Campora San Giovanni ( nella foto il Corso) “perde” un assessore( Luciano Cappelli), forse, ma “gira pagina” e muove decisamente verso l’autogoverno: prova ne sia la recente istituzione del Consiglio di frazione.
Ma la vera “chiave di lettura” della voglia di cambiamento della frazione è certamente l’azione di un gruppo di “Amazzoni” e qualche “cavaliere” che hanno portato il comune dinanzi al TAR Calabria per chiedere la conferma dell’autonomia scolastica della frazione e la conferma dell’ IC Longo.
Ed alla fine il TAR dà loro ragione. Ecco la sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente
SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Antonio Cuglietta, Elia Filice, Daniela Muoio, Maurizio Baldini, Celestino Paradiso, rappresentati e difesi dall'avv. Oreste Morcavallo, con domicilio presso segreteria TAR Catanzaro;
contro Comune di Amantea, rappresentato e difeso dall'avv. Gregorio Barba, con domicilio presso segreteria TAR Catanzaro; Comune di Lago, Regione Calabria, Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Ufficio Scolastico Provinciale di Cosenza; Provincia di Cosenza, rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Pignanelli, con domicilio eletto presso Mariagemma Talerico in Catanzaro, via Schipani, 110; Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distr.le Catanzaro, domiciliata in Catanzaro, via G.Da Fiore, 34;
per l'annullamento della deliberazione del Comune di Amantea n. 240 del 21/10/2011, avente ad oggetto: "Dimensionamento scolastico - proposta di Riorganizzazione Scolastica per gli Istituti Scolastici di Scuola dell'Infanzia, primaria e secondaria di primo grado", con la quale è stato approvato il piano di dimensionamento che prevede n. 1 Istituto Comprensivo "G. Mameli" e n. 1 Istituto Comprensivo "A. Manzoni"; della deliberazione del Comune di Lago n. 82 del 18/11/2011, recante "Dimensionamento scolastico - conferma accorpamento"; della delibera n.31/2011 del Consiglio Provinciale nonchè della deliberazione della Giunta Regionale n.47/2012;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Amantea e di Provincia di Cosenza e di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 maggio 2013 il dott. Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso introduttivo del giudizio i ricorrenti impugnavano rispettivamente la deliberazione di G.C. del Comune di Amantea n.240 del 21.10.2011 e la deliberazione di G.C. del Comune di Lago n.82 del 18.11.2011 con cui i due enti approvavano il piano di dimensionamento prevedendo due soli istituti comprensivi:
1) l’Istituto Comprensivo “Gi.Mameli” che aggrega gli istituti scolastici ricadenti nel Comune di Montano di Lago, con un totale di 781 alunni:
2) l’Istituto Comprensivo “ A Manzoni” derivante dall’accorpamento alla direzione didattica “A.Manzoni “ di Amantea con 522 alunni del preesistente Istituto Comprensivo della Frazione di Campora San Giovanni di Lago.
Si costituivano in giudizio le amministrazioni resistenti chiedendo il rigetto del ricorso.
Con motivi aggiunti ritualmente notificati e depositatati, i ricorrenti impugnavano rispettivamente la delibera n.31/2011 del Consiglio Provinciale avente ad oggetto il “Piano di dimensionamento: programmazione territoriale della rete scolastica e dell’offerta formativa a.s. 2012/2013”; la deliberazione della Giunta Regionale n.47/2012 avente ad oggetto “Piano di Riorganizzazione e Razionalizzazione della rete scolastica e della Programmazione dell’offerta formativa della Regione Calabria a.s. 2012-2013”.
All’udienza pubblica del 10 maggio 2013 la difesa di parti ricorrenti, a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 147/2012, hanno depositato note con cui hanno chiesto con priorità l’esame dell'illegittimità costituzionale sopravvenuta della normativa in base alla quale sono stati adottati i provvedimenti impugnati, chiedendo per questa ragione l'annullamento del piano di ridimensionamento scolastico nella parte attinente gli istituti comprensivi di Amantea e Montano di Lago.
Il Collegio preliminarmente deve esaminare l’eccezione sollevata dal Comune resistente di irricevibilità della impugnazione della Deliberazione del Consiglio Provinciale della Provincia di Cosenza n° 31 del 2/12/2011 in ragione della sua pubblicazione all’Albo Pretorio in data 12/12/2011,laddove invece il ricorso per motivi aggiunti è stato notificato solo in data 11/4/2012, ossia abbondantemente oltre il prescritto termine perentorio di giorni 60 dalla scadenza dei 15 giorni dalla citata pubblicazione con effetto di conoscenza legale e conseguentemente l’inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti anche in riferimento all’impugnazione della Deliberazione della Giunta Regionale n° 47 del 10/2/2012 per mancanza di interesse a ricorrere.
L’eccezione è infondata.
La deliberazione del Consiglio Provinciale è oggettivamente un atto infraprocedimentale in quanto si inserisce in un procedimento a formazione progressiva che prende impulso dalle delibere dei Comuni e si conclude con la delibera della Regione.
Gli atti infraprocedimentali sono assoggettati all’immediata impugnazione sono qualora provochino un arresto procedimentale. Di arresto procedimentale può parlarsi ove ci si trovi dinanzi a fattispecie endoprocedimentali sostanzialmente provvedimentali, ossia preclusive delle aspirazioni dell'istante o comunque di uno sviluppo diverso e per esso maggiormente favorevole: è il caso, ad es., delle clausole escludenti, o delle statuizioni terminative di fasi del procedimento destinato a concludersi con provvedimenti favorevoli a terzi (cfr. Cons. di Stato, Ad. plen., 10 luglio 1986, n. 8; da ultimo Ad.Plen. 28 gennaio 2012, n. 1). Esse onerano il destinatario del tempestivo esperimento dell'azione di annullamento, pena la decadenza (in tale senso Cons. Stato, sez. IV, 09 maggio 2013, n. 2511).
