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Problemi al porto. Il Tar boccia l’aggiudicazione definitiva alla società coop. sociale Gente di Mare.

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Il comune di Amantea con determinazione del 17 aprile 2019, n. 74, ha aggiudicato definitivamente alla società coop. sociale Gente di Mare l’appalto avente ad oggetto: “gestione di alcuni servizi portuali nel porto turistico di Amantea – Periodo Aprile 2019 – Marzo 2020”;

La Mercatore S.r.l. Gestione Porti Turistici, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Spataro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia ha proposto ricorso numero di registro generale 800 del 2019, per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della riferita determinazione del Comune di Amantea , nonché di tutti gli atti, provvedimenti e verbali di gara, ivi compresi:

-verbale di gara n.1 dell’11 marzo 2019; verbale di gara del 18 marzo 2019; verbale del 27 marzo 2019;

- verbali e tabelle di valutazione delle offerte tecniche;

-avviso datato 26 gennaio 2018; determinazione n. 49 del 11 marzo 2019;

-nota del responsabile unico del procedimento del 19 marzo 2018, prot. 4048;

-di ogni altro atto anteriore, preordinato, connesso e conseguenziale, ivi compresi l’eventuale contratto d’appalto frattanto eventualmente sottoscritto con la società controinteressata;

nonché per la condanna dell’amministrazione resistente ad aggiudicare, previa esclusione della società controinteressata, la gara d’appalto alla Mercatore S.r.l. Gestione Porti Turistici che si dichiara all’uopo disponibile a stipulare il contratto ovvero a subentrare in esso nonché ad eseguire l’appalto;

con condanna inoltre al risarcimento per equivalente pecuniario in relazione alla parte di appalto già eventualmente eseguita dalla società controinteressata; ovvero - in subordine rispetto alla richiesta di subentro nel contratto - per la condanna al risarcimento per equivalente pecuniario.

Ed il TAR Calabria sezione di Catanzaro sezione prima con propria ordinanza n 220 del 5.6.2019 ha accolto il ricorso condannando il comune

Questa la sentenza pubblicato il 05/06/2019

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 800 del 2019, proposto da

Mercatore S.r.l. Gestione Porti Turistici, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Spataro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro Centrale Unica di Committenza - Costa Tirrenica, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;

Comune di Amantea, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Gregorio Barba, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Gente di Mare Società cooperativa sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Siberia Politano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia,

1) della determinazione del Comune di Amantea del 17 aprile 2019, n. 74, di aggiudicazione definitiva alla società coop. sociale Gente di Mare dell’appalto avente ad oggetto: “gestione di alcuni servizi portuali nel porto turistico di Amantea – Periodo Aprile 2019 – Marzo 2020”;

2) di tutti gli atti, provvedimenti e verbali di gara, ivi compresi: verbale di gara n.1 dell’11 marzo 2019; verbale di gara del 18 marzo 2019; verbale del 27 marzo 2019; verbali e tabelle di valutazione delle offerte tecniche; avviso datato 26 gennaio 2018; determinazione n. 49 del 11 marzo 2019; determinazione del Comune di Perito del 28 marzo 2019, n. 64; nota del responsabile unico del procedimento del 19 marzo 2018, prot. 4048;

3) di ogni altro atto anteriore, preordinato, connesso e conseguenziale, ivi compresi l’eventuale contratto d’appalto frattanto eventualmente sottoscritto con la società controinteressata;

nonché per la condanna dell’amministrazione resistente ad aggiudicare, previa esclusione della società controinteressata, la gara d’appalto alla Mercatore S.r.l. Gestione Porti Turistici che si dichiara all’uopo disponibile a stipulare il contratto ovvero a subentrare in esso nonché ad eseguire l’appalto;

con condanna inoltre al risarcimento per equivalente pecuniario in relazione alla parte di appalto già eventualmente eseguita dalla società controinteressata; ovvero - in subordine rispetto alla richiesta di subentro nel contratto - per la condanna al risarcimento per equivalente pecuniario.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Amantea e di Gente di Mare Società Cooperativa Sociale;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 c.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2019 il dott. Francesco Tallaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che l'elencazione dei gravi illeciti professionali rilevanti contenuta nell’art. 80, comma 5, lett. c) f.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, è meramente esemplificativa e non esclude che la stazione appaltante possa dare rilevo ad elementi gravi suscettibili di minare sulla integrità e/o affidabilità del concorrente in rapporto allo specifico contratto; pertanto, anche il rinvio a giudizio per fatti di grave rilevanza penale, ancorché non espressamente contemplato quale causa di esclusione dalle norme che regolano la aggiudicazione degli appalti pubblici, può astrattamente incidere sulla moralità professionale dell'impresa con conseguente legittimità di un provvedimento di esclusione che previa adeguata motivazione ne abbia vagliato l'incidenza negativa sulla moralità professionale; alla luce di tali premesse deve essere affermata la sussistenza di un obbligo della impresa di dichiarare la sottoposizione a giudizio penale per un reato sicuramente attinente allo specifico settore dei contratti pubblici (come la tentata turbativa degli incanti) trattandosi di circostanza rilevante sul giudizio di ammissione anche se non idonea a determinare in via automatica l'esclusione (cfr. Tar Toscana, sez. I, 9 gennaio 2019, n. 53; cfr. anche Cons. Stato, Sez. III, 5 settembre 2017, n. 4192);

Ritenuto, pertanto, che l’omessa dichiarazione debba comportare l’esclusione del concorrente, indipendentemente dalla conoscenza che aliunde l’amministrazione abbia avuto della vicenda;

Ritenuto, alla stregua di tale principio, che vi sia fumus di fondatezza del ricorso e che, come evidenziato nel decreto cautelare monocratico, sussista altresì un pericolo di danno grave e irreparabile;

Ritenuto, pertanto, che l’istanza di tutela cautelare debba trovare accoglimento, con compensazione delle spese della fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) accoglie l’istanza cautelare e, per l’effetto, sospende l’efficacia dei provvedimenti impugnati.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2019 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Salamone, Presidente

Francesco Tallaro, Primo Referendario, Estensore

Francesca Goggiamani, Referendario

Francesco Tallaro                                                      Vincenzo Salamone

Redazione TirrenoNews

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