dalla Top Multiservice Scarl, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Ferraiolo, contro Comune di Amantea e nei confronti C.S.F. Costruzioni e Servizi, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Canino, Federico Jorio.
Il ricorso, presentato sul provvedimento di aggiudicazione e non sul bando stesso, aveva come oggetto ricorrente la richiesta di annullamento della determina dirigenziale con la quale si è aggiudicato l'appalto di servizi per la “REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO DEL COMUNE DI AMANTEA – ANNI SCOLASTICI 2020/2023 a favore della ditta C.S.F. COSTRUZIONI E SERVIZI S.R.L.
Dei verbali di gara tutti, compresi quelli relativi al soccorso istruttorio nei confronti della aggiudicataria e del sub procedimento di verifica della congruità dell'offerta ex art. 97 D.Lgs. 50/2016; Ove occorrer possa, del bando e del disciplinare nonché degli allegati al bando; nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto, ove nelle more stipulato, e per il subentro nella sua esecuzione da parte della società ricorrente che, in tal senso, si dichiara disponibile al subentro ed all'esecuzione dei servizi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Csf Costruzioni e Servizi;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2020 il dott. Domenico Gaglioti tenuta per come previsto dall'art. 25 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO 1-La ricorrente aveva partecipato alla procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 indetta dalla Centrale Unica di Committenza “Costa Tirrenica” il 27.2.2020 per l’affidamento del “Servizio di refezione scolastica per le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado del Comune di Amantea per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023”, da aggiudicarsi con il criterio di dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
2-Venivano presentate nei termini n. 3 offerte e all’esito la gara veniva aggiudicata N. 01330/2020 REG.RIC. in favore dell’odierna controinteressata C.F.S. Costruzioni e servizi s.r.l., per un importo contrattuale stimato in € 599.508,00.
3-A seguito di richiesta di accesso, assentita solo parzialmente in data 11.8.2020, l’odierna ricorrente prendeva visione della busta amministrativa della controinteressata aggiudicataria e formulava quindi osservazioni su asserite criticità, senza ottenere seguito.
4-All’esito delle verifiche delle dichiarazioni di gara e di congruità dell’offerta, con determina dirigenziale n. 597 del 21.9.2020 l’amministrazione affidava definitivamente i lavori in favore della suddetta C.F.S. Costruzioni e servizi s.r.l..
5-Avverso tale aggiudicazione, con atto notificato il 22.10.2020 e depositato il 10.11.2020 viene spiegato ricorso per i seguenti motivi di diritto: I) Violazione e falsa applicazione art. 7.3, lett. e) del Bando, Disciplinare e Capitolato Speciale; Violazione art. 97 D.lgs. 50/2016, Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, violazione dei principi di imparzialità, di correttezza e di buona amministrazione; disparità di trattamento; travisamento per omessa ovvero inidonea indicazione del centro di cottura alternativo di cui al punto 7.3.
Istruttoria apparente o omessa in sede di valutazione dell’offerta economica e dei giustificativi prodotti dall’aggiudicataria. II) Violazione degli artt. 95 e 97 D.lgs. 50/2016, Difetto di istruttoria ed eccesso di potere in sede di valutazione dell’anomalia dell’offerta economica e dei giustificativi alla luce delle divergenze tra i costi del personale indicati nell’offerta e nei giustificativi;
Eccesso di potere per manifesta illogicità e irrazionalità della valutazione delle giustificazioni dell’offerta tecnica con riferimento alla mancata previsione di costi inerenti al centro cottura e deposito alternativo. Illogicità manifesta nella valutazione complessiva dell’offerta. Offerta non remunerativa e/o complessivamente inattendibile.
6-Con atto depositato il 16.11.2020 si è costituita la controinteressata CFC Costruzioni e servizi, eccependo preliminarmente la tardività della notifica del ricorso, il difetto di notifica dello stesso (essendo stato notificato al Comune di N. 01330/2020 REG.RIC. Amantea e non anche alla Centrale Unica di Committenza “Costa Tirrenica”) e la tardività del deposito, oltre all’infondatezza dello stesso nel merito.
7-Alla camera di consiglio del 18.11.2020 la controversia veniva spedita in decisione ai sensi dell’art. 60 c.p.a. DIRITTO
8-Si prescinde dalla disamina delle eccezioni di rito formulate dalla controinteressata, attinenti alla tardività del ricorso, al difetto di notifica rispetto alla Centrale Unica di Committenza e alla tardività del deposito del ricorso, atteso che il ricorso è infondato nel merito.
