Fermo restando che per chi abbia vivo interesse è possibile la lettura( a piè dell’articolo) del testo integrale della sentenza dal Tar Calabria n 110/2014, ecco in primis la vicenda
Elezioni del 26 e 27 maggio 2013.
Vince la lista di Roberto Pizzuti con 922 voti; arriva seconda la lista di Antonio Staffa con 889; una differenza di 33 soli voti.
Ma Antonio Staffa, Antonella Gioia, Carmine Petrungaro, non ci stanno e rappresentati e difesi dall'avv. Oreste Morcavallo propongono ricorso, assunto al n 848 del 2013, contro il comune di San Lucido, rappresentato e difeso dall'avv. Alfredo Gualtieri, nei confronti di Roberto Pizzuti, Bruno Leverino e Adelina Nesci, rappresentati e difesi dall'avv. Demetrio Verbaro, oltre che Amalia Gnisci, Fabio Albanese, Lucy Cutri', Mercurio Pate, Fabio Frangella, Francesco Nunziata, Orazio Bruno.
Lamentavano i ricorrenti che le operazioni elettorali erano state connotate da gravi irregolarità relative all’ammissione di n. 33 elettori al voto assistito.
Il Tar disponeva l’opportunità di disporre – ai sensi dell’art. 66 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n.104– una verificazione in contraddittorio tra le parti, a cura del Prefetto di Cosenza, al fine di esattamente, tra l’altro, di verificare la compilazione dei verbali relativi all’espressione del votoassistito in tutte le Sezioni, accertando se l’ammissione al voto sia statacorredata da certificazione medica.
Il Verificatore, in data 6.12.2013, ha provveduto al deposito della relazione con i relativi allegati ed il collegio ha inviato il processo per la decisione alla Pubblica Udienza del 17 gennaio 2014.
Relatore il giudice Falferi
Ed il collegio preliminarmente, rilevata la rinuncia dei contro interessati al ricorso incidentale lo ha dichiarato improcedibile.
Quanto invece al ricorso principale il collegio viste le risultanze della verificazione ha opinato per il suo rigetto “ per infondatezza” condannando i ricorrenti al pagamento delle spese per 2500 euro ij favore del comune ricorrente e per 854,42 euro per spese di verificazione.
In estrema sintesi il TAR ha dichiarato che «L’accertamento sull’attitudine dell’infermità fisica da cui è affetto l’elettore ad impedire l’autonoma manifestazione del voto, può essere apprezzata unicamente dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'unità sanitaria locale, che dell'attestazione dell'esistenza dell'impedimento si assume piena responsabilità giuridica; il presidente di seggio, pertanto, non è più tenuto a valutare, attraverso la c.d. prova empirica, se l’infermità di cui si tratta rientri tra quelle ostative».
Non è dato sapere se sarà proposto eventuale ricorso al CdS
Ed ecco la sentenza:
N. 00110/2014 REG.PROV.COLL. N. 00848/2013 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda)ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 848 del 2013, proposto da: Antonio Staffa, Antonella Gioia, Carmine Petrungaro, rappresentati e difesi dall'avv. Oreste Morcavallo, con domicilio eletto presso la Segreteria del TAR, in Catanzaro, via De Gasperi n. 76/B;
contro
Comune di San Lucido, rappresentato e difeso dall'avv. Alfredo Gualtieri, con domicilio eletto presso il medesimo, in Catanzaro, via Vittorio Veneto, 48;
nei confronti di
Roberto Pizzuti, Bruno Leverino e Adelina Nesci, rappresentati e difesi dall'avv. Demetrio Verbaro, con domicilio eletto presso il medesimo, in Catanzaro, via Vittorio Veneto N. 48;
Amalia Gnisci, Fabio Albanese, Lucy Cutri', Mercurio Pate, Fabio Frangella, Francesco Nunziata, Orazio Bruno;
N. 00848/2013 REG.RIC. 17/01/14 20:32
per l'annullamento delle operazioni elettorali del Comune di San Lucido del 26 e 27 maggio
2013, del verbale di proclamazione degli eletti alla carica di Sindaco e di consigliere comunale del 28.5.2013, dei verbali delle sezioni elettorali nn, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, dell’ammissione al voto assistito nelle suindicate sezioni, di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ivi compresi i certificati di ammissione al voto assistito; con la previa rettifica, ove occorra, del risultato elettorale complessivo dalla lista n. 5 da n. 889 a n. 892 voti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di San Lucido e di Roberto Pizzuti e di Bruno Leverino e di Adelina Nesci;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella udienza pubblica speciale elettorale del giorno 17 gennaio 2014 il dott. Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Gli odierni ricorrenti, dopo aver premesso che il 26 e 27 maggio si erano tenute le elezioni nel Comune di San Lucido, esponevano che all’esito dello scrutinio era stato eletto Sindaco Pizzuti Roberto, della lista 1 “Viviamo San Lucido”, con n. 922 voti; la lista 5 “Leali per San Lucido”, con candidato Sindaco Staffa Antonio –quivi ricorrente – conseguiva n. 889 voti, con uno scarto di appena 33 voti dalla lista vincente.
