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Campora San Giovanni 2009 - Corso Italia

Vincenzo,minore di 17 anni si toglie la vita.

A Campora San Giovanni si consuma una terribile e triste tragedia che vorremmo non fosse mai accaduta. 

Drinn,drinn. Squilla il cellulare come tante altre volte ogni giorno.

Sto scrivendo l’articolo della S Messa del patrono dei vigili urbani san Sebastiano tenutasi nella chiesa monumentale di San Bernardino

Dall’altro capo del telefono un amico che con voce affranta mi comunica la terribile tragedia avvenuta da poco nella frazione Campora San Giovanni.

Un ragazzo ancora minorenne ha posto fine alla sua giovanissima esistenza.

Un suicidio come scelta .

Un nodo scorsoio ed un gancio al quale appenderlo.

La notizia di un suicidio lascia sempre un senso di smarrimento in chi la riceve e credetemi ancora più, forse, in chi deve scriverne.

Difficile trovare le parole giuste, forse nemmeno esistono, difficile superare il momento di sgomento che ti pervade

Poi la domanda spontanea ed irrinunciabile che ci si pone : Perche?

Perché un ragazzo di 17 -18 anni deve togliersi la vita?

Quali le ragioni? . Ci sovvengono gli psicologi che tra le ragioni riportano Il suicidio per "amore". E poi il suicidio come "vendetta" per non sentirsi amati e considerati. Ed ancora il suicidio come "reazione" ad una situazione che ritiene disperata.

O magari semplicemente un trauma od una forte delusione.

Stentiamo a credere che si possa trattare di un suicidio come scelta "esistenziale" , tipico di chi non riesce a dare più un senso alla propria esistenza, non provano più desiderio od emozione per niente.

Facile capire il dramma per gli affranti i genitori , per i parenti, gli amici, la stessa frazione, e per chiunque anche non conoscendo il ragazzo e la sua famiglia viene a contatto con questa bruttisima notizia

Nessun biglietto a quanto sembra che lasci capire le ragioni occulte di un gesto disperato.

Si chiamava Vincenzo

Uno dei tanti ragazzi del nostro paese.

Una morte quella di Vincenzo che ci impone di interrogarci per capire prima quei malesseri che possono portare a gesti incomprensibili ed inaccettabili

Avvertiamo una sostanziale impotenza ed un forte rammarico per non essere riusciti a dare a Vincenzo ed a quanti altri giovani come lui la necessaria preventiva attenzione

Scusaci Vincenzo.

Scusaci per avere pensato che ti sarebbe bastato una partita di pallone o la futura pista ciclabile.

Scusaci, anzi scusateci tutti voi ragazzi per non porci il problema delle solitudini , dei piccoli e grandi dei silenzi, delle piccole e grandi sofferenze che sono il trait d’union per giovani e meno giovani che non riusciamo a capire ed amare per tempo.

Pubblicato in Campora San Giovanni

Riceviamo e comunichiamo la seguente nota del Consigliere Marcello Socievole:

Quest’ultimo episodio insieme a quelli accaduti nei giorni scorsi impone una accelerazione nell’istituzione sul territorio camporese di un presidio di forze di Polizia

Chiedo all’amministrazione comunale di gravarsi del costo dell’immobile da destinare al presidio per i carabinieri e/0 per agenti di PS che anche in turnazione garantiscano la legge ed assicurino la sicurezza ai 5000 abitanti di Campora SG.

Ho anche chiesto al Comandante della Polizia municipale di Amantea, dr Emilio Caruso, ricevendone ampia e totale assicurazione, di garantire , per iniziare, la assegnazione stabile di almeno 4 unità a 18 ore settimanali dei Vigili Urbani e di dotare gli stessi di un’auto di servizio con la quale garantire il controllo del territorio camporese.

Nella prossima settimana mi recherò da SE il sig Prefetto di Cosenza per incontrarlo e chiederò personalmente qualsiasi sforzo affinchè vicende così gravi non accadano più grazie alla presenza stabile delle Forze dell’ordine

Ndr Sposiamo pienamente la proposta del consigliere Socievole di far assumere al comune il costo del fitto della sede del presidio ricordando che ne avevamo già parlato nel ns precedente articolo.

