Amantea. Un secondo motivo di ricorso è relativo alla violazione dell’articolo 12 del solito regolamento comunale per i concorsi.
Tale articolo prescrive che nella seduta dell’insediamento, il presidente, ogni altro componente ed il segretario della commissione, presa visione dell’elenco dei candidati, debbano dichiarare di non avere con i candidati stessi condizioni di incompatibilità ,quali sono per esempio i rapporti di parentela od affinità entro il 4° grado.
Ove, infatti, venisse riscontrata tale incompatibilità anche con uno soltanto dei candidati, questa incompatibilità deve essere rimossa e quasi sempre la rimozione avviene con la rinuncia all’incarico del componente incompatibile.
Sempre, l’art 12 stabilisce che solo dopo tale verifica e dichiarazione si può procedere alle operazioni successive, quali la verifica delle domande e dei documenti, dichiarando l’ammissione o la non ammissione dei candidati stessi.
Orbene, secondo il ricorrente, questa verifica della incompatibilità, peraltro obbligatoria, non è avvenuta e pur tuttavia la commissione è andata avanti ed ha proceduto alla determinazione dei criteri di valutazione dei titoli e delle prove.
Ma non basta, continua il ricorso, neanche nella seconda seduta la commissione ha proceduto a dichiarare la inesistenza di incompatibilità ed ha iniziato la verifica delle domande e relativi documenti.
Però alla quarta seduta il segretario dr Luigi Piro ha dichiarato di rinunciare all’incarico e la seduta è stata sospesa.
La dichiarazione di inesistenza di incompatibilità da parte di tutta la commissione è stata fatta solo nella quinta seduta, dopo la sostituzione del segretario Piro con il dr Gianmichele Bosco, e nella stessa seduta si è completata la verifica delle domande e dei documenti
Secondo il ricorrente il comportamento della commissione è palesemente viziato.
Avendo omesso la commissione un adempimento preliminare obbligatorio, la occasione della sostituzione del segretario avrebbe dovuto indurre la ripetizione delle operazioni concorsuali al fine di eliminare ogni dubbio sulla legittimità comportamentale della stessa.
Si segnala il fatto che il segretario poi dimessosi non ha mai proceduto alla necessaria dichiarazione di inesistenza di incompatibilità e che per tale mancanza il TAR non può non dichiarare la nullità degli atti compiuti fino alla quarta seduta successivamente alla quale venne sostituito il segretario
Se vero quanto dichiarato dal ricorrente, mancherebbe la dichiarazione di incompatibilità del segretario dimessosi e, pertanto, tutti gli atti dallo stesso compiuti sono nulli. Né la sostituzione con altra persona e la dichiarazione di quest’ultimo valendo essa solo per gli atti dallo stesso compiuti, possono sanare gli atti da altri posti in essere.
E questo indipendentemente dalla sussistenza o meno della incompatibilità.
Ora ad una osservazione a distanza sembra inverosimile tale comportamento , in particolare per persone che sono state scelte per la loro altissima qualificazione ed esperienza.
Quale sarebbe questa qualificazione ed esperienza se saranno ritenute ricadenti le condizioni esposte nel ricorso e dichiarato nullo il concorso?
E chi pagherà i danni ai vincitori che si potrebbero vedere senza più riconosciuto il sacrosanto diritto al posto qualora il TAR annullasse il concorso?
Un bel guazzabuglio. Un momento difficile che viene demandato al TAR Calabria.
Ma non finiscono certamente qui le ragioni del ricorso.
….continua domani…..