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Andrea Marchese

Tecnico Informatico. Vivo e lavoro a Reggio Emilia, dove tento di costruire un futuro familiare e professionale.
Appassionato di Informatica e Tecnologia, amo e non dimentico il mio paese, Amantea, il mare e tutti gli amici e non, conosciuti ed incontrati durante il mio percorso di vita.
Ex collaboratore di "Calabria Ora" e de "La Provincia Cosentina".
Realizzatore, Webmaster e Giornalista (con il poco tempo rimasto) del portale TirrenoNews.Info (già Amantea.Net).

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È stata prorogata di 6 mesi la durata dei permessi di soggiorno rilasciati per motivi umanitari ai cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa giunti nel territorio nazionale dal 1° gennaio 2011 alla mezzanotte del 5 aprile 2011. Lo dispone il decreto del presidente del Consiglio dei ministri (dpcm) 15 maggio 2012 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale di ieri.( vedi in fondo all’articolo). La decisione è stata adottata, da un lato, nell’ottica di favorire l’inserimento dei cittadini stranieri beneficiari di queste misure che hanno ottenuto, attraverso la conversione del titolo, un permesso di soggiorno per motivi di lavoro o altre tipologie di permesso, dall’altro, di consentire lo sviluppo, per chi è interessato, di programmi per il rientro volontario nei Paesi d’origine o provenienza. Il tutto nel quadro di una più ampia strategia che favorisca il rientro della cosiddetta “emergenza Nord-Africa”.I permessi rientrano tra le misure umanitarie di protezione temporanea già adottate dallo Stato italiano con il dpcm 5 aprile 2011, la loro durata è stata già prorogata una volta con il successivo dpcm 6 ottobre 2011. I permessi di soggiorno per motivi umanitari sono previsti dall’articolo 11, comma 1 c-ter, del decreto del presidente della Repubblica n.394/1999 (regolamento di attuazione del testo unico immigrazione). L’articolo 11 comma 1 c-ter del DpR n 394/1999 statuisce in ordine alla possibilità di rilascio del Permesso di Soggiorno per motivi umanitari nei casi di cui agli articoli 5, comma 6 e 19, comma 1, del testo unico, previo parere delle Commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato ovvero acquisizione dall’interessato di documentazione riguardante i motivi della richiesta relativi ad oggettive e gravi situazioni personali che non consentono l’allontanamento dello straniero dal territorio nazionale. In sostanza nulla cambia nello stato giuridico dei profughi. Appare allora fortemente strumentale la pretesa del rilascio della carta di identità dopo il terzo rinnovo del permesso di soggiorno in Italia quando la commissione territoriale si sia pronunciata in modo contrario alle iniziali richieste dei profughi stessi. Sicuramente questi hanno compreso che in una Italia confusa come quella attuale nulla si muove se non sollecitata da una protesta seppur civile alla quale consegue spesso l’interessamento della politica, se non uno sciopero, nell’ambito di una intesa con le OOSS. La vera novità invece nel DPCM del 15 maggio 2012( pubblicato sulla GU del 21 maggio n 117) sta nell’inciso “Ritenuto che una ulteriore proroga delle misure umanitarie di protezione temporanea possa rafforzare il processo di graduale inserimento dei predetti migranti nel tessuto sociale ed economico del Paese, consentendo, al contempo, di sviluppare, per quanti di loro siano interessati, programmi per il rientro volontario nei Paesi di origine o di provenienza” In sostanza sembra potersi escludere dalla volontà del Governo il rientro attraverso i CIE, mentre per quanti non inseribili nel tessuto sociale ed economico italiano resta aperta la porta del rientro volontario. A fronte di quanto sopra sembra potersi confermare la impossibilità del rilascio della sollecitata carta di identità. Pur tuttavia ne comprendiamo la richiesta alla luce delle dichiarazioni del Ministro Annamaria Cancellieri la quale recentemente ha dichiarato : «C'è la volontà – ha poi annunciato il ministro - di chiudere l'emergenza immigrazione entro fine anno col massimo rispetto dei diritti delle persone». «Lo Stato - ha aggiunto - non può continuare a farsi carico di questa situazione, vista anche la crisi economica». A questo proposito, ha proseguito, «è in corso un dialogo con le regioni. Entro la fine del mese faremo il punto della situazione, verificheremo quanti migranti hanno avuto