Pubblicato in Campora San Giovanni

Chiariamo il senso del titolo e nel contempo porgiamo la notizia

Mario Bruno e Raffaele Romano consiglieri dl Consiglio di Frazione di Campora SG con una nota del 16 settembre 2013, protocollo 14693 in pari data, indirizzata al sindaco ff Michele Vadacchino ed al presidente del Consiglio comunale Monica Sabatino , chiedevano che il consiglio comunale venisse indetto “alternativamente” ad Amantea ed a Campora SG, per “consentire a tutti quei cittadini camporesi impossibilitati a spostarsi ad Amantea, di essere partecipi a quella che è l’azione politica verso il nostro territorio”

Sagacemente il presidente del consiglio prof.ssa Monica Sabatino con nota protocollo 18486 del 15 novembre 2013, ha comunicato la sua volontà “a convocare una delle prossime sedute consiliari presso la frazione Campora san Giovanni”, di fatto, accogliendo la richiesta di Bruno e Romano.

Resta qualche problema atteso che la convocazione del consiglio nella frazione è subordinata al fatto che “fra i punti iscritti all’odg” vi siano ” argomentazioni particolarmente interessanti per gli abitanti della frazione( art 4 comma 3 del vigente regolamento del consiglio comunale), una condizione che sembra difficile da verificarsi.

Ed è quello che in fondo temono Bruno e Romano

Ci sarà mai in consiglio dedicato alla frazione?

Tematiche, quali, per esempio, il Piano Strutturale associato, saranno portate all’attenzione dei camporesi?

Sarebbe ben strano che il consiglio comunale di San Pietro in Amantea (poche centinaia di abitanti) discuta del PSA e Campora SG( quasi 5000 abitanti) ne resti escluso.

Da quanto la sollecitazione indirizzata alla presidente di una prima convocazione che sia indicativa della attenzione e dl rispetto della frazione, parte sostanziale ed importante della città

Pubblicato in Campora San Giovanni

Era da molto tempo che la popolosa frazione di Campora San Giovanni contestava quella sorta di abbandono tipica di una frazione rispetto al capoluogo, una contestazione che nasceva e nasce dal fatto che Campora ha, in realtà, le dimensioni medie di uno di comuni calabresi e ben maggiori di tantissimi micro comuni della nostra regione.

Ed era da molto tempo che Campora segnalava la distanza dal capoluogo e la mancanza di servizi di collegamento.

Ed ora la certificazione recata da una delibera di giunta. Parliamo della numero 95 del 26 giugno 2006, una delle poche , invero, che hanno visto la presenza della segretaria (per chi non lo sapesse il comune di Amantea ha una segretaria) d.ssa Mariagrazia Crapella, avente ad oggetto: Ufficio del lavoro. Apertura sportello presso la frazione Campora San Giovanni”.

In sostanza la delibera prende atto :

-che Campora è una frazione popolosa ( 4000 abitanti)

-che Campora dista dal capoluogo 7,00 chilometri;

-che mancano servizi di collegamento per cui i cittadini della frazione per giungere al capoluogo devono usare auto private con aggravio di spese

E da questi elementi la opportunità di aprire nella frazione uno sportello dell’ufficio del lavoro.

Nemmeno il tempo di far parlare il consiglio di frazione che l’amministrazione comunale si avvia sulla strada della autonomia dei servizi nella frazione.

Ora i camporesi attendono altri passi coerenti della civica amministrazione.

Pubblicato in Campora San Giovanni

Campora San Giovanni ( nella foto il Corso) “perde” un assessore( Luciano Cappelli), forse, ma “gira pagina” e muove decisamente verso l’autogoverno: prova ne sia la recente istituzione del Consiglio di frazione.