Lamentavano, però, i ricorrenti che le operazioni elettorali erano state connotate da gravi irregolarità relative all’ammissione di n. 33 elettori al voto assistito.
In particolare, i ricorrenti, denunciando la violazione del T.U. 570/60 – artt. 41 e 57, l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e per erroneità e falsità dei presupposti, la violazione dell’art. 29 della legge n. 104/1992, nonché la violazione del principio della personalità del voto, affermavano che per n. 16 elettori ammessi al voto assistito non era stato indicato (o era stato indicato in modo progressivo e, quindi, erroneo) il numero di iscrizione nella lista elettorale di Sezione, con conseguente illegittimità delle operazioni elettorali; i ricorrenti affermavano, altresì, che non risultavano allegati tutti i certificati medici, che quelli allegati erano privi di data, che le patologie erano indicate in modo del tutto generico, che in due casi (Bellomo Francesco e Lenti Giuseppina) non risultava indicata alcuna patologia, che in altri casi erano utilizzate espressioni generiche quali “ictus” ovvero “AVD” prive dell’idoneità legalmente richiesta e che, infine, nella Sezione n. 3 erano state illegittimamente annullate n. 3 schede recanti preferenze a Gioia ed a Sgroi, entrambi candidati nella lista n. 5, nello spazio della Lista n. 2 “una nuova alba per San Lucido” .
Resisteva in giudizio il Comune di San Lucido, il quale, puntualmente contestate le avversarie argomentazioni, concludeva per il rigetto del ricorso.
Si costituivano in giudizio, altresì, i controinteressati Roberto Pizzuti, Bruno Leverino e Adelina Nesci, che svolgevano anche ricorso incidentale con il quale rilevavano essersi verificata analoga ipotesi di voti espressi a favore di alcuni candidati lungo lo spazio di altra lista, in particolare con riferimento a n. 4 voti a scapito della Lista n. 1 “ViviAmo San Lucido”, nella Sezione 1, Sezione 4, Sezione 5 e Sezione 6; evidenziavano, altresì, la mancata attribuzione di due voti alla Lista 1, nella Sezione 1, per contrassegno apposto anche sullo spazio della Lista
Il Collegio ravvisava l’opportunità di disporre – ai sensi dell’art. 66 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n.104– una verificazione in contraddittorio tra le parti, a cura del Prefetto di Cosenza, al fine di esattamente:
-verificare la compilazione dei verbali relativi all’espressione del voto assistito in tutte le Sezioni, accertando se l’ammissione al voto sia stata corredata da certificazione medica;
-verificare l’esistenza di n. 3 schede nulle, nella Sezione n. 3, recanti preferenze ai candidati Sgroi e Gioia, espresse nello spazio della Lista n.
-verificare la mancata assegnazione di un voto, nella Sezione 1, alla candidata Amalia Gnisci (Lista 1) per preferenza espressa nello spazio della Lista 5; la mancata assegnazione di un voto, nella Sezione 4, al candidato Bruno Liverino (Lista 1) per preferenza espressa nello spazio della Lista 2; la mancata assegnazione di un voto, nella Sezione 5, al candidato Bruno Liverino (Lista 1), per preferenza espressa nello spazio della Lista 2; la mancata assegnazione di un voto, nella Sezione 6, al candidato Fabio Cesario (Lista 1), per preferenza espressa nello spazio della Lista 4;
-verificare la mancata assegnazione, nella Sezione 1, di due voti alla Lista 1 per presunta non corretta apposizione del contrassegno (invadente lo spazio della Lista 2).
In data 6.12.2013, il Verificatore ha provveduto al deposito della relazione con i relativi allegati.
Con memoria depositata in data 16.12.2013, i controinteressati Roberto Pizzuti, Bruno Leverino e Adelina Nesci, alla luce degli esiti della disposta verificazione, hanno rinunciato al ricorso incidentale.
Alla Pubblica Udienza del 17 gennaio 2014, il ricorso è passato in decisione.
