La notizia è di qualche giorno fa, anche se non è stata diffusa alla stampa, la Capitaneria di Porto di Amantea ha sequestrato due rinomati lidi, di recente costruzione, in agro di Amantea, e pare che agli stessi proprietari degli stabilimenti balneari siano state notificate salate contravvenzioni.
Da quanto è dato sapere pare che i due lidi non avessero una autorizzazione annuale, ma semestrale, ne diviene di fatto che gli stessi a fine estate avrebbero dovuto smontare tutti i prefabbricati esistenti lasciando l’arenile allo stato naturale.
In altre parole, le due strutture, prettamente estive, oggetto del sequestro, avevano ricevuto il sostanziale parere favorevole della Soprintendenza e l'assenso edilizio del Comune di Amantea a montare lo stabilimento balneare, purché solo per un semestre all’anno, anche se pare che altri lidi, anche di minore metratura, siano stati autorizzati alla annualità, probabilmente diversi anni fa, ed inoltre gli stessi proprietari dei lidi sequestrati pare abbiano più volte richiesto la medesima annualità.
Non conosciamo i percorsi argomentativi e logico giuridici per cui la semestralità dell'installazione era corretta, mentre, non era ammissibile il mantenimento annuale, pare che si era dovuto occupare del provvedimento di diniego di autorizzazione paesaggistica il Comune di Amantea in ordine al permesso di costruire inoltrato dagli stabilimenti balneari per il mantenimento delle stesse per l'intero anno solare.
Per il nostro Comune e per la Capitaneria di Porto deve ritenersi che, laddove gli Enti competenti intendano determinarsi in tal senso, occorre che la irremovibilità dello stabilimento sia supportata da specifiche ragioni di protezione dell'ambiente diverse ed ulteriori rispetto a quelle ritenute compatibili con l'esistenza dell'impianto nel periodo balneare.
La Soprintendenza da quello che sappiamo è tenuta a dar buona contezza, certo fin dalla originaria autorizzazione paesaggistica, per far constare la consustanzialità della temporaneità delle strutture balneari rispetto alla fruizione collettiva del paesaggio e, a più forte ragione, quando si tratta del mantenimento per tutto l'anno delle strutture stesse, delle ragioni specifiche in ordine alla contrarietà della permanenza dello stabilimento coi valori del paesaggio e dell'ambiente costiero, sottesi al vincolo.
Nel momento in cui la normativa comunale e regionale ammette la facoltà dei concessionari di mantenere strutture fino a copertura dell'intero anno solare, pur con caratteristiche di precarietà funzionale, è evidente che la valutazione di compatibilità fra la permanenza annuale e le ragioni di fruizione sono state operate a monte dal legislatore regionale.
In tal senso, solo circostanze del tutto eccezionali possono motivare un diverso e più restrittivo orientamento rispetto a quanto domandato dal balneare interessato e quanto, di regola, concedibile secondo la normativa regionale.
Ne consegue che il tempo massimo di permanenza delle strutture è quello enunciato dalle normative regionali e alimenta una posizione di interesse legittimo degli eventuali interessati, al punto da determinare una potenziale compressione dello stesso solo in caso di superiore e impellenti ragioni di interesse pubblico, diverse dalla mera questione di compatibilità con le permanenti ragioni di fruizione del paesaggio.
Restiamo in attesa comunque di conoscere tutte le motivazioni a favore e contro il sequestro delle strutture, ci auguriamo, dato anche la bellezza delle stesse strutture, che la situazione possa presto definirsi favorevolmente per le parti.