Concluso l’esame in Affari Sociali del Decreto Calabria con diverse modifiche approvate. Approvata la norma “Unità di Crisi Speciale” per effettuare ispezioni straordinarie nelle diverse strutture regionali
Dallo sblocco del turnover alla graduatoria di merito per la scelta dei direttori, dal tetto di spesa del personale che non potrà superare i livelli raggiunti nel 2018, dal blocco dell’esportazione dei farmaci fino alla nuova norma denominata “Unità di Crisi Speciale” inserita nel comma 6 bis dell’articolo 3 del decreto legge Calabria sulla sanità che in Commissione Affari Sociali ha concluso l’esame.
In pratica il Ministero della salute istituisce una vera e propria task force di controllo speciale che avrà il compito di effettuare ispezioni straordinarie presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere e le aziende ospedaliere universitarie che dopo un massimo di 30 giorni dovrà informare i commissari straordinari e quelli ad acta lo stato delle prestazioni e dei servizi per il cittadini con l’assoluta necessità di informare eventuali variazioni dei livelli essenziali di assistenza (LEA)
Questo il testo dell’emendamento 6-bis
“Ai fini dell’adozione dell’atto aziendale di cui al comma 6, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute, con proprio decreto, istituisce un’Unità di crisi speciale per la Regione con il compito di effettuare, entro tre mesi dall’istituzione, visite ispettive straordinarie presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere e le aziende ospedaliere universitarie.
L’Unità di crisi è composta da dirigenti del Ministero della salute e da un numero massimo di cinque esperti nelle discipline chirurgiche, mediche, anatomopatologiche e dei servizi diagnostici.
Entro 30 giorni dalla visita ispettiva di cui al presente comma, l’Unità di crisi trasmette al Commissario straordinario e al Commissario ad acta una relazione sullo stato dell’erogazione delle prestazioni cliniche, con particolare riferimento alla condizione dei servizi, delle dotazioni tecniche e tecnologiche e delle risorse umane, evidenziando gli eventuali scostamenti dagli standard necessari a garantire i livelli essenziali di assistenza (LEA) e gli interventi organizzativi necessari al loro ripristino.
Ai componenti dell’Unità di crisi non appartenenti ai ruoli del Ministero della salute spetta il rimborso delle spese documentate. Per l’attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 50.000 per l’anno 2019, alla cui copertura si provvede ai sensi dell’articolo 14.
Ndr. Sarebbe un bene che oggi i sindaci la sollecitino per iscritto. Se non lo faranno saranno i veri responsabili di una sanità che ad Amantea non funziona