Ormai è a tutti evidente (anche se gli amministratori comunali tentano di negarlo) che Amantea è prossima al dissesto.
Escono debiti da tutte le parti.
Anche se l’amministrazione cerca in tutti i modi di nasconderli.
Dei debiti con il comune di Nocera Terinese abbiamo riferito.
In questo articolo vi evidenziamo i debiti con la Ge.ri.ca scarl di cui al precedente articolo.
A nulla è valso nascondere il verbale di cui abbiamo già detto.
E tutta grazie al dr Andrea Ianni Palarchio che ci ha partecipato la allegata sentenza del TAR Veneto.
Con sentenza n 660/2016 la prima sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto ha statuito l’obbligo del Comune di Amantea di pagare al Curatore del Fallimento GE.R.I.CA. s.c. a r.l. "la somma di € 201.516,46 oltre interessi per ritardato pagamento ex artt. 29¬30 D.M. 19.04.2000 n° 145 fino al saldo effettivo e spese del presente procedimento che liquida in complessivi € 2.249,00 di cui € 338,00 per spese esenti, € 811,00 per diritti ed € 1.100,00 per onorario, oltre accessori di legge.
Si tratta della esecuzione della sentenza con la quale il Tribunale di Rovigo ha ingiunto al Comune di Amantea di pagare il saldo delle prestazioni relative al servizio di conduzione, manutenzione, controllo e custodia degli impianti di depurazione e sollevamento della rete fognaria.
Parliamo sempre del depuratore di Nocera Terinese.
Il ricorso è pervenuto in decisione alla Camera di Consiglio dell’8 giugno 2016 e l’amministrazione comunale non solo non i è costituita in giudizio ma non ha inviato alcuna comunicazione per smentire, in fatto, la pretesa attorea.
Ed allora la condanna.
Ed oltre alle somme sopra evidenziate anche la condanna per il Comune di Amantea del pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 2.000,00 oltre oneri accessori.
Il Tribunale amministrativo Veneto ha ordinato al Comune di Amantea, in persona del Sindaco pro tempore, di dare esecuzione al decreto ingiuntivo del Tribunale di Rovigo, n. 752/12, datato 8.08.2012 e depositato il 9.08.2012, in epigrafe indicato, nel termine di quaranta giorni decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ed ha altresì disposto che in caso di mancata esecuzione, nel termine predetto, nomina sin d’ora quale Commissario ad Acta il Segretario generale del Comune il quale dovrà provvedere agli adempimenti sostitutivi, dietro presentazione di specifica istanza dell’interessato, entro l’ulteriore termine di trenta giorni dalla ricezione della predetta istanza;
Ed ecco la sentenza integrale.
TAR VENETO
SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 333 del 2016, proposto da:
Fallimento Gestione Risorse Idriche Calabria S.C. A R.L., rappresentato e difeso dagli avv. Valerio Migliorini, Alessandra Sichirollo, Antonella Pietrobon, con domicilio eletto presso Antonella Pietrobon in Venezia, San Polo, 2988;
contro
Comune di Amantea;
per l'ottemperanza del decreto ingiuntivo del Tribunale di Rovigo, n. 752/12 Ing., n. 1821/12 R.G.A.C. n. 4490 Cron, n. 1100/12 Rep dell'8.8.2012, passato in giudicato per mancata opposizione, con il quale il predetto Tribunale ha ingiunto al Comune di Amantea di pagare al Curatore del Fallimento ricorrente le somme dovute.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2016 il dott. Nicola Fenicia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Con il presente ricorso per ottemperanza il Fallimento GE.R.I.CA. s.c. a r.l. espone che:
Con ricorso ex artt. 633 e ss. c.p.c. datato 23.07.2012 e depositato il 2.08.2012, il Fallimento Ge.R.I.Ca. s.c. a r.l. aveva chiesto al Tribunale di Rovigo che venisse ingiunto al Comune di Amantea di pagare il saldo dovuto dal predetto Comune per prestazioni relative al servizio di conduzione, manutenzione, controllo e custodia degli impianti di depurazione e sollevamento della rete fognaria;
Con decreto ingiuntivo n. 752/12 Ing., n. 1821/12 R.G.A.C., n. 4490 Cron., n. 1100/12 Rep., datato 8.08.2012, depositato il 9.08.2012, il Tribunale di Rovigo ha ingiunto al Comune di Amantea di pagare al Curatore del Fallimento GE.R.I.CA. s.c. a r.l. "la somma di € 201.516,46 oltre interessi per ritardato pagamento ex artt. 29¬30 D.M. 19.04.2000 n° 145 fino al saldo effettivo e spese del presente procedimento che liquida in complessivi € 2.249,00 di cui € 338,00 per spese esenti, € 811,00 per diritti ed € 1.100,00 per onorario, oltre accessori di legge";
Detto decreto ingiuntivo è stato notificato al Comune di Amantea il 14.09.2012;
II Comune di Amantea non ha proposto opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo, che quindi è passato in giudicato;
Decorso il termine di 120 gg. dalla notifica dei titolo esecutivo, il Fallimento GE.R.I.CA. s.c. a r.l. ha intimato precetto senza esito alcuno, non avendo a tutt'oggi il Comune di Amantea provveduto a pagare neppure parzialmente le somme di cui al predetto decreto ingiuntivo;
Il Fallimento GE.R.I.CA. s.c. a r1. ha nuovamente notificato il decreto ingiuntivo in forma esecutiva con il decreto ex art. 647 c.p.c. che ne dichiarava l'avvenuto passaggio in giudicato, notifica perfezionatasi il 10.07.2015.
