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M5S ricorre al Tar per l’IMU di Lamezia e vince. La sentenza. Ora i rimborsi

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Intanto una domanda. Come mai a ricorrere contro i comuni solo gli attivisti e gli aderenti al Meetup mentre tutti i consiglieri di opposizione tacciono silenziosi?

Ai lettori la risposta!

Ora il fatto.

Il Tar Calabria ha giudicato non legittimo l'aumento dell'Imu 2013 di Lamezia terme, giusta sentenza sotto riportata

Il ricorso era stato presentato da aderenti al Movimento 5 Stelle.

Ovvia la soddisfazione dei grillini di Lamezia terme.

Il tar con sentenza 366del 2014 ha annullato la delibera del Consiglio Comunale del 2/12/13 nella quale era stato approvato l'aumento al massimo delle tariffe dell'Imu».

I ricorrenti sostenevano che la delibera del Consiglio fosse stata adottata oltre il termine stabilito dalla legge.

Non solo ma il TAR ha respinto la tesi che sosteneva che il prefetto potesse differire tale termine.

Il Comune , ora, dovrà restituire la cosidetta mini-IMU pagata a gennaio 2014; il Comune dovrà restituire gli aumenti IMU pagati a dicembre 2013 (7 milioni di euro); l'aliquota IMU per il 2013 dovrà essere calcolata con i valori del 2012 e il Comune dovrà restituire l'eccedenza pagata a dicembre 2013; il Comune dovrà rivedere nel suo consuntivo 2013 la previsione di incasso per l'IMU.

Come si metterà ora il comune con le Sezioni Riunite della Corte dei Conti ?.

Ed ecco la sentenza integrale:

N. 00366/2014 REG.PROV.COLL. N. 00016/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso R.G. n. 16 del 2014, proposto da Daniele Vescio, Giuseppe Cerra, Stefano Coratto, Aldo Benincasa, Rita Anna Perri, Maria Teresa Sirianni, Carla Anania, Ivan Barberio, Franca Sinopoli,, rappresentati e difesi dagli avv.ti Giuseppe D' Ippolito, Giuseppe Cerra, Gaetano Catalano, Giulio Calabretta, con domicilio eletto pre sso lo studio dell’avv. Gerolamo Angotti in Catanzaro, via De Riso, n. 7;

contro Comune di Lamezia Terme, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. ti Salvatore Leone, Francesco Carnovale Scalzo, Caterina Flora Restuccia, con

domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Francesco Schifino, in Catanzaro, via Nunzio Nasi, n. 18; U.T.G.

Prefettura di Catanzaro, in persona del Prefetto pro tempore, rappresentata e difesa per

legge dall'Avvocatura, domiciliata in Catanzaro, via G. da Fiore, 34;

Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo Catanzaro, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

della Delibera n.49 del del 2.12.2013 del Consiglio Comunale di Lamezia Terme, approvata nella seduta del 02.12.2013, avente ad oggetto:

Bilancio di Previsione 2013. Determinazione aliquote IMU”,

nella parte in cui, in sede di approvazione del bilancio di previsione 2013 e del bilancio

pluriennale 2013/2015, con relativa relazione previsionale e programmatica, dispone l'incremento dell e aliquote IMU per l'anno 2013.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Lamezia Terme e di U.T.G.

Prefettura di Catanzaro;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, a lla camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2014, il cons. Concetta Anastasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

I ricorrenti, cittadini del Comune di Lamezia Ter me, impugnano l’epigrafata Delibera del Consiglio Comunale di Lamezia Terme n.49 del del 2.12.2013, nella parte in cui, in sede di approvazione del bilancio di previsione 2013 e del bilancio pluriennale 2013/2015, con relativa relazione previsionale e programmatica, ha disposto l'incremento delle aliquote IMU per l'anno 2013.

Deducono illegittimità sotto svariati profili, evidenziando, in particolare, che la precitata Delibera è stata approvata in violazione della normativa di riferimento, in base alla qual

e i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali e le relative tariffe si applicano a decorrere dal 1° gennaio dell’anno di riferimento, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, ma pur sempre entro il termine per l’approvazione del bilancio preventivo.

