Strana avventura quella capitata nelle scorse ore al sindaco di Locri, Giovanni Calabrese che, dopo aver risposto alla segnalazione di un cittadino per un randagio in evidenti pessime condizioni di salute, si è visto arrivare in Comune una fattura salatissima dal veterinario.
Riportiamo di seguito le considerazioni che il primo cittadino ha fatto sulla pagina Facebook.
“642 (seicentoquarantadue) euro per curare un cane in una clinica privata!!!!!
Questo è l'importo della fattura che è pervenuta questa mattina al Comune di Locri da parte di una clinica veterinaria del territorio.
L'altra notte, a seguito dell'intervento dei Carabinieri e del sevizio veterinario dell'Asp, mi veniva comunicato che era stato rinvenuto un "cane moribondo" in contrada Moschetta, per il quale veniva diagnosticata "sindrome da avvelenamento" e che in mancanza di strutture pubbliche l'avrebbero portato, per essere curato, in una struttura privata di un comune vicino Locri.
Oggi l'amara e spiacevole sorpresa.
Massimo rispetto per la vita degli animali, ma tutto ciò mi sembra estremamente esagerato.
Anche questo devono affrontare i poveri e disperati amministratori di squattrinati enti locali.”
Ndr Egregio sig sindaco, ove la competenza nel caso appartenga al comune provi ad avvalersi dei fondi di cui all’art 8 della legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo) .(1)ed ove possibile l’imposta annuale di cui all’art 6 della stessa legge(2), ed ancora quota delle sanzioni di cui all’art 5 delle legge in parola(3)
Mi permetto di ricordarle la competenza dei comuni in materia di randagismo.
(1)Art. 8. Istituzione del fondo per l'attuazione della legge
1. A partire dall'esercizio finanziario 1991 e' istituito presso il Ministero della sanita' un fondo per l'attuazione della presente legge, la cui dotazione e' determinata in lire 1 miliardo per il 1991 e in lire 2 miliardi a decorrere dal 1992.
2. Il Ministro della sanita', con proprio decreto, ripartisce annualmente tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano le disponibilita' del fondo di cui al comma 1. I criteri per la ripartizione sono determinati con decreto del Ministro della sanita' adottato di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
(2) Art. 6. I m p o s t e 1. Tutti i possessori di cani sono tenuti al pagamento di un'imposta comunale annuale di lire venticinquemila
(5) Art. 5. S a n z i o n i