L’articolo 227 del Testo Unico Ordinamento Enti Locali 267/2000, nel suo comma 1 dispone che “La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio”.
Ed il secondo comma dello stesso articolo dispone che “Il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare dell'ente entro il 30 aprile dell'anno successivo, tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione.
La proposta è messa a disposizione dei componenti dell'organo consiliare prima dell'inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro un termine, non inferiore a venti giorni, stabilito dal regolamento.
Il rendiconto deliberato è inviato all'organo regionale di controllo ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 133”.
Ed ancora il successivo comma 2-bis dispone che “ In caso di mancata approvazione del rendiconto di gestione entro il termine del 30 aprile dell'anno successivo, si applica la procedura prevista dal comma 2 dell'articolo 141.
Ora questo articolo “ Scioglimento e sospensione dei consigli comunali e provinciali” nel suo comma 2 stabilisce che “…trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, l'organo regionale di controllo nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio.
In tal caso e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, l'organo regionale di controllo assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente”.
A seguito della mancata approvazione del rendiconto di gestione per l’anno 2016, il Prefetto di Cosenza Gianfranco Tomao ha diffidato 69 Comuni della provincia ad adottare il documento contabile.
Decorso infruttuosamente il termine previsto nell’atto di diffida si potrebbe concretizzare la necessità di esercitare i poteri sostitutivi e avviare il procedimento per lo scioglimento dell’Organo consiliare