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AMANTEA. Parliamo di Turismo e di Pro Loco

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Iniziamo dalla Legge Regionale calabra 5 aprile 2008, n. 8 avente a titolo “ Riordino dell'organizzazione turistica regionale”ed il cui articolo 15 “Pro loco” dispone che

 

1. La Regione, nel quadro della valorizzazione turistica e culturale della Calabria, riconosce alle associazioni Pro-Loco, basate sul volontariato, il ruolo di strumenti di base per la tutela dei valori naturali, artistici e culturali delle località ove sorgono e di promozione dell'attività turistica e culturale, che si estrinseca in:

a) iniziative rivolte a favorire la valorizzazione turistica, culturale e di salvaguardia del patrimonio storico culturale, folcloristico e ambiente della località;

b) iniziative rivolte ad attrarre il movimento turistico verso la località e a migliorare le condizioni generali di soggiorno;

c) iniziative idonee a favorire, attraverso la partecipazione popolare, il raggiungimento degli obiettivi sociali del turismo;

d) attività di assistenza e informazione turistica; e) attività ricreative.

2. Le Province, con regolamento da approvarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, trascorsi infruttuosamente i quali il Dipartimento Turismo attiverà, previa diffida, i poteri sostitutivi con oneri a carico delle Amministrazioni inadempienti, definiscono:

a) le modalità e i limiti di costituzione delle Pro-Loco, localizzate nei territori compresi nel Sistema Turistico Locale, che deve avvenire per atto pubblico;

b) lo schema-tipo di statuto che disciplina, tra l'altro, i sistemi di elezione degli organi;

c) le procedure per la iscrizione all'albo di cui al successivo articolo 16, le cause che possono determinare la cancellazione e/o la estinzione, nel qual caso il patrimonio è devoluto alla Provincia;

d) le modalità per la richiesta, concessione, erogazione, rendicontazione e revoca dei contributi;

e) l'esercizio delle funzioni ispettive per la vigilanza, il controllo delle attività, anche ai fini di provvedimenti di commissariamento degli Organi nei casi di violazioni normative e contabili.

3. La Regione assicura la ripartizione delle risorse disponibili tra le Province sulla base della media dei contributi concessi alle associazioni Pro-Loco di ogni ambito provinciale nel triennio 2004 - 2006, che viene assunto quale dato storico.

4. La Regione riconosce, infine, l'Unione Nazionale Pro-Loco d'Italia (UNPLI), e le sue attività.

Il successivo articolo 16 Albo provinciale stabilisce che : Le Associazioni Pro-Loco, riconosciute ai sensi del regolamento di cui all'articolo precedente, formano l'Albo Provinciale che, a cura delle Province, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, fermo restando che fino all'approvazione del citato regolamento valgono le norme attualmente in vigore.

Questo,. invece, è quanto dispone il Regolamento provinciale delle associazioni Pro Loco.

Articolo 1 Modalità e limiti per la costituzione delle Pro Loco localizzate nei territori compresi” nel sistema turistico locale.

a) l’Associazione deve essere costituita con atto pubblico o privato registrato;

b) ogni Comune potrà avere una sola Pro Loco iscritta all’Albo Provinciale e che esercita la sua competenza nei limiti del territorio;

c)   il   territorio   del   Comune   in   cui   opera   l’associazione   Pro   Loco   deve   possedere caratteristiche storiche, artistiche, archeologiche, folkloristiche, climatiche, paesaggistiche, di artigianato tipico atte a promuovere la sua valorizzazione;

d) le Associazioni Pro Loco regolarmente iscritte all’Albo Provinciale devono presentare all’Assessorato   al   Turismo   competente,   entro   il   1° MARZO   di   ogni   anno   idonea documentazione comprovante l’attività svolta, al fine di consentire le opportune verifiche;

e) la località dove viene istituita la Pro Loco deve essere caratterizzata da un’offerta integrata dei beni culturali, ambientali e di attrazione turistica, comprensiva dei prodotti tipici dell’agricoltura e dell’artigianato;

f) l’iscrizione all’Albo costituisce presupposto per:- la fruizione dei contributi previsti dalle vigenti disposizioni;- l’utilizzo della denominazione “Pro Loco”;

Il regolamento elenca i seguenti scopi delle Pro Loco:

1. iniziative rivolte a favorire la valorizzazione turistica, culturale e di salvaguardia del patrimonio storico culturale, folkloristico e ambientale della località;

2. iniziative rivolte ad attrarre il movimento turistico verso la località e a migliorare le condizioni generali di soggiorno;

3. iniziative idonee a favorire, attraverso la partecipazione popolare, il raggiungimento degli obiettivi sociali del turismo;

4. attività di assistenza ed informazione turistica;

5. attività ricreative e di spettacolo;

6. attività di socialità civica.

Le Pro Loco possono ottenere contributi ordinari ai sensi dell’art 4 del regolamento provinciale : “Per l’ottenimento del contributo ordinario, le Associazioni Pro Loco iscritte all’Albo Provinciale sono tenute a presentare entro il 1° Marzo di ciascun anno all’Assessorato al Turismo della Provincia di Cosenza, apposita istanza corredata dal programma di attività e dalle previsioni di spesa;

i contributi possono essere concessi ed erogati dall’Assessorato al Turismo della Provincia di Cosenza, nel limite delle risorse assegnate dalla Regione Calabria, previa verifica della regolarità della documentazione prodotta a corredo dell’istanza, che deve contenere:

a) relazione sull’attività oggetto di richiesta di finanziamento con apposita documentazione comprovante lo svolgimento delle stesse;

b) elencazione delle spese sostenute e certificate dalla firma del presidente della Pro Loco e dal Presidente del Collegio Sindacale”.

Ogni Pro Loco deve avere uno Statuto che prevede la   partecipazione   di   diritto   nell’organismo   cui è   demandata   l’amministrazione dell’Associazione del   Sindaco   o   un   suo   delegato   e di un rappresentante   designato dall’Assessorato al Turismo della Provincia, con voto consultivo, ed inoltre ;l’obbligo di devolvere, in caso di cancellazione dall’Albo delle Associazioni Pro Loco e/o di estinzione per cause di cui all’art 2, il patrimonio al Comune, che lo destinerà per le finalità di cui alla legge n° 383/2000.

Infine le funzioni ispettive per la vigilanza , il controllo delle attività delle Pro Loco, anche ai fini di provvedimenti di commissariamento degli Organi, nei casi di violazioni normative e contabili competono all’Assessorato al Turismo della Provincia di Cosenza, ai sensi dell'art. 15, comma 2, lettera e) Legge Reg.le 8/08.

Il Commissariamento è disposto d'ufficio con Determina del Dirigente del Settore in caso di:

a) irregolarità contabile o amministrativa, denunciate in sede ispettiva;

b) malfunzionamento dell'Associazione;

c) in caso di inattività del Consiglio di amministrazione;

d) in caso di non perseguimento degli scopi istituzionali ricompresi nelle finalità del presente Regolamento.

Redazione TirrenoNews

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