L’art 633 del CP tratta del reato di invasione di terreni ed edifici
Recita l’articolo 633 del CP che “ Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni o con la multa da lire duecentomila a due milioni”
La Magistratura penale ( tra l’altro vedi Cassazione penale , sezione II, nella sentenza del 27 giugno 2007, n. 35580) nei suoi vari gradi è orientata a ritenere insussistente il reato penale laddove la occupazione discenda da un evidente stato di necessità(“sussiste lo stato di necessità qualora una persona, priva di una abitazione, indigente e con prole, si immetta abusivamente in una casa dello Iacp, dovendo il diritto all'abitazione essere compreso, ex art. 2 Cost., tra i diritti primari ed insopprimibili d'ogni persona. Pertanto non è punibile il soggetto che, nelle condizioni di estrema indigenza, si istalli abusivamente in un alloggio dell'edilizia popolare”). A fronte di siffatto orientamento sono cresciute abnormemente le occupazioni abusive di alloggi. Da qui il recente Decreto-legge del 28 marzo 2014 n. 47 convertito con la legge 23 maggio 2014, n. 80, entrato in vigore dal 29 marzo 2014 il cui articolo 5 tratta di “ Lotta all'occupazione abusiva di immobili” disponendo che “1. Chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non puo' chiedere la residenza ne' l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge. (( A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli atti aventi ad oggetto l'allacciamento dei servizi di energia elettrica, di gas, di servizi idrici e della telefonia fissa, nelle forme della stipulazione, della volturazione, del rinnovo, sono nulli, e pertanto non possono essere stipulati o comunque adottati, qualora non riportino i dati identificativi del richiedente e il titolo che attesti la proprieta', il regolare possesso o la regolare detenzione dell'unita' immobiliare in favore della quale si richiede l'allacciamento. Al fine di consentire ai soggetti somministranti la verifica dei dati dell'utente e il loro inserimento negli atti indicati nel periodo precedente, i richiedenti sono tenuti a consegnare ai soggetti somministranti idonea documentazione relativa al titolo che attesti la proprieta', il regolare possesso o la regolare detenzione dell'unita' immobiliare, in originale o copia autentica, o a rilasciare dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' ai sensi dell'art. 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445)).
1-bis. I soggetti che occupano abusivamente alloggi di edilizia residenziale pubblica non possono partecipare alle procedure di assegnazione di alloggi della medesima natura per i cinque anni successivi alla data di accertamento dell'occupazione abusiva.
1-ter. Sono fatti salvi, fino alla data del 31 dicembre 2015, gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei contratti di locazione registrati ai sensi dell'art. 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. ))
La norma del decreto stronca le occupazioni e toglie potere ai movimenti per la casa imponendo il divieto di allaccio per acqua, luce e gas, utenze che verranno evidentemente sospese per non alimentare l’occupazione abusiva.