Ma la vera “chiave di lettura” della voglia di cambiamento della frazione è certamente l’azione di un gruppo di “Amazzoni” e qualche “cavaliere” che hanno portato il comune dinanzi al TAR Calabria per chiedere la conferma dell’autonomia scolastica della frazione e la conferma dell’ IC Longo.

Ed alla fine il TAR dà loro ragione. Ecco la sentenza:

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Antonio Cuglietta, Elia Filice, Daniela Muoio, Maurizio Baldini, Celestino Paradiso, rappresentati e difesi dall'avv. Oreste Morcavallo, con domicilio presso segreteria TAR Catanzaro;

contro Comune di Amantea, rappresentato e difeso dall'avv. Gregorio Barba, con domicilio presso segreteria TAR Catanzaro; Comune di Lago, Regione Calabria, Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Ufficio Scolastico Provinciale di Cosenza; Provincia di Cosenza, rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Pignanelli, con domicilio eletto presso Mariagemma Talerico in Catanzaro, via Schipani, 110; Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distr.le Catanzaro, domiciliata in Catanzaro, via G.Da Fiore, 34;

per l'annullamento della deliberazione del Comune di Amantea n. 240 del 21/10/2011, avente ad oggetto: "Dimensionamento scolastico - proposta di Riorganizzazione Scolastica per gli Istituti Scolastici di Scuola dell'Infanzia, primaria e secondaria di primo grado", con la quale è stato approvato il piano di dimensionamento che prevede n. 1 Istituto Comprensivo "G. Mameli" e n. 1 Istituto Comprensivo "A. Manzoni"; della deliberazione del Comune di Lago n. 82 del 18/11/2011, recante "Dimensionamento scolastico - conferma accorpamento"; della delibera n.31/2011 del Consiglio Provinciale nonchè della deliberazione della Giunta Regionale n.47/2012;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Amantea e di Provincia di Cosenza e di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 maggio 2013 il dott. Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso introduttivo del giudizio i ricorrenti impugnavano rispettivamente la deliberazione di G.C. del Comune di Amantea n.240 del 21.10.2011 e la deliberazione di G.C. del Comune di Lago n.82 del 18.11.2011 con cui i due enti approvavano il piano di dimensionamento prevedendo due soli istituti comprensivi:

1) l’Istituto Comprensivo “Gi.Mameli” che aggrega gli istituti scolastici ricadenti nel Comune di Montano di Lago, con un totale di 781 alunni:

2) l’Istituto Comprensivo “ A Manzoni” derivante dall’accorpamento alla direzione didattica “A.Manzoni “ di Amantea con 522 alunni del preesistente Istituto Comprensivo della Frazione di Campora San Giovanni di Lago.

Si costituivano in giudizio le amministrazioni resistenti chiedendo il rigetto del ricorso.

Con motivi aggiunti ritualmente notificati e depositatati, i ricorrenti impugnavano rispettivamente la delibera n.31/2011 del Consiglio Provinciale avente ad oggetto il “Piano di dimensionamento: programmazione territoriale della rete scolastica e dell’offerta formativa a.s. 2012/2013”; la deliberazione della Giunta Regionale n.47/2012 avente ad oggetto “Piano di Riorganizzazione e Razionalizzazione della rete scolastica e della Programmazione dell’offerta formativa della Regione Calabria a.s. 2012-2013”.

All’udienza pubblica del 10 maggio 2013 la difesa di parti ricorrenti, a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 147/2012, hanno depositato note con cui hanno chiesto con priorità l’esame dell'illegittimità costituzionale sopravvenuta della normativa in base alla quale sono stati adottati i provvedimenti impugnati, chiedendo per questa ragione l'annullamento del piano di ridimensionamento scolastico nella parte attinente gli istituti comprensivi di Amantea e Montano di Lago.