il permesso umanitario, a che punto siamo con le commissioni ed i ricorsi, in modo da avere un piano per fronteggiare la situazione fino a fine anno, quando si concluderà l'emergenza». Il tam tam dei profughi ha notiziato con correttezza. Ecco perché di fronte ad un rinnovo che non si intende ulteriormente prorogare, i nordafricani sollecitano la carta di identità che a loro giudizio rappresenta un potenziale strumento di movimento per ed oltre Italia , giudizio palesemente errato. Infatti a tutti gli extracomunitari e comunitari residenti quando possibile la carta di identità viene rilasciata con la dicitura “Non valida per l’espatrio”. Correttamente quindi l’ufficio anagrafe del comune di Amantea ha richiamato la impossibilità di aderire a quanto richiesto a cominciare dalla residenza. Il problema sembra nato dall’art 4 della OPCM n 3982 del 23 novembre 2011 la quale dispone che “Possono richiedere l’iscrizione nello “Schedario della popolazione temporanea” i cittadini stranieri titolari di un permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell’art 2 del CPCM 5 aprile 2011. Sulla stessa linea il dr Scolaro, uno dei massimi esperti in materia di servizi demografici che richiestone ha rilasciato il seguente parere: “Oggetto: Iscrizione anagrafica per profughi africani in possesso di permesso di soggiorno provvisorio Come prima cosa, andrebbe definito il quadro di riferimento, in via generale. L’art. 6, comma 7 D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e succ. modif., prevede come le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani con le modalità previste dal regolamento di attuazione, dal ché discende che lo straniero regolarmente soggiornante si trovi in condizione di equiparazione, a questi fini, al cittadino italiano, applicandosi la legge e regolamenti anagrafici, per i quali pre-condizione per l’iscrizione APR (che, quando sussista tale pre-condizione, assume anche il ruolo di un obbligo giuridico) è la sussistenza della dimora abituale, tanto che ad essa si fa riferimento allo stesso art. 6, comma 6, secondo periodo, con cui si individua una particolare fattispecie, che rinvia agli istituti considerati dal successivo art.40 stesso D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, disposizione da considerare anche per l’individuazione dei soggetti destinatari. La condizione di straniero regolarmente soggiornante trova unica definizione nell’art. 5, comma 1 D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e succ. modif., anche se non siano mancate direttive, e circolari, che, partendo dalle “difficoltà operative” delle questure, hanno inteso introdurre altri elementi, oltretutto derogatori dalle norme di legge e regolamento in materia. Dopo queste premesse, di carattere generale, ma che meritano di essere tenute presenti, occorre considerare come la titolarità di un permesso di soggiorno, a carattere temporaneo, escluda, in quanto tale, che possa considerarsi sussistente una condizione di dimora abituale. La questione posta sembra collocarsi nel contesto delle presenze temporanee regolate dal d.P.C.M. 5 aprile 2011, i cui termini sono stati prorogati, dapprima, con il d.P.C.M. 6 ottobre 2011 e, quindi, con il d.P.C.M. 15 maggio 2012 (questo ultimo in GU del 21 maggio 2012), per ulteriori 6 mesi, confermandosi le condizioni dei precedenti. Per tali posizioni va, anche, ricordata l’Ordinanza n. 3982 del 23 novembre 2011 emessa dal Presidente del Consiglio dei Ministri, il cui art. 4, secondo cui si considera come alle persone così interessate si applichi, ai fini anagrafici, l'art. 32 d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 e succ. modif., cosa abbastanza discutibile, dovendosi considerare come questa disposizione regolamentare non possa essere consideratra ancora vigente, essendo essa, a suo tempo, collegata all’art. 14, comma 2, norme regolamentare abrogata; oltretutto, lo stesso istituto dell’art. 8 L. 24 dicembre 1954, n. 1228 e succ. modif., er astato abrogato, seppure implicitamente, dalla L. 10 febbraio 1961, n. 5: Per altro, e da più parti, pochi colgono l’abrogazione di questa disposizione, erroneamente considerandola tuttora vigente. Anche qualora lo fosse, essa porta ad escludere l’iscrizione APR, inclusa ogni ammissibilità di rilascio di certificazioni ed quanto altro connesso. Cordiali saluti. dott. Sereno SCOLARO” Franco Francescano ( ex dirigente servizi demografici del comune di Amantea)