Preliminarmente, si rileva che, considerata la rinuncia dei contro interessati al ricorso incidentale, questo va dichiarato improcedibile.
Quanto al ricorso principale, si osserva che i ricorrenti, in buona sostanza, denunciano plurime illegittimità con riferimento all’espressione del voto assistito di n. 33 elettori.
Dalla disposta verificazione è risultato quanto segue:
-quanto alla sezione 1, dal verbale risulta che n. 10 elettori hanno votato con accompagnatore; inoltre, è riportato il nominativo di un elettore non deambulante della sezione n. 5 che ha votato nella sezione n. 1; dal verbale risulta, altresì, in riferimento all’Ufficio distaccato della sezione 1 relativo al voto domiciliare, che n. 3 elettori sono stati ammessi al voto con accompagnatore. Il Verificatore ha, inoltre, accertato che nei rispettivi verbali sono stati rinvenuti n. 6 certificati medici, mentre gli altri 8 elettori risultano essere stati ammessi al voto con accompagnatore mediante indicazione del codice “AVD”;
-quanto alla sezione 2, dal verbale emerge che un elettore è stato ammesso al voto con accompagnatore mediante indicazione del codice “AVD”;
-quanto alla sezione 3, dal verbale risulta che n. 5 elettori hanno votato con accompagnatore; di questi tre risultano essere stati ammessi al voto con accompagnatore mediante indicazione del codice “AVD” e due con certificato medico;
-quanto alla sezione 4, dal verbale risulta che n. 3 elettori hanno votato con accompagnatore; non risultano certificati medici, ma unicamente il nome del medico che avrebbe rilasciato la certificazione di ammissione al voto con accompagnatore;
-quanto alla sezione 5, risulta dal relativo verbale che n. 5 elettori hanno votato con accompagnatore; non risultano certificati medici, ma unicamente il nome del medico che avrebbe rilasciato la certificazione di ammissione al voto con accompagnatore;
-quanto, infine, alla sezione 6, dal relativo verbale emerge che hanno votato n. 9 elettori con accompagnatore; risultano, altresì, n. 7 certificati medici; per altro elettore risulta riportato il nome del medico che avrebbe rilasciato la certificazione e per l’ultimo elettore manca la certificazione.
Ebbene, le risultanze della disposta verificazione non possono che condurre al rigetto del ricorso principale per infondatezza.
Si osserva che, per giurisprudenza consolidata, ai sensi dell’art. 41 comma 8, T.U. 16 maggio 1960 n. 570, dopo la modifica apportata dall’art. 9, legge 11 agosto 1991, n. 271, l’accertamento sull’attitudine dell’infermità fisica da cui è affetto l’elettore ad impedire l’autonoma manifestazione del voto, può essere apprezzata unicamente dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'unità sanitaria ocale, che dell'attestazione dell'esistenza dell'impedimento si assume la piena responsabilità giuridica (ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, 9 gennaio 2013, n. 297; id. 6 luglio 2012, n. 3960; id. 16 settembre 2011, n. 5169; id. 29 marzo 2011, n. 1929; id.12 giugno 2009, n. 3683; quest stesso Tribunale, sez. II, 2 luglio 2010, n. 1427; id. 1 luglio 2010, n. 1412; id. 5 novembre 2009, n. 1190; TAR Campania, Salerno, sez. I, 25 novembre 2011, n. 1904; TAR Toscana, sez. II, 5 febbraio 2010, n. 191; TAR Molise, sez. I, 20 ottobre 2010, n. 1342; TAR Abruzzo, Pescara, sez. I, 28 novembre 2009, n. 573); il presidente di seggio, pertanto, non è più tenuto a valutare, attraverso la c.d. prova empirica, se l’infermità di cui si tratta rientri tra quelle ostative indicate dal citato art. 41, in quanto siffatta valutazione è stata affidata dalla norma in questione ad un altro organo pubblico, direttamente individuato e provvisto di adeguate competenze tecniche.
Giova aggiungere che l’ultimo comma del citato art. 41 precisa che "L'annotazione del diritto al voto assistito, di cui al secondo comma, è inserita, su richiesta dell'interessato, corredata della relativa documentazione, a cura del Comune di iscrizione elettorale, mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice, nella tessera elettorale personale, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale ed in particolare della legge 31 dicembre 1996, n. 675 , e successive modificazioni".
La disposizione, ai fini di cui trattasi, va letta congiuntamente a quanto stabilito al comma 6 in cui l’esibizione del certificato sanitario è testualmente definita come "eventuale".