Il Collegio preliminarmente deve esaminare l’eccezione sollevata dal Comune resistente di irricevibilità della impugnazione della Deliberazione del Consiglio Provinciale della Provincia di Cosenza n° 31 del 2/12/2011 in ragione della sua pubblicazione all’Albo Pretorio in data 12/12/2011,laddove invece il ricorso per motivi aggiunti è stato notificato solo in data 11/4/2012, ossia abbondantemente oltre il prescritto termine perentorio di giorni 60 dalla scadenza dei 15 giorni dalla citata pubblicazione con effetto di conoscenza legale e conseguentemente l’inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti anche in riferimento all’impugnazione della Deliberazione della Giunta Regionale n° 47 del 10/2/2012 per mancanza di interesse a ricorrere.

L’eccezione è infondata.

La deliberazione del Consiglio Provinciale è oggettivamente un atto infraprocedimentale in quanto si inserisce in un procedimento a formazione progressiva che prende impulso dalle delibere dei Comuni e si conclude con la delibera della Regione.

Gli atti infraprocedimentali sono assoggettati all’immediata impugnazione sono qualora provochino un arresto procedimentale. Di arresto procedimentale può parlarsi ove ci si trovi dinanzi a fattispecie endoprocedimentali sostanzialmente provvedimentali, ossia preclusive delle aspirazioni dell'istante o comunque di uno sviluppo diverso e per esso maggiormente favorevole: è il caso, ad es., delle clausole escludenti, o delle statuizioni terminative di fasi del procedimento destinato a concludersi con provvedimenti favorevoli a terzi (cfr. Cons. di Stato, Ad. plen., 10 luglio 1986, n. 8; da ultimo Ad.Plen. 28 gennaio 2012, n. 1). Esse onerano il destinatario del tempestivo esperimento dell'azione di annullamento, pena la decadenza (in tale senso Cons. Stato, sez. IV, 09 maggio 2013, n. 2511).

Non vi è dubbio che la delibera provinciale non è preclusiva di ulteriori sviluppi favorevoli ai ricorrenti in quanto la L.R. Calabria n.34/2002 all’art.139 prevede che la Regione, entro 60 giorni dal ricevimento dei piani provinciali, può esprimere rilievi in merito alla loro coerenza con gli indirizzi formulati dalla Regione o con le risorse disponibili e assegnate; le Province possono controdedurre a tali rilievi entro trenta giorni dal loro ricevimento ed adeguano i piani provinciali qualora non abbiano controdedotto entro detto termine ed, in ogni caso, ai rilievi definitivi della Regione.

L’eccezione, pertanto, deve essere rigettata.

Il Comune di Amantea eccepisce, altresì, il difetto di legittimazione attiva di tutti gli odierni ricorrenti (docenti degli istituti e genitori di alunni) i quali non avrebberodimostrato nè i rispettivi status soggettivi asseritamente legittimanti alla proposizione del gravame, nè la sussistenza di un loro interesse giuridico concretamente ed effettivamente pregiudicato.

L’eccezione è infondata.

Il Consiglio di Stato, sez. V, con la sentenza 11 gennaio 2013, n. 110, che questo Collegio condivide, ha avuto modo di precisare che “Gli atti di fusione, scissione o soppressione degli istituti scolastici sono espressioni della potestà autoorganizzatoria dell’Amministrazione, capaci pertanto di esplicare sul piano fattuale effetti sia sugli alunni, quali diretti fruitori del servizio scolastico, sia sui soggetti (personale docente e non docente) che opera nell’ambito della scuola; sussiste pertanto la legittimazione di detti soggetti ad impugnare i predetti atti ogni qualvolta se ne prospetti l’incidenza sulla qualità del servizio in relazione ai requisiti di dimensione ottimale dell’istituto in base a prestabiliti parametri normativi fatti propri dagli atti di indirizzo a livello locale (alla stregua del principio, in riforma della sentenza di primo grado che aveva dichiarato inammissibile il ricorso, è stata riconosciuta la legittimazione attiva dei ricorrenti, nello loro qualità di genitori di alunni frequentanti le scuole oggetto di accorpamento, di impugnare gli atti di dimensionamento scolastico)”.

