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Riceviamo e pubblichiamo:

 

“IMPORTANTI CHIARIFICAZIONI  - ESCLUSIONE DALLA GITA SCOLASTICA

Facendo seguito al precedente articolo ed essendo rimasto personalmente “in sospeso” su degli appunti personali, mi ero riservato di effettuare un’ulteriore ricerca/approfondimento sull’argomento e, con l’aiuto del Web mi sono imbattuto in un articolo ritenuto personalmente esplicativo, pubblicato dalla Ledha (Lega per i Diritti delle Persone con Disabilità) , dal quale si desumono i diritti degli studenti disabili che partecipano alle gite d’istruzione nonchè le responsabilità della scuola, che riporto in toto al fine di evitare interpretazioni errate e far riflettere ed aggiungo: “spesso …chi non vive anche in famiglia un disaggio, probabilmente non sa di che cosa parliamo”.

“..……La scuola, lo diciamo sempre, è un momento importante nel quale gettare le basi dell’integrazione. Partecipare alla vita di classe senza esserne separati, abituarsi a condividere attività ludiche e formative con i compagni con disabilità , è il modo più naturale di crescere con la consapevolezza che la diversità fa parte della vita. Fanno parte di questi momenti anche le gite scolastiche , piccoli eventi che nel vissuto della classe danno la possibilità di rafforzarne l’unione, con la condivisione di esperienze al di fuori dell’aula scolastica.

Considerato ciò, va detto che talvolta succede che proprio le gite scolastiche siano gravate di problemi di gestione pratica dell’alunno disabile, tali da impedirgli di prendere parte a questo importante momento formativo , con il giusto disappunto di genitori che, talvolta, pur di non far perdere al figlio l’esperienza, si attivano per colmare le carenze della scuola. Ma quali sono i diritti degli studenti con disabilità , quanto alle gite scolastiche? Cosa deve garantire la scuola in merito a questo importante momento relazionale dell’alunno e di tutta la classe? E’ necessario che lo studente siaaccompagnato da un famigliare? L’eventuale costo aggiuntivo per il suo trasportoè a carico dell’intera classe?

 

Su questo torna utile un approfondimento del servizio legale dellaLedha- Lega per i diritti delle persone con disabilità -, che proprio su questo mette in chiaro alcuni elementi. In primis l’appello all' art. 3 della Costituzione Italiana e del principio di integrazione scolastica, ribadendo il diritto degli alunni con disabilità a partecipare a viaggi di istruzione e visite guidate, esattamente come tutti gli altri compagni, sulla base del principio di uguaglianza.

Come fare, quindi, a garantire parità di diritti a tutti gli studenti, anche nel corso della gita scolastica? Innanzitutto partendo da una organizzazione che tenga conto delle esigenze e delle difficoltà dell’alunno con disabilità . Ricordiamo infatti che è la singola scuola a decidere circa le gite d’istruzione, quindi sarà necessaria una seria valutazione circa il luogo da visitare , ma anche il trasporto da utilizzarsi, il programma di visite e l’ accessibilità di spazi e servizi relativi. E’ quindi a capo dell’istituzione scolastica la messa in atto di tutti gli accorgimenti necessari (c.d. accomodamenti ragionevoli ) a far sì che l’alunno con handicap possa partecipare al viaggio d’istruzione. Se così non fosse, si entrerebbe in contrasto con l’articolo 2 della Convenzione Onu sui diritti delle persone disabili, configurandosi come discriminazione.

Partendo quindi dall’organizzazione del viaggio, chiariamo subito che, come ricordato dal testo di Ledha, la scuola non può in alcun caso subordinare il diritto di partecipazione di un alunno con disabilità alla presenza di un suo familiare che lo accompagni . Questo significa che la scuola non può pretendere che ci sia un familiare ad accompagnare l’alunno. Può essere un familiare, ma non è obbligatorio . Spetta infatti agli organi collegiali della scuola designare un accompagnatore qualificato che può essere un qualunque membro della comunità scolastica (docenti, personale ausiliario, o familiari) .

Come ricorda la nostra esperta scuola, inoltre, nel caso dei disabili è necessario che tra gli accompagnatori ci sia il docente di sostegno e, qualora previsto, l'assistente all'autonomia. Quest'ultimo deve essere pagato dall'ente locale dal quale dipende anche se, di solito, la quota non è dovuta perché gli organizzatori prevedono alcune gratuità .

