Una domanda teoricamente destinata a restare senza risposta fino a quando dal loro interno non si aprono le bocche normalmente cucite con fil di ferro magari solo perché le componenti entrano in conflitto o quando i Pm e gli investigatori non affrontino con decisione quelli che sembrano sistemi minori mentre alla fine si rivelano sistemi fortemente violenti e mafiosi.
Certo stando a quanto si è letto sulle cooperative di Roma sembrerebbe di si. Eccome!
Ed ancora di più quando come in queste ore si viene a sapere che Francesco Simone, il manager della coop Cpl Concordia, che teneva rapporti con i politici e amministratori pubblici, parla per oltre otto ore e senza giri di parole ammette l'esistenza di un poliedrico sistema corruttivo.
Mille i modi ingegnosi per comprare i politici ed i funzionari e per pagarli
Per esempio affidando il subappalto ad impresa indicata dalla politica
Od affidando consulenze inutili e fittizie.
Certo che quando esse sono anche se n on soprattutto strumento per procurare lavoro la questione diventa interessante per qualsiasi amministratore locale
E’ noto, infatti che per quanto riguarda le cooperative sociali di tipo “B”, o i loro consorzi e analoghi organismi aventi sede nella Comunità europea la possibilità di sottoscrivere convenzioni in deroga alle normali procedure sugli appalti pubblici è limitata ai casi in cui gli affidamenti sono di importo, stimato al netto dell'IVA, inferiori delle soglie previste dall’art. 28 d.lgs. 163/06 ( 211.000,00 euro). Non solo, ma gli affidamenti tramite convenzione ex art. 5, comma 1, della legge n. 381/91 dovranno avere come finalità quella di creare opportunità lavorative per le persone svantaggiate individuate all’art. 4 delle legge n. 381/91.
Dietro queste norme la possibilità di andare oltre la legge, al punto che per porre un rimedio ai possibili abusi ed alle possibili discriminazioni la legge di Stabilità 2015 all’art. 1 ,comma 610 ha introdotto una modifica all’art.5 della legge 381/91 ad esso aggiungendo la seguente frase:”Le convenzioni di cui al presente comma sono stipulate previo svolgimento di procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza”.
Un limite forte agli abusi ed alle discriminazioni, un limite allo sperpero di fondi pubblici.
Le indagini in queste direzioni, alla luce delle nuove disposizioni, potrà fare ancora più luce e dare risposta alla nostra domanda.
Non solo per il voto di scambio ma anche il mancato rispetto dell’articolo 5, comma 4, della legge 381/1991 e ss.mm.ii., il quale prevede “ l’obbligo di eseguire il contratto con l’impiego delle persone svantaggiate di cui all’articolo 4, comma 1, e con l’adozione di specifici programmi di recupero e inserimento lavorativo” oltre che, ovviamente, per il mancato esercizio dei controlli sui servizi richiesti e resi.