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Assolti Fedele Vena e Silvio Clemente perché il fatto non sussiste

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Il Tribunale di Paola, composto dal presidente Paola del Giudice e dai giudici Antonietta Dodaro e Pierpaolo Bortone, letto l’art 530 del cpp, ha mandato assolti Silvio Clemente e Vena Fedele dai reati loro ascritti “perché il fatto non sussiste”

Si chiude, così, la vicenda connessa al “Museo delle Comunicazioni con annesso laboratorio multimediale e del centro Natura e solidarietà di San Pietro in Amantea” realizzato dal frate guardiano Pio Marotti, Vicario custodiale dei Frati Minori Conventuali di Calabria e di presidente dell’associazione onluss “Oltre il tempio”

Al segretario Vena ed al geometra Clemente veniva a vario titolo contestato di aver falsamente attestato la conformità urbanistica delle opere realizzate

La impostazione della pubblica accusa veniva fondata essenzialmente sull’indagine tecnica svolta dal consulente architetto Ferruccio Lione( dirigente del settore urbanistico della regione calabria) il quale per una serie di argomentazioni giungeva a ritenere illegittimo il permesso di costruire relativo al museo del frate guardiano Pio Marotti

Le risultanze dell’istruttoria svolta, ex adverso,-si legge nella sentenza- non consentono di pervenire ad una pronunzia di responsabilità a carico degli imputati e l’impostazione accusatoria appare priva di fondamento

Sostiene il tribunale che l’originaria delibera di approvazione del progetto aveva ampiamente valutato la compatibilità dell’opera alla destinazione agricola della zona nella quale insiste.

Non solo, ma con la successiva delibera 13/2009, di approvazione del progetto in deroga, il consiglio comunale prendeva atto del fatto che con le opere realizzate e con quelle in variante non si occupavano particelle e terrenie/o maggiori rispetto a quelle della iniziale delibera 4/2004, e che non si era autorizzato maggiore volumetria ma che risultavano semplicemente modificati soltanto aspetti planovolumetrici.

Tae delibera dichiarava espressamente che le opere realizzate in difformità fossero comunque compatibili con l’assetto dei rapporti regolati dalla delibera 4/2004, assentendone la loro realizzazione per come previsto negli atti progettuali presentati

In tale contesto deliberativo correttamente, quindi, gli imputati hanno valutato la sussistenza negli atti la doppia conformità allo strumento urbanistico vigente in quanto con la delibera 13/2009 è stata ribadita la deroga ex art 14 del DPR n 380 del 2001 anche con riguardo alle opere difformi ed alle varianti assentite

In conclusione il tribunale ha in primis riconosciuto la competenza del consiglio comunale in ordine alla gestione urbanistca del proprio territorio e quindi la possibilità di attestare la rispondenza allo strumento di programmazione urbanistica di un’opera sociale quale il Museo delle Comunicazioni con annesso laboratorio multimediale e del centro Natura e solidarietà

Stabilisce infine il tribunale che la pubblica accusa nell’imnputazione ha valorizzato il dato letterale (mancanza di una espressa nuova approvazione in deroga del progetto per come in corso d’opera modificato) senza tenere conto del contenuto complessivo dell’atto e del suo significato sostanziale.

E coerentemente non sussistono né falsità ideologiche oggetto di imputazione, né abuso di ufficio, avendo i funzionari agito nel pieno rispetto della disciplina urbanstica e delle deliberazioni assunte dal consiglio comunale di san Pietro in Amantea.

Il segretario Fedele Vena è stato difeso dall’avvocato Francesco Scrivano mentre il geometra Clemente Silvio è stato difeso dall’avvocato Siberia Politano, entrambi del foro di Paola

Redazione TirrenoNews

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