E’ sempre la scuola, poi, che in fase di organizzazione del viaggio, per la definizione dei costi, deve comunicare all’agenzia viaggi la presenza di alunni disabili e relative loro necessità (ivi compresa la presenza di un accompagnatore). La spesa di viaggio relativa alla presenza di un accompagnatore va attribuita a tutta la classe , e non alla singola famiglia con alunno disabile: se così non fosse si tratterebbe di discriminazione…….”.

Amantea 22.05.2017                                              Cav. Giovanni LISCOTTI

Pubblicato in Politica

liscotti-giovanniAvendo letto l’articolo apparso sul sito web “Tirreno News” appare doveroso esprimere il personale disappunto di quanto accaduto, stante sempre le dichiarazioni rese dal genitore il quale, credo non abbia alcun motivo per dire ed affermare il contrario vista la particolare situazione. La mia espressione, nasce non solo da volontario e socialmente impegnato, ma da persona che negli anni scorsi e per circa 11 anni ha fatto parte del c.d. Consiglio di Circolo (o d’istituto in altri casi) delle scuole Amanteane unitamente ad altre valide persone, che si sono battute per il bene degli alunni. In particolare, leggendo l’articolo inerente la presunta “discriminazione”, ritengo doveroso ricordare quanto di seguito dettato dalle norme in vigore oltre a quelle dell’Istituzione scolastica (MIUR), che pur se non espressamente delinea la gita scolastica, dette le condizioni per l’integrazione dei soggetti meno fortunati ai quali bisogna di certo prestare più attenzione anche se per una “uscita fuori porta”, valutandone caso per caso con i relativi genitori la realizzazione:

Organico dei docenti per le attività di sostegno

L’alunno con disabilità è assegnato alla classe comune in cui si realizza il processo di integrazione. Pertanto la presa in carico e la responsabilità educativa dell’alunno con disabilità spettano a tutto il Consiglio di Classe, di cui fa parte il docente per le attività di sostegno. Non a caso, il DPR 970/1975 con cui è stata istituita giuridicamente tale figura professionale (poi meglio caratterizzata nella L. 517/77) lo definisce un insegnante “specialista”, dunque fornito di formazione specifica, che, insieme ai docenti curricolari, sulla base del Piano Educativo Individualizzato, definisce le modalità di integrazione dei singoli alunni con disabilità, partecipandovi attivamente. L’insegnante per le attività di sostegno viene richiesto all’Ufficio Scolastico Regionale dal dirigente scolastico sulla base delle iscrizioni degli alunni con disabilità; la quantificazione delle ore per ogni alunno viene individuata tenendo conto della Diagnosi Funzionale, del Profilo Dinamico Funzionale e del conseguente Piano Educativo Individualizzato, di cui alla Legge 104/92, e dei vincoli di legge vigenti.

Lart. 40 della Legge 449/1997 prevedeva l’attivazione di un posto in organico per il sostegno ogni 138 alunni frequentanti le scuole pubbliche della Provincia. La L. 296/2006 e la L. 244/2007 (Finanziaria 2008) hanno abrogato il predetto criterio per la formazione dell’organico di diritto dei posti di sostegno, individuando un nuovo parametro che, a livello nazionale, non può superare il rapporto medio di un insegnante ogni due alunni con disabilità.
L’articolo 2 del dpr 122/2009, Regolamento per il coordinamento delle norme sulla valutazione degli alunni, prevede che i docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipino alla valutazione di tutti gli alunni. Inoltre, qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti del sostegno, essi si esprimono con un unico voto.

