Ma i marciapiedi non dovrebbero restare sempre liberi?
Un nostro lettore, e non è la prima volta, ci segnala la perdurante occupazione del marciapiede di Via Vittorio Emanuele che si vede nella foto.
Una occupazione che costringe i fruitori a scendere sulla carreggiata dove tra l’altro possono esserci auto in sosta.
Chiuso il marciapiede, cioè, non viene creato un percorso alternativo garantito per i pedoni.
E quando ci sono le auto i pedoni rischiano sul serio.
Tanto più se sono mamme con le carrozzelle.
Eppure come si nota si tratta di uno dei marciapiedi più ampi della città, così che ben si potrebbe chiuderne una parte ma lasciando la restante alla libera fruizione da parte dei pedoni garantendone la sicurezza.
E non solo.
Il nostro lettore segnala anche che l’area stessa è diventata ricettacolo di “tutto”.
Abbiamo già segnalato la vicenda ma inutilmente.
Come tante altre cose.
Segno evidente questo che o i nostri articoli non sono letto da chi di dovere( eppure si tratta di problemi reali e seri) o non interessa che a pochi avere una città civile.
Spesso ci poniamo la domanda su che cosa succederebbe se chi è costretto a usare la carreggiata subisse danni.
Qualcuno sarebbe chiamato a risponderne?.
Ma quando?.
Ad Amantea, normalmente, la colpa non esiste.
O se esiste comunque non è di nessuno.
E se proprio è di qualcuno si tratta di una colpa lieve.
E poi che c’entro io?.
E’ un fatto vecchio, una abitudine sociale, diffusa, accettata, quindi possibile.
E poi non c’è nessuna norma che vieta ai pedoni di circolare sulla carreggiata.
Eh, no! Siamo noi che non conosciamo il codice della strada, e se lo conosciamo ce lo dimentichiamo o vogliamo dimenticarcelo .
Ecco cosa dice l’art 190 del Cds che prevede anche una sanzione.
Già una sanzione ad una impossibile contravvenzione.
Perché impossibile?.
Semplice, perché posto che mai venga fatta una contravvenzione il cittadino immediatamente denuncerebbe il comune e giù di li:
Art. 190. Comportamento dei pedoni.
1. I pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti; qualora questi manchino, siano ingombri, interrotti o insufficienti, devono circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione. Fuori dei centri abitati i pedoni hanno l'obbligo di circolare in senso opposto a quello di marcia dei veicoli sulle carreggiate a due sensi di marcia e sul margine destro rispetto alla direzione di marcia dei veicoli quando si tratti di carreggiata a senso unico di circolazione. Da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere, ai pedoni che circolano sulla carreggiata di strade esterne ai centri abitati, prive di illuminazione pubblica, è fatto obbligo di marciare su unica fila.
2. I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei sovrapassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri.
3. È vietato ai pedoni attraversare diagonalmente le intersezioni; è inoltre vietato attraversare le piazze e i larghi al di fuori degli attraversamenti pedonali, qualora esistano, anche se sono a distanza superiore a quella indicata nel comma 2.
4. È vietato ai pedoni sostare o indugiare sulla carreggiata, salvo i casi di necessità; è, altresì, vietato, sostando in gruppo sui marciapiedi, sulle banchine o presso gli attraversamenti pedonali, causare intralcio al transito normale degli altri pedoni.
5. I pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista di attraversamenti pedonali devono dare la precedenza ai conducenti.
6. È vietato ai pedoni effettuare l'attraversamento stradale passando anteriormente agli autobus, filoveicoli e tram in sosta alle fermate.
7. Le macchine per uso di bambini o di persone invalide, anche se asservite da motore, con le limitazioni di cui all'articolo 46, possono circolare sulle parti della strada riservate ai pedoni, secondo le modalità stabilite dagli enti proprietari delle strade ai sensi degli articoli 6 e 7. (1)
8. La circolazione mediante tavole, pattini od altri acceleratori di andatura è vietata sulla carreggiata delle strade.
9. È vietato effettuare sulle carreggiate giochi, allenamenti e manifestazioni sportive non autorizzate. Sugli spazi riservati ai pedoni è vietato usare tavole, pattini od altri acceleratori di andatura che possano creare situazioni di pericolo per gli altri utenti.
10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25 a euro 99.