Ne discende che, in presenza dell’annotazione apposta sulla tessera elettorale, l’elettore non è obbligato ad esibire la documentazione sanitaria da cui essa risulta, né il presidente del seggio ha il potere di contestare l'infermità fisica che autorizza il voto assistito.
Dalla disposta verificazione, è emerso che, con riferimento alla sezione n. 1, dei complessivi 14 elettori che hanno votato con l’accompagnatore, 6 hanno presentato certificato medico e i restanti risultano aver votato ai sensi dell’ultimo comma del citato articolo 41, in quanto il diritto al voto assistito risultava annotato sulla tessera elettorale. Difatti, la sigla "AVD", riportata dai relativi verbali nella indicazione del "motivo specifico per cui l'elettore è stato autorizzato a votare mediante accompagnatore", costituisce proprio il "simbolo o codice" attestante il diritto al voto assistito riportato sulla tessera elettorale.
Altrettanto è a dirsi per quanto riguarda la sezione n. 2 (1 elettore con accompagnatore con la sigla “AVD”) e la sezione n. 3 (5 elettori con accompagnatore, di cui 3 ammessi al voto mediante indicazione dellasigla “AVD” e 2 con certificato medico).
Con riferimento alla sezione n. 6, sono risultati 9 elettori con accompagnatore e 7 certificati medici allegati (per i restanti due elettori non è stato allegato il certificato medico).
Quanto alle restanti sezioni n. 4 e 5, risultano complessivamente 8 elettori con accompagnatore, con riferimento ai quali è stato indicatonome del medico che avrebbe rilasciato il certificato non allegato.
Dunque, emerge in modo evidente che le espressioni di voto assistito di cui alle sezioni n.1, 2 e 3 risultano del tutto conformi alla disciplina di settore, invocata dai ricorrenti; parimenti è a dirsi con riferimento a – quanto meno – sette (dei nove totali) elettori con accompagnatore che hanno espresso il voto nella sezione n. 6, e con riferimento ai quali è stato allegato il relativo certificato medico.
Ebbene, considerato che lo scarto tra la lista dichiarata vincitrice e quella dei ricorrenti è stato di 33 voti, risulta del tutto superfluo occuparsi delle residue ipotesi di voto assistito, dal momento che, in ogni caso, non sarebbe superata la c.d. prova di resistenza.
Sempre sotto questo profilo, con riferimento alla denunciata mancata indicazione del numero di iscrizione nella lista elettorale, si rileva che, a prescindere da ogni altra considerazione in ordine alla effettiva e sostanziale rilevanza della irregolarità in questione, dal verbale della sezione n. 1, nella quale hanno votato dieci elettori con accompagnatore, prodotto in allegato alla verificazione, emerge la corretta compilazione della colonna relativa al numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione: anche in tal caso, pertanto, eventuali irregolarità nelle altre sezioni, ove accertate e rilevanti, non potrebbero condurre a vincere la prova di resistenza.
Quanto, infine, agli esiti della verificazione relativamente al secondo quesito indicato da questo Tribunale nell’ordinanza n. 923/2013, si rileva che, nella sezione n. 3, non sono state rinvenute schede nulle recanti preferenze ai candidati Sgroi e Gioia espresse nello spazio della Lista n. 2 come asserito in ricorso; è stata, invece, rinvenuta una scheda nulla riportante nel riquadro della Lista n. 4 i suddetti nominativi. Anche in talcaso, però, le censure formulate in ricorso non sarebbero idonee a superare la prova di resistenza e, conseguentemente, non risultano sorrette, in concreto, da un effettivo, sottostante interesse di parte.
In definitiva, il ricorso è infondato e va, dunque, respinto.
Le spese per l’attività svolta dal Verificatore, determinate in complessivi euro 854,42 (ottocentocinquantaquattro/42), come da nota del 26.11.2013 della Prefettura di Cosenza, sono poste a carico di parte ricorrente.
Le spese di causa seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, cosi dispone:
-respinge il ricorso principale;
-dichiara improcedibile il ricorso incidentale;
-condanna parte ricorrente principale al pagamento delle spese di causa che liquida in euro 2,500,00 (duemilacinquecento/00), oltre IVA, CPA e accessori come per legge, in favore del Comune resistente e in complessivi euro 2,500,00 (duemilacinquecento/00), oltre IVA, CPA e accessori come per legge, in favore dei contro interessati complessivamente considerati;
-pone a carico di parte ricorrente principale le spese della verificazione quantificate in euro 854,42 (ottocentocinquantaquattro/42).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Salvatore Schillaci, Presidente
Concetta Anastasi, Consigliere
Alessio Falferi, Primo Referendario, Estensore