Alunni con disabilità

Il diritto allo studio degli alunni con disabilità si realizza, secondo la normativa vigente, attraverso l’integrazione scolastica, che prevede l’obbligo dello Stato di predisporre adeguate misure di sostegno, alle quali concorrono a livello territoriale, con proprie competenze, anche gli Enti Locali e il Servizio Sanitario Nazionale. La comunità scolastica e i servizi locali hanno pertanto il compito di “prendere in carico” e di occuparsi della cura educativa e della crescita complessiva della persona con disabilità, fin dai primi anni di vita. Tale impegno collettivo ha una meta ben precisa: predisporre le condizioni per la piena partecipazione della persona con disabilità alla vita sociale, eliminando tutti i possibili ostacoli e le barriere, fisiche e culturali, che possono frapporsi fra la partecipazione sociale e la vita concreta delle persone con disabilità.
Le Legge 104/92 riconosce e tutela la partecipazione alla vita sociale delle persone con disabilità, in particolare nei luoghi per essa fondamentali: la scuola, durante l’infanzia e l’adolescenza (artt. 12, 13, 14, 15, 16 e 17) e il lavoro, nell’età adulta (artt. 18, 19, 20, 21 e 22). Una ricostruzione dell’iter legislativo riguardante l’integrazione, e dei relativi principi, è presente nelle “Linee guida per l’integrazione degli alunni con disabilità, diramate con nota del 4 agosto 2009.

Il MIUR mette in atto varie misure di accompagnamento per favorire l'integrazione: docenti di sostegno, finanziamento di progetti e attività per l'integrazione, iniziative di formazione del personale docente di sostegno e curriculare nonché del personale amministrativo, tecnico e ausiliare. Organi consultivo e propositivo, a livello nazionale, in materia di integrazione scolastica è l’ Osservatorio per l'integrazione delle persone con disabilità.
A livello territoriale altri organismi hanno il compito di proporre iniziative per realizzare e migliorare il processo di integrazione: i GLIP (“Gruppi di Lavoro Interistituzionali Provinciali”, formati da rappresentanti degli Enti Locali, delle ASL e delle Associazioni dei disabili) e i GLH (“Gruppi di lavoro per l'integrazione degli handicappati”, formati dal dirigente della scuola, dai docenti interessati, dai genitori e dal personale sanitario). Il compito del GLH è particolarmente significativo, in quanto ha la finalità di mettere a punto, tra l’altro, il Piano Educativo Individualizzato, che determina il percorso formativo dell’alunno con disabilità e garantisce un intervento adeguato allo sviluppo delle sue potenzialità.

Certificazione della disabilità

La certificazione di disabilità è il presupposto per l’attribuzione all’alunno con disabilità delle misure di sostegno e di integrazione. Il Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri - 23/02/2006 n. 185 "Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289", all’art. 1 individua per la certificazione dell’alunno con disabilità un “organismo collegiale” appartenente al Servizio Sanitario Nazionale. Da sottolineare inoltre l’art. 2 del DPCM in questione, ove si prescrive che le diagnosi funzionali siano realizzate secondo le classificazioni internazionali dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) che, tra l’altro, devono indicare l’eventuale particolare gravità della patologia.
Amantea 19.05.2017                                                      Cav. Giovanni LISCOTTI

Pubblicato in Primo Piano

Non è dato sapere la verità sul perché una sola ragazza non sia stata avvertita della gita scolastica in Sicilia.

 

Probabilmente siamo in presenza di una vera e propria discriminazione. 

Certamente di una beffa, se è vero quanto denuncia la madre della giovane: “Come ogni mattina - ha raccontato all'Ansa la mamma della quattordicenne - ho accompagnato mia figlia a scuola. Una volta arrivata nell'istituto l'insegnante di sostegno mi ha comunicato che la classe era in gita per tre giorni».

 

La ragazza, che soffre di una particolare sindrome che provoca un ritardo dello sviluppo, è seguita da un insegnante di sostegno, ma non ha problemi di deambulazione.

 

Poi, continua la mamma: “Mia figlia è fisicamente più piccola rispetto alla sua età, ma è intelligente e capisce ciò che accade; quindi stamattina è rimasta male quando ha appreso la notizia.

Io nel vederla soffrire mi sono sentita morire. Ho chiesto spiegazioni alla preside che mi ha assicurato che aveva dato direttive precise, e quindi mi avrebbero dovuto avvisare, ma l'insegnante di sostegno ha scelto di non farlo.

Un fatto gravissimo perché ha precluso a mia figlia la possibilità di vivere un'esperienza nuova con i compagni».

 

Inoltre, conclude: “«Un diritto fondamentale, quello di essere felice e di visitare un posto nuovo insieme ai suoi compagni le è stato negato».

Ed Infine: “Se l’avessimo saputo, avrei anche potuto accompagnarla io”

 

Ma nemmeno questo è potuto succedere. Nessuna delle due ha saputo niente. La scuola ha deciso per lei.

Pubblicato in Cronaca
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