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Divisione ereditaria: cos'e' e come funziona

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Divisione-EreditariaLa successione ereditaria rappresenta spesso motivo di contenzioso tra i vari soggetti che, a ragione o a torto, reclamano i propri diritti su uno o più beni lasciati in eredità. Un caso particolare è quello in cui l'eredità venga destinata a più persone, ciascuna delle quali diventa coerede, dando così origine alla comunione ereditaria. Uno dei coeredi può chiedere ed ottenere di sciogliere la comunione ereditaria per diventare titolare esclusivo della parte di eredità che gli spetta: tale processo, come spiega il portale specializzato di Avvocato Accanto, prende il nome di divisione ereditaria.

La normativa di riferimento

La divisione ereditaria viene disciplinata dal Codice Civile. Secondo quanto disposto dall'articolo 713, i coeredi hanno sempre la facoltà di richiedere la divisione dell'eredità. In altre parole, tale prerogativa appartiene solo ai soggetti che abbiano già accettato l'eredità. I presupposti necessari alla divisione ereditaria sono: la presenza di una massa ereditaria unica, l'istituzione di coeredi (ossia di più eredi diversi) per quote ideali. Ciò vuol dire che la divisione non è possibile se a ciascun erede è stato destinato un singolo bene specifico.

Nel caso in cui uno o più coeredi non abbiano ancora compiuto la maggiore età, "il testatore può disporre che la divisione non abbia luogo prima che sia trascorso un anno dalla maggiore età dell'ultimo nato". In aggiunta, il testatore può disporre che la divisione dell'eredità non abbia luogo prima che siano trascorsi massimo cinque anni dalla sua morte.

Ad ogni modo, anche in presenza delle disposizioni di cui sopra, l'autorità giudiziaria - come stabilito dal comma 3 dell'articolo 713 del Codice Civile - "qualora gravi circostanze lo richiedano, può, su istanza di uno o più coeredi, consentire che la divisione si effettui senza indugio o dopo un termine minore di quello stabilito dal testatore".

L'articolo 714 ("Godimento separato di parte dei beni") stabilisce che la divisione ereditaria può essere richiesta anche nel caso in cui uno o più coeredi abbiano goduto separatamente di parte dei beni ereditati, a meno che non si sia verificata l'usucapione (definito dall'articolo 1158 del Codice Civile come "la proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni").

L'adempimento della divisione ereditaria

Il Codice Civile annovera anche i casi in cui la divisione ereditaria è possibile solo al verificarsi di determinate condizioni. Se, ad esempio, tra gli aventi diritto alla successione ereditaria, vi è un 'concepito', la divisione non può essere concretizzata prima della nascita dello stesso (articolo 715 del codice).

La divisione non può aver luogo neanche durante "la pendenza di un giudizio sulla filiazione di colui che, in caso di esito favorevole del giudizio, sarebbe chiamato a succedere" né, tanto meno, può verificarsi durante lo svolgimento della procedura per l'ammissione del riconoscimento. Ad ogni modo, l'autorità giudiziaria può comunque autorizzare la divisione ereditaria, a patto di stabilire le opportune misure cautelari, anche nel caso in cui tra gli aventi diritto alla successione vi siano "nascituri non concepiti". Se per questi ultimi non è stata determinata alcuna quota ereditaria, l'autorità giudiziaria può attribuire tutti i beni (o una parte di essi) agli altri coeredi, dovendo, al contempo, disporre "le opportune cautele nell'interesse dei nascituri".

Quando la divisione si concretizza, ciascun erede ottiene la proprietà esclusiva della propria quota ereditaria ma perde i diritti pregressi sulle altre quote per via dell'effetto retroattivo della divisione.

Sospensione della divisione ereditaria

Secondo quanto stabilito dall'articolo 717 del Codice Civile, uno dei coeredi può presentare istanza di sospensione della divisione ereditaria. L'autorità giudiziaria, una volta accolta l'istanza, può sospendere la divisione (di una parte dei beni o dell'intera eredità) per un periodo non superiore a cinque anni "qualora l'immediata sua esecuzione possa recare notevole pregiudizio al patrimonio ereditario".

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