Ciò premesso il ricorrente chiede che sia ordinato al Comune di Amantea di eseguire il ridetto decreto ingiuntivo ordinando allo stesso il pagamento della somma totale in ricorso determinata di € 201.516,46, oltre interessi e spese legali liquidate con il predetto decreto, e qualora occorra conclude per la nomina di un Commissario ad Acta che proceda come per legge.
Il Comune di Amantea non si è costituito in giudizio.
Il ricorso è pervenuto in decisione alla Camera di Consiglio dell’8 giugno 2016.
Il ricorso deve essere accolto, non essendosi l’amministrazione comunale costituita in giudizio né avendo inviato alcuna comunicazione per smentire, in fatto, la pretesa attorea.
Da rilevare, infatti, che ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., è ammissibile il giudizio di ottemperanza per i decreti ingiuntivi non opposti o confermati in sede di opposizione (Cons. St., sez. V, 20 aprile 2012, n. 2334). Il decreto ingiuntivo non opposto, in quanto definisce la controversia al pari della sentenza passata in giudicato, essendo impugnabile solo con la revocazione o con l’opposizione di terzo nei limitati casi di cui all’art. 656 c.p.c., ha infatti valore di cosa giudicata anche ai fini della proposizione del ricorso per l’ottemperanza (Cons. St., sez. V, 8 settembre 2011, n. 5045).
Ciò stante, il Collegio deve affermare l’obbligo del Comune di Amantea di dare integrale esecuzione al decreto ingiuntivo del Tribunale di Rovigo, n. 752/12, datato 8.08.2012 e depositato il 9.08.2012, con il quale veniva ingiunto il pagamento della somma di € 201.516,46 oltre interessi per ritardato pagamento ex artt. 29 - 30 D.M. 19.04.2000 n° 145 fino al saldo effettivo e spese del procedimento d’ingiunzione.
Per le superiori considerazioni il Comune di Amantea va dunque condannato al pagamento della predetta somma comprensiva degli interessi legali fino al soddisfo e delle spese legali del procedimento d’ingiunzione entro il termine di quaranta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente decisione.
Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza alla scadenza del termine assegnato si nomina sin d’ora quale Commissario ad acta il Segretario generale del Comune il quale dovrà provvedere agli adempimenti sostitutivi entro l’ulteriore termine di trenta giorni, decorrente dalla richiesta della parte.
Il commissario ad acta al momento del suo insediamento dovrà verificare ovviamente se il Comune di Amantea abbia adempiuto.
Le spese del giudizio di ottemperanza vanno poste a carico dell’amministrazione nella misura indicata in motivazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso in esame:
Ordina al Comune di Amantea, in persona del Sindaco pro tempore, di dare esecuzione al decreto ingiuntivo del Tribunale di Rovigo, n. 752/12, datato 8.08.2012 e depositato il 9.08.2012, in epigrafe indicato, nel termine di quaranta giorni decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza;
in caso di mancata esecuzione, nel termine predetto, nomina sin d’ora quale Commissario ad Acta il Segretario generale del Comune il quale dovrà provvedere agli adempimenti sostitutivi, dietro presentazione di specifica istanza dell’interessato, entro l’ulteriore termine di trenta giorni dalla ricezione della predetta istanza;
condanna il Comune di Amantea al pagamento delle spese di giudizio, spese che liquida in complessivi € 2.000,00 oltre oneri accessori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2016 con l'intervento dei magistrati: Maurizio Nicolosi, Presidente, Alessio Falferi, Primo Referendario, Nicola Fenicia, Primo Referendario, Estensore