9-Con il primo motivo la ricorrente contesta la violazione del punto 7.3. lett. e) del disciplinare di gara, il quale stabilisce la necessità, per il concorrente, di dimostrare la disponibilità, per tutta la durata del servizio, di un centro di cottura e deposito alimentare adeguato alla preparazione del numero dei pasti richiesto dall’appalto, dotato delle necessarie autorizzazioni e ubicato entro 20 km dalla sede municipale, nonché di n. 2 furgoni isotermici da adibire al trasporto di pasti caldi e/o freddi di proprietà/disponibilità della ditta, dotati di regolari autorizzazioni rilasciate dalle autorità sanitarie competenti. 9.1-In particolare, la ricorrente contesta l’idoneità del centro di cottura alternativo individuato dall’aggiudicataria, costituito da un ristorante-pizzeria situato in Amantea in ordine al quale non sarebbero emersi né caratteristiche del deposito, né copia dell’autorizzazione sanitaria del centro cottura e dei mezzi e ritenuto inidoneo al servizio oggetto di appalto in quanto rientrante nella categoria “bar, ristorante, pizzeria” con codici ATECO 56.10.11 “Ristorazione con somministrazione” e 56.3 “Bar e altri esercizi simili, senza cucina”.
9.2- Il motivo è infondato.
9.3- Si rileva che in sede di soccorso istruttorio (nell’ambito del quale era stata chiesta alla concorrente divenuta quindi aggiudicataria la produzione dell’autodichiarazione di impegno di cui all’art. 7.3. lettera e) del disciplinare di N. 01330/2020 REG.RIC. gara) la Stazione appaltante aveva richiamato una propria F.A.Q. del 28.3.2020, pubblicata sul portale di gestione telematica della procedura di gara “Cuc Tuttogare”, precisando che era stato ivi ribadito che “la disponibilità del centro di cottura e del deposito alimentare non dovrà intendersi come già comprovabile al momento della presentazione dell’offerta, […]” e che “per partecipare alla gara basterà prevedere, all’interno della Cartella A “Documentazione Amministrativa”, una formale autodichiarazione di impegno del generico O.E., opportunamente sottoscritta, con la quale dovrà dichiarare la volontà di procurarsi tempestivamente un centro di cottura e un deposito alimentare in caso di aggiudicazione dell’appalto, aventi le caratteristiche richieste all’art. 7.3 lettera e) del Disciplinare di Gara e all’interno degli elaborati del progetto di gestione. Sulla base di tale autodichiarazione, la nostra S.A. potrà poi pretendere, a pieno diritto, che sia acquisita la disponibilità effettiva della struttura e le relative autorizzazioni sanitarie, preliminarmente alla stipula del contratto d’appalto e al successivo avvio del servizio di refezione scolastica”.
9.4- A fronte di ciò, la controinteressata non si è limitata a produrre una mera dichiarazione di impegno, di per sé sufficiente ad integrare quanto previsto dal disciplinare, ma ha altresì prodotto il contratto per la concessione d’uso del centro cottura e deposito alimentare stipulato il 15.6.2020 e al quale venivano allegati documenti, tra i quali, in particolare, l’autorizzazione comunale di esercizio pubblico del 14.5.2007 che menziona, tra l’altro, gli estremi dell’autorizzazione sanitaria (n. 452 del 27.5.2007).
9.5- Quanto, poi, all’inidoneità del locale rispetto alle specifiche esigenze dell’appalto, si rileva che i codici ATECO attribuiti all’esercizio da adibire a punto cottura e deposito (ossia il codice 56.10.11, che si riferisce alle attività degli esercizi di ristoranti, fast-food, rosticcerie, friggitorie, pizzerie eccetera, che dispongono di posti a sedere e alle attività degli esercizi di birrerie, pub, enoteche ed altri esercizi simili con cucina, e il codice ATECO 56.3 che si riferisce alle attività di preparazione e somministrazione di bevande per il consumo immediato N. 01330/2020 REG.RIC. nei locali) non risultano incoerenti con l’oggetto dell’appalto, di modo che la valutazione positiva di idoneità – la quale, come è noto, costituisce espressione di discrezionalità tecnica sottratta al sindacato di legittimità del G.A., salva l’ipotesi in cui sia manifestamente illogica, irrazionale, irragionevole, arbitraria o fondata su di un altrettanto palese e manifesto travisamento dei fatti (ex plurimis, T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 8.7.2020, n.2932); elementi assenti, o comunque non adeguatamente dimostrati, nella fattispecie – risulta esente da vizi sindacabili in sede giurisdizionale.