Controlli e denunce dei Nas a Longobardi e Fiumefreddo

Sabato, 05 Gennaio 2013 10:44 Pubblicato in Longobardi

Carabinieri e Nas contro i reati ambientali Il Comando Provinciale dei carabinieri di Cosenza nell’ambito di una ampia azione di prevenzione, controllo e contrasto per reati ambientali ha attivato le compagnie e le stazioni territoriali. I primi effetti sono quelli ottenuti dalla stazione dei CC di Fiumefreddo Bruzio. In particolare a Longobardi sono stati segnalati i titolari di due bar: nel primo caso è stato sequestrato il deposito adiacente all’esercizio commerciale, a causa delle condizioni igienico sanitarie in cui si trovava; nel secondo caso è stato addirittura chiuso l’intero bar, sempre per le condizioni igienico sanitarie. Un cinquantenne di Longobardi è stato denunciato per aver abbandonato rifiuti ingombranti presso l’arenile del proprio comune. L’uomo aveva ricevuto l’incarico di smaltire i rifiuti a seguito delle pulizie effettuate presso l’abitazione di una famiglia della zona e, anziché farlo nel rispetto delle normative, aveva abbandonato il tutto sulla spiaggia, vicino al bagnasciuga. La successiva scoperta e i brevi ma precisi accertamenti condotti carabinieri di Fiumefreddo Bruzio hanno consentito di giungere ad identificare il colpevole. Un allevatore è stato poi segnalato all’autorità amministrativa. I tre maiali che possedeva, seppur in apparente stato di buona salute, non avevano gli opportuni contrassegni che ne indicassero la provenienza. Gli animali sono stati sottoposti a sequestro sanitario fino a quando il servizio veterinario nazionale avrà preso visione della documentazione obbligatoria che gli allevatori devono possedere. Nei prossimi mesi i militari delle stazioni della compagnia di Paola, agli ordini del capitano Luca Acquotti, e i carabinieri del Noe e del Nas, al fine di garantire il rispetto della normativa posta a tutela dell’ambiente e della salute umana procederanno ad ulteriori accertamenti sul territorio.

Lamezia Terme, 24 novembre - La polizia municipale ha scoperto una casa d'appuntamenti cinese in via Colelli, in pieno centro cittadino. Le indagini condotte dal nucleo di polizia giudiziaria del maggiore Rizzo hanno permesso di avviare delle indagini, grazie anche ad alcune confidenze rivelate da altri condomini stufi del via vai che si registrava ad ogni ora al secondo piano dello stabile. Finestre sempre chiuse, citofono anonimo ed un effettivo flusso di gente hanno fatto il resto e gli agenti hanno così fatto irruzione nell'appartamento. Secondo quanto riferito dalla Municipale le luci delle camere del piacere a pagamento erano effettivamente rosse e soffuse mentre, al posto del letto, c'era il tipico futon. Ovunque, persino in un ombrello, erano stati occultati i proventi dell'attività della giornata: 600 euro sottoposti a sequestro assieme agli attrezzi del mestiere quali creme per massaggi intimi, profilattici, telefonini. Cinquanta euro a prestazione la tariffa dichiarata. La centralinista, in corso di identificazione, guidava i clienti via telefonino presso la casa, ma non era all'interno dell'abitazione. Le donne colte sul posto sono tutte cinesi di età compresa tra i 32 e 55 anni. le donne, tutte clandestine, dopo l'identificazione presso il Commissariato saranno ora espulse dall'Italia. L'affittuario dell'abitazione, anche lui cinese, è stato denunciato per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. Sono al vaglio degli inquirenti anche altri soggetti coinvolti nella locazione IlLametino
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