Non vi è dubbio che la delibera provinciale non è preclusiva di ulteriori sviluppi favorevoli ai ricorrenti in quanto la L.R. Calabria n.34/2002 all’art.139 prevede che la Regione, entro 60 giorni dal ricevimento dei piani provinciali, può esprimere rilievi in merito alla loro coerenza con gli indirizzi formulati dalla Regione o con le risorse disponibili e assegnate; le Province possono controdedurre a tali rilievi entro trenta giorni dal loro ricevimento ed adeguano i piani provinciali qualora non abbiano controdedotto entro detto termine ed, in ogni caso, ai rilievi definitivi della Regione.
L’eccezione, pertanto, deve essere rigettata.
Il Comune di Amantea eccepisce, altresì, il difetto di legittimazione attiva di tutti gli odierni ricorrenti (docenti degli istituti e genitori di alunni) i quali non avrebberodimostrato nè i rispettivi status soggettivi asseritamente legittimanti alla proposizione del gravame, nè la sussistenza di un loro interesse giuridico concretamente ed effettivamente pregiudicato.
L’eccezione è infondata.
Il Consiglio di Stato, sez. V, con la sentenza 11 gennaio 2013, n. 110, che questo Collegio condivide, ha avuto modo di precisare che “Gli atti di fusione, scissione o soppressione degli istituti scolastici sono espressioni della potestà autoorganizzatoria dell’Amministrazione, capaci pertanto di esplicare sul piano fattuale effetti sia sugli alunni, quali diretti fruitori del servizio scolastico, sia sui soggetti (personale docente e non docente) che opera nell’ambito della scuola; sussiste pertanto la legittimazione di detti soggetti ad impugnare i predetti atti ogni qualvolta se ne prospetti l’incidenza sulla qualità del servizio in relazione ai requisiti di dimensione ottimale dell’istituto in base a prestabiliti parametri normativi fatti propri dagli atti di indirizzo a livello locale (alla stregua del principio, in riforma della sentenza di primo grado che aveva dichiarato inammissibile il ricorso, è stata riconosciuta la legittimazione attiva dei ricorrenti, nello loro qualità di genitori di alunni frequentanti le scuole oggetto di accorpamento, di impugnare gli atti di dimensionamento scolastico)”.
Nel merito, il gravame è fondato e va accolto sulla scorta degli effetti che la sentenza n.147/2012 della Corte Costituzionale ha prodotto dichiarando l’illegittimità costituzionale dell'articolo 19, comma 4, del d.l. n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011 (a norma del quale "Per garantire un processo di continuita' didattica nell'ambito dello stesso ciclo di istruzione, a decorrere dall'anno scolastico 2011-2012 la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado sono aggregate in istituti comprensivi, con la conseguente soppressione delle istituzioni scolastiche autonome costituite separatamente da direzioni didattiche e scuole secondarie di I grado; gli istituti compresivi per acquisire l'autonomia devono essere costituiti con almeno 1.000 alunni, ridotti a 500 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificita' linguistiche").
Dall’attenta disamina degli atti di programmazione e, nella specie, degli allegati alle deliberazioni consiliari del Comune di Amantea n° 240 del 21/10/2011 e quella di modifica n° 12 del 24/1/2012 nonché delle difese del medesimo Comune si rileva che, l’unica ragione da sola sufficiente a determinare il contenuto dei provvedimenti impugnati, e che risulta essere il criterio di merito osservato dal pianificatore per disporre l’accorpamento dei vari istituti scolastici, è proprio il riferimento ai parametri contenuti nell’art. 19, comma 4, oggetto della pronuncia di incostituzionalità.
In conseguenza, la pronuncia di incostituzionalità ha fatto venire meno l’unico ed esclusivo referente normativo che sostiene i provvedimenti delle Amministrazioni resistenti.
Il Consiglio di Stato, Sez. V, n. 110 del 11.01.2013 in un caso identico ha precisato che "ai sensi del combinato disposto dell'art. 136 della Costituzione e dell'art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la pronuncia di illegittimità costituzionale di una norma di legge determina la cessazione della sua efficacia erga omnes ed impedisce, dopo la pubblicazione della sentenza, che essa possa essere applicata ai rapporti, in relazione ai quali la norma dichiarata incostituzionale risulti anche rilevante, stante l'effetto retroattivo dell'annullamento escluso solo per i c.d. rapporti esauriti (tra le più recenti, C.d.S., sez. III, 14 marzo 2012, n. 1429; Casso Civ., 6 maggio 2010, n. 10958). La ricordata declaratoria di illegittimità costituzionale del citato comma 4, dell'art. 19 del d.l. 6 luglio 2011, n. 111, travolge tutti gli atti impugnati, privandoli del loro fondamento normativo".
Da quanto sopra discende che il ricorso è fondato e come tale va accolto, con l’annullamento degli atti impugnati nella parte d’interesse.
La circostanza che l’accoglimento del ricorso dipende dalla richiamata pronuncia della Corte Costituzionale, intervenuta in corso di giudizio, costituisce giusta ragione per disporre la piena compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Massimo Luciano Calveri, Presidente, Concetta Anastasi, Consigliere, Emiliano Raganella, Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 12/06/2013