10- Con il secondo motivo la ricorrente contesta l’attendibilità complessiva dell’offerta. In particolare, rileva la ricorrente che, anche ad ammettere la non vincolatività dei parametri dei costi per i dipendenti, inferiori ai riferimenti tabellari, da una complessiva analisi delle voci risulterebbero scostamenti che, nel complesso, renderebbero inattendibile l’offerta aggiudicataria, in quanto l’utile di impresa risulterebbe talmente irrisorio, a fronte di una serie di maggiori costi occultati nell’offerta o comunque non adeguatamente giustificati, da far ritenere che l’offerta sia solo virtualmente fornita di utile -mentre ne è strutturalmente e in concreto priva- come tale da considerarsi incongrua e cioè sospetta di essere basata sull’intenzione di trarre lucro dal futuro inadempimento delle obbligazioni contrattuali.
10.1- Il motivo è infondato.
10.2- Premesso che “Incombe su chi voglia denunciare l'anomalia dell'offerta l'onere di allegare, con specifico e dettagliato motivo, quale sia il maggior costo complessivamente da sostenere per l'esecuzione della commessa e quale la sua incidenza sull'utile prospettato” (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 10.8.2020, n.3553, Consiglio di Stato, Sez. V, 25.10.2017 n. 4912; id., 27.9.2017, n. 4527; TAR Lazio, Roma, Sez. I, 20.2.2018, n. 1956; T.A.R. Veneto, Sez. I, 13.2.2020, n. 153) e che per poter contestare il giudizio complessivo di congruità dell'offerta la N. 01330/2020 REG.RIC. ricorrente deve dimostrare non soltanto la mancata giustificazione di talune voci, ma anche l'insostenibilità complessiva dell'offerta (Cons. Stato, sez. III, 14 novembre 2018, n. 6430), nel senso che l'esclusione dalla gara necessita della prova dell'inattendibilità complessiva dell'offerta (Cons. Stato A.P., 29 novembre 2012, n. 36; Sez. V, 26 settembre 2013, n. 4761; 18 agosto 2010, n. 5848; 23 novembre 2010, n. 8148), costituisce principio pacifico in giurisprudenza quello per cui: “Il giudizio sull'anomalia delle offerte presentate in una gara è ampiamente discrezionale ed espressione paradigmatica di discrezionalità tecnica, sindacabile solo in caso di macroscopica illogicità o di erroneità fattuale che rendano palese l'inattendibilità (ovvero l'attendibilità) complessiva dell'offerta. (…)
Anche l'esame delle giustificazioni prodotte dai concorrenti a dimostrazione della non anomalia della propria offerta rientra nella discrezionalità tecnica dell'Amministrazione, con la conseguenza che soltanto in caso di macroscopiche illegittimità, quali errori di valutazione gravi ed evidenti oppure valutazioni abnormi o inficiate da errori di fatto, il giudice di legittimità può intervenire, ferma restando l'impossibilità di sostituire il proprio giudizio a quello dell'Amministrazione” (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 10.2.2020, n.621, Cons. St., Sez. V, 12.9.2018 n. 5332; Consiglio di Stato, Sez. V, 12.9.2019, n. 6161; Cons. St., Sez. V, 12.9.2019, n. 6161; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, n. 4188 del 2019).
10.3- Nel caso controverso, in sede di gara, ed in particolare nell’ambito dell’integrazione degli elementi giustificativi dell’offerta, l’odierna controinteressata ha fornito analitici chiarimenti in ordine alla compatibilità dei costi con la serietà della propria offerta. Detti elementi, attinenti all’utilizzo di materiale biodegradabile, alle derrate alimentari e all’utilizzo del centro di cottura alternativo e deposito, a loro volta sono stati ritenuti plausibili e congrui dall’amministrazione.
10.4- Stanti così le cose, parte ricorrente, nel contestare la serietà dell’offerta, avrebbe dovuto fornire elementi pregnanti, quantunque a livello indiziario ma comunque idonei a rendere conto e ragione dell’inattendibilità tecnica di quanto N. 01330/2020 REG.RIC. giustificato dall’aggiudicataria in sede di gara e/o dell’erroneità tecnica del giudizio dell’amministrazione, elementi che, invece, non si rinvengono nel ricorso, se non in termini generici ed ipotetici.
11- Per quanto sopra, il ricorso va rigettato.
12- Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in favore della C.S.F. Costruzioni e Servizi costituita, stante la mancata costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata.
P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la Top Multiservice Scarl alle spese di lite in favore della C.S.F. Costruzioni e servizi s.r.l., che liquida in complessivi euro 1.500,00, oltre rimborso forfettario spese legali, IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2020 con l'intervento dei magistrati: Giancarlo Pennetti, Presidente Francesco Tallaro, Primo Referendario Domenico Gaglioti, Referendario, Estensore