Cleto L’appalto era stato affidato dal Comune ad un soggetto privo dei requisiti necessari al trasporto di minori
L’appalto del “servizio di trasporto scolastico 2018/2019” sarebbe stato affidato dal Comune di Cleto ad un soggetto privo dei necessari requisiti.
Con sentenza n. 1457/2019 il TAR della Calabria ha dichiarato l’illegittimità dell’aggiudicazione della gara disposta in favore della One Aker – Società Cooperativa Sociale e, nel contempo, ha disposto che il medesimo servizio, relativamente all’anno scolastico 2019/2020, dovrà essere svolto dal Consorzio di Cooperative Apa, impresa ricorrente illegittimamente esclusa dalla procedura di gara.
Il ricorso era stato proposto dal Consorzio di Cooperative Apa che, in quanto precedente gestore del servizio era stato escluso dalla procedura di gara in virtù di un’erronea applicazione, da parte della Stazione Appaltante, del principio di rotazione degli operatori economici.
Il Consorzio Apa ha quindi contestato sia la propria esclusione e sia l’aggiudicazione disposta in favore della One Aker – Società Cooperativa Sociale.
In particolare, la difesa del Consorzio ha evidenziato come, non solo nessuno degli ulteriori soggetti invitati a partecipare alla gara avevano i requisiti necessari per poter svolgere il servizio (e non a caso nessuno aveva presentato la propria offerta), ma anche l’unica ditta effettivamente partecipante, appunto la One Aker, doveva essere esclusa perché priva dei requisiti prescritti dal Regolamento C.E. n. 1071/2009.
Il Tribunale Amministrato Regionale, quindi, nel dichiarare l’illegittimità dell’aggiudicazione, ha anche disposto, quale risarcimento in forma specifica in favore del Consorzio Apa di cui è stata dichiarata l’illegittima esclusione che questi debba svolgere il medesimo servizio per un periodo contrattuale di uguale durata ovvero per l’anno scolastico 2019/2020.