Nel merito, il gravame è fondato e va accolto sulla scorta degli effetti che la sentenza n.147/2012 della Corte Costituzionale ha prodotto dichiarando l’illegittimità costituzionale dell'articolo 19, comma 4, del d.l. n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011 (a norma del quale "Per garantire un processo di continuita' didattica nell'ambito dello stesso ciclo di istruzione, a decorrere dall'anno scolastico 2011-2012 la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado sono aggregate in istituti comprensivi, con la conseguente soppressione delle istituzioni scolastiche autonome costituite separatamente da direzioni didattiche e scuole secondarie di I grado; gli istituti compresivi per acquisire l'autonomia devono essere costituiti con almeno 1.000 alunni, ridotti a 500 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificita' linguistiche").

Dall’attenta disamina degli atti di programmazione e, nella specie, degli allegati alle deliberazioni consiliari del Comune di Amantea n° 240 del 21/10/2011 e quella di modifica n° 12 del 24/1/2012 nonché delle difese del medesimo Comune si rileva che, l’unica ragione da sola sufficiente a determinare il contenuto dei provvedimenti impugnati, e che risulta essere il criterio di merito osservato dal pianificatore per disporre l’accorpamento dei vari istituti scolastici, è proprio il riferimento ai parametri contenuti nell’art. 19, comma 4, oggetto della pronuncia di incostituzionalità.

In conseguenza, la pronuncia di incostituzionalità ha fatto venire meno l’unico ed esclusivo referente normativo che sostiene i provvedimenti delle Amministrazioni resistenti.

Il Consiglio di Stato, Sez. V, n. 110 del 11.01.2013 in un caso identico ha precisato che "ai sensi del combinato disposto dell'art. 136 della Costituzione e dell'art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la pronuncia di illegittimità costituzionale di una norma di legge determina la cessazione della sua efficacia erga omnes ed impedisce, dopo la pubblicazione della sentenza, che essa possa essere applicata ai rapporti, in relazione ai quali la norma dichiarata incostituzionale risulti anche rilevante, stante l'effetto retroattivo dell'annullamento escluso solo per i c.d. rapporti esauriti (tra le più recenti, C.d.S., sez. III, 14 marzo 2012, n. 1429; Casso Civ., 6 maggio 2010, n. 10958). La ricordata declaratoria di illegittimità costituzionale del citato comma 4, dell'art. 19 del d.l. 6 luglio 2011, n. 111, travolge tutti gli atti impugnati, privandoli del loro fondamento normativo".

Da quanto sopra discende che il ricorso è fondato e come tale va accolto, con l’annullamento degli atti impugnati nella parte d’interesse.

La circostanza che l’accoglimento del ricorso dipende dalla richiamata pronuncia della Corte Costituzionale, intervenuta in corso di giudizio, costituisce giusta ragione per disporre la piena compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Massimo Luciano Calveri, Presidente, Concetta Anastasi, Consigliere, Emiliano Raganella, Referendario, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 12/06/2013

 

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Una elezione quasi assicurata.

14 candidati ed 11 eletti. Solo 3 saranno scartati. Ecco i candidati

Arone Francesco nato a Cosenza 1 novembre 1978

Baldini Maurizio nato a Cosenza il 20.dicembre 1972

Bruno Mario nato ad Amantea il 4 novembre 1951

Ferraro Rossella nata a Cosenza il 1.giugno 1988

Garritano Enzo nato ad Amantea il 26 aprile 1962

Guido Alfonso nato a Paola il 24 maggio 1992

Ianni Maria Angeline( Marilyne) nata a Cluses (Francia) il 3° maggio 1967

Marano Matteo nato a Paola il 11 settembre 1984

Mastroianni Emanuele nato ad Amantea il 15 giugno 1976

Muoio Amedeo nato a Catanzaro il 8 settembre 1987

Perri Simone nato a Cosenza il 22 maggio 1987

Romano Raffaele nato a Cosenza il 19.12.1978

Tedesco Alessandro nato a Paola il 25.gennaio 1986

Viola David nato a Sault Ste marie (Canada) il 2 luglio 1977

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Campora SG. E’vero che ci vuole fortuna nella vita. Almeno questo può essere stato il primo pensiero dei tanti che conoscono il bravo Aldo Naccarato caduto dal tetto della casa che stava manutenzionando

Aldo, al quale auguriamo una pronta e definitiva guarigione è nato in Venezuela, come tanti camporesi e calabresi, i cui genitori sono emigrati per l’America del Sud e poi rientrati in Italia, si è dato sempre da fare non tralasciando né i suoi obblighi per i due figli né la sua passione per il calcio.

