Gli e-commerce rappresentano solo una delle tante tipologie di siti web a cui si può fare riferimento per incrementare i propri affari grazie a Internet. In base al genere di sito, è previsto un trattamento fiscale e contabile particolare: proprio per questo motivo è importante distinguere tra i siti vetrina, i siti pubblicitari e i siti di commercio elettronico propriamente detti. Questi ultimi sono quelli che permettono di svolgere attività di e-commerce e, in particolare, consentono di gestire i pagamenti e gli ordini, oltre alla definizione delle modalità di consegna.
I siti vetrina e i siti pubblicitari
I siti vetrina si caratterizzano per una funzione di carattere informativo, dal momento che il loro scopo è quello di far conoscere l'attività del brand o dell'azienda a cui si riferiscono. Si tratta di siti web tradizionali che, in un certo senso, operano come delle brochure online, grazie alle pagine in cui vengono illustrati i servizi e i prodotti offerti, la storia, la mission, e così via. Diverso è il caso dei siti web pubblicitari, che nascono con lo specifico obiettivo di far conoscere i servizi e i beni che l'impresa propone alla clientela. Ciò comporta la presenza di uno o più cataloghi online, ma anche la segnalazione delle promozioni e delle offerte commerciali in corso. Con un sito pubblicitario, tuttavia, non si può compiere attività di commercio elettronico, il che vuol dire che per fare acquisti è necessario entrare in diretto contatto con l'azienda.
Le norme che regolano il settore
Come si è detto, l'inquadramento fiscale e civilistico varia in base al tipo di sito. Va detto, per altro, che i principi contabili nazionali e le norme civilistiche non presentano disposizioni ad hoc in relazione alla contabilizzazione né per ciò che concerne l'iscrizione in bilancio delle spese che sono state affrontate per realizzare un sito web. Al tempo stesso, nella normativa fiscale non c'è traccia di norme che riguardino la deducibilità dei costi.
Come agire dal punto di vista fiscale
La dottrina considera, per i siti web vetrina, che i costi sostenuti per la loro realizzazione vadano assimilati alle spese di rappresentanza, e pertanto debbano essere contabilizzati nella voce del conto economico relativa ai costi per servizi. Queste spese, di conseguenza, possono essere dedotte nel periodo di imposta in cui sono state sostenute, a condizione che soddisfino i requisiti di congruità e di inerenza, secondo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 108 del Tuir.
Le spese sostenute per realizzare un sito pubblicitario
Non ci sono dubbi, invece, per ciò che concerne le spese che vengono affrontate per la realizzazione di un sito web pubblicitario: molto semplicemente esse vengono assimilate alle spese di pubblicità. I costi di pubblicità, per altro, possono essere capitalizzati in presenza di specifiche condizioni: è necessario che non abbiano carattere ricorrente ma eccezionale (in caso contrario non possono essere iscritte nell'attivo patrimoniale). Inoltre, è richiesto il consenso del collegio sindacale, sempre ammesso che esista questo organo. In tale circostanza si possono riportare le spese affrontate nell'attivo dello Stato patrimoniale tra i costi di impianto e di ampliamento.
Come realizzare un sito web per promuovere il proprio business
Qualunque sia il tipo di sito Internet che si abbia in mente di realizzare per incrementare gli affari, con l'aiuto di netsystem srl e della soluzione che l'azienda mette a disposizione (Multi Web Negozi) si ha la certezza di riuscire a raggiungere i propri obiettivi. Ciò è possibile in virtù di un software gestionale per e-commerce che consente di collegare i negozi che si gestiscono ad Amazon e a eBay.