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Quali sono gli effetti della Direttiva Mifid II sui costi degli investimenti?

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finanzaA più di un anno dall’entrata in vigore della direttiva Mifid II quali sono stati gli effetti sui costi e sugli oneri connessi agli investimenti?

A fornire una risposta olistica sulla chiarezza delle condizioni economiche legate al mondo degli investimenti è il report di ricerca elaborato da School of Management del Politecnico di Milano e da Moneyfarm. La principale finalità dello studio è stato quello di analizzare in ottica comparata la reportistica ex ante ed ex post prodotta da venti più importanti intermediari finanziari operanti in Italia, focalizzati su una clientela retail e istituzionale.

Con l’entrata in vigore della Direttiva MiFID II, le imprese di investimento sono tenute a sottoporre ai clienti un prospetto delle condizioni economiche applicate (commissioni di gestione, di deposito, di consulenza ed ogni altro onere economico), che gravano sulla performance per l’investitore.

All’apertura della relazione gli intermediari finanziari sono tenuti a consegnare ex ante ai clienti/risparmiatori l’informativa ed ex post il report di fine periodo. A fine primo semestre del corrente anno sono risultate moltissime le imprese di investimento che non avevano provveduto alla reportistica.

Per richiamare l’attenzione degli stessi intermediari sugli obblighi normativi, la Consob ha sentito l’esigenza di argomentare sugli obblighi cogenti e sulla chiarezza e trasparenza dei costi degli investimenti.

La ricerca condotta dalla School of Management del Politecnico di Milano in collaborazione con Moneyfarm ha analizzato in ottica comparata i servizi offerti da oltre venti delle principali imprese di investimento.

I parametri oggetto di valutazione preventiva sono ascrivibili ai seguenti:

  • la modalità di somministrazione dell’informativa a seguito del contatto da parte del potenziale investitore,
  • la disponibilità dell’informativa sul sito web,
  • il contenuto delle informazioni relative ai costi: spese ‘una tantum’, ‘costi per le operazioni’, spese correnti, spese per i ‘servizi accessori’ e commissioni di performance,
  • il formato relativo alla documentazione prodotta,
  • l’indicazione dei costi attraverso situazioni simulazioni di scenario.

Dall’analisi è emerso che solamente il 25% della documentazione relativa alla consulenza finanziaria riporta la totalità delle informazioni raccomandate dalla normativa MiFID II. Le spese correnti e le spese una tantum sono più frequentemente dettagliate, mentre l’informativa relativa ai costi per le operazioni, alle commissioni di performance ed alle spese per i servizi accessori è carente. Gli oneri vengono esplicitati in valore assoluto nel quarantacinque percento dei casi per la consulenza finanziaria e nel 19% per la gestione di portafoglio.

Nel 31% delle istanze relative alla gestione patrimoniale la documentazione è stata consegnata verbalmente, mentre tale percentuale sale al sessanta percento per la consulenza finanziaria.

È emerso che nella maggior parte dei casi è stato necessario recarsi direttamente presso le sedi fisiche per ottenere informazioni relative alle condizioni economiche relative ai servizi offerti. Nonostante sia un obbligo normativo fornire al cliente informazioni relative agli oneri prima di stipulare il contratto, si è manifestata una sorta di difficoltà nell’interpretarli.

In definitiva, dal quadro è emersa la necessità per gli intermediari finanziari di migliorare l’informativa ex ante, di rendere più trasparente le informazioni e valorizzare al contempo le good

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