A sostegno della propria tesi, evidenziano altresì che il Collegio dei Revisori dei Conti, in data 12.12.2013, ha rilevato che “considerato che l’ente ha approvato con la delibera nr. 49 del 2 dicembre 2013 la determinazione delle aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria IMU anno 2013, oltre il termine stabilito dalle norme su citate; ritiene che le aliquote adottate con la Delibera in oggetto non possono avere efficacia con decorrenza 01 gennaio 2013 ”.

La legge 2 7 dicembre 2006, n. 269, in tema di “ Disposizioni per la formazione del Bilancio Annuale e Pluriennale dello Stato (Finanziaria 2007) ”, con l’art. 1, comma 169, ha stabilito:” gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro

competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 ° gennaio del

l’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ”.

L’art. 1, comma 444, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in tema di “Disposizioni per la

formazione del bi lancio annuale e pluriennale dello Stato legge di stabilità 2013”, stabilisce, tra l’altro, che “... per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, nr. 296, l’ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2, pertanto entro il 30 novembre 2013 ”.

L’art. 8, comma 1, del D. L. n. 102 del 31.agosto 2013, convertito con modificazioni in Legge 28.10.2013. nr. 124, dispone che: il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, 267, già differito al 30.09.2013, dell’art. 10, comma 4 quater, lettera b), numero 1), del decreto legge 8 aprile 2013, nr. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, nr. 64, è ulteriormente differito al 30 novembre 2013. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche agli enti in dissesto”.

Nella specie, risulta per tabulas che l’impugnata Delibera è stata approvata in data 2.12.2013 e, quindi, in violazione del termine perentorio del 30 novembre 2013.

Né può condurre a differenti conclusioni il rilievo secondo cui, nella specie, l’approvazione del bilancio sia stata assunta a seguito di intimazione / diffida del Prefetto di Catanzaro, poiché l’ulteriore periodo di venti giorni, assegnato dal Prefetto, riguarda soltanto l’approvazione del bilancio preventivo, quale provvedimento funzionale, in caso di persistenza nell’inadempimento da parte del Comune di Lamezia Terme, allo scioglimento d’imperio (e quant’altro) del CC dell’ente locale medesimo e non incide sul termine finale del 30.11.2013, per l’approvazione da parte degli Enti locali delle aliquote (e quant’altro) concernenti l’imposta municipale propria (IMU) per il 2013, trattandosi di termine prestabilito dal legislatore a pena di decadenza, accompagnato da specifiche prescrizioni sanzionatorie, testualmente comminate per l’ipotesi di inosservanza.

Nella medesima ottica, la delibera della Corte dei Conti nr. 263/2007, in relazione ad analoga fattispecie, ha espressamente stabilito che l’aumento delle tariffe e delle aliquote decise oltre il termine indicato dalle leggi Statali, anche se prorogato a seguito dei termini ulteriori concessi dal Prefetto per la sola l’approvazione del Bilancio di previsione, non hanno valore e, quindi, non possono essere applicate, producendo effetto solo le tariffe dell’anno precedente.

I medesimi principi risultano altresì confermati dalla recente delibera n. 4/2014 della Corte dei Conti di Catanzaro, invocata dai ricorrenti con la memoria depositata in data 3/02/14 (alla stessa allegata) .

Per le suesposte argomentazioni, le censure di parte ricorrente meritano accoglimento e, per l’effetto, l’impugnata delibera va annullata in parte qua, per quanto di interesse.

Nondimeno, la peculiarità della vicenda, tenuto conto delle condizioni notorie di difficoltà

finanziarie del Comune e delle difficoltà interpretative, consiglia di disporre l’integra

le compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente

pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla l’impugnata Delibera in parte qua , per quanto di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2014 con l'intervento dei

magistrati:

Salvatore Schillaci, Presidente

Concetta Anastasi, Consigliere, Estensore

Giuseppina Alessandra Sidoti, Referendario

Redazione TirrenoNews

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