Sembra che la copertura della casa del signor Giovanni Salvatore  sul Corso Italia della frazione Campora San Giovanni che doveva manutenzionare abbia ceduto facendogli perdere l’equilibrio e facendolo cadere da una altezza di 10 metri.

I primi ad intervenire sul posto i carabinieri di Amantea ed il 118

I sanitari però appena accortisi della gravità della situazione hanno chiesto l’intervento dell’elisoccorso che ha provveduto al trasporto dell’infortunato presso il nosocomio cosentino dell’ Annunziata dove è stato sottoposto ad delicatissimo intervento chirurgico.

Il giovane Aldo Naccarato ( 52 anni) resta in prognosi riservata.

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15.4.2013. Troppo rumore per non diventare notizia anche televisiva.

Parliamo della vicenda delle cucine della scuola di Campora San Giovanni che erano state adibite alla preparazione di tutti i pasti delle scuole di Amantea e che adesso sono chiuse

Chiuse per disposizione dell’autorità sanitaria che ha rinvenuto la presenza di escrementi di topi.

Lo strano è stato che il municipio aveva disposto la derattizzazione ad una ditta specializzata la quale aveva messo delle esche che i rappresentanti del Comitato genitori della Manzoni hanno avuto modo di vedere presenti nella cucina mentre il personale della ditta incaricata continuava a preparare i pasti.

Da qui la chiamata in causa del dr Franco Dignitoso che ha personalmente accertato la presenza di escrementi ed ha pertanto disposto la chiusura delle cucine.

Come conseguenza è stato interrotto il servizio mensa, poiché le altre cucine presenti nell’asilo nido di Amantea non sono ancora disponibili per essere il plesso interessato da lavori di completamento ed adeguamento.

Poi con l’occasione il sanitario ha accertato anche carenze strutturali dando contestuale disposizione che venissero eseguiti lavori di adeguamento quale condizione per il rilascio della nuova autorizzazione sanitaria. Lavori ora in corso di esecuzione.

Ora il problema riempie le locandine dei giornali ed è finito anche sul tavolo della Procura della repubblica di Paola.

Facile quindi la presenza della Tv locale TEN presente con la sua giornalista Emilia Canonaco che ha messo in luce anche le diverse posizioni del Comitato Pro Campora da un lato e del comitato dei genitori ella Manzoni, dall’altro

Quest’ultima chiede fortemente al comune la interruzione del rapporto contrattuale con la attuale impresa per la preparazione dei pasti mentre le mamme del Comitato Pro Campora evidenziano le carenze strutturali della cucina, la presenza dei cassonetti dei rifiuti nei pressi della scuola e dell’erba alta nei cortili del plesso.

Il servizio è già andato in onda ieri alle 14.30 , alle 19.30 ed alle 22.30.

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Si tratta di un uomo di 45 anni , incensurato, residente nella frazione Campora San Giovanni di Amantea.

Ora è agli arresti domiciliari per detenzione illegale di arma da fuoco

Si tratta di una 7,65.

L’arresto è stato eseguito dai Carabinieri della stazione di Amantea, coordinati dal comandante della Compagnia di Paola, capitano Luca Acquotti, i quali hanno rinvenuto una pistola non denunciata, nel corso di un regolare controllo.

L’arrestato sarà giudicato con rito direttissimo.

Il quarantacinquenne ha dichiarato che la pistola gli era stata affidata da un’altra persona la quale , ascoltata in merito, ha confermato

Quest’ultimo ovviamente è stato denunciato a piede libero e dovrà rispondere di omessa custodia.

Sull’arma sono in corso indagini.

Pubblicato in Calabria
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