Riceviamo e pubblichiamo:
“IMPORTANTI CHIARIFICAZIONI - ESCLUSIONE DALLA GITA SCOLASTICA
Facendo seguito al precedente articolo ed essendo rimasto personalmente “in sospeso” su degli appunti personali, mi ero riservato di effettuare un’ulteriore ricerca/approfondimento sull’argomento e, con l’aiuto del Web mi sono imbattuto in un articolo ritenuto personalmente esplicativo, pubblicato dalla Ledha (Lega per i Diritti delle Persone con Disabilità) , dal quale si desumono i diritti degli studenti disabili che partecipano alle gite d’istruzione nonchè le responsabilità della scuola, che riporto in toto al fine di evitare interpretazioni errate e far riflettere ed aggiungo: “spesso …chi non vive anche in famiglia un disaggio, probabilmente non sa di che cosa parliamo”.
“..……La scuola, lo diciamo sempre, è un momento importante nel quale gettare le basi dell’integrazione. Partecipare alla vita di classe senza esserne separati, abituarsi a condividere attività ludiche e formative con i compagni con disabilità , è il modo più naturale di crescere con la consapevolezza che la diversità fa parte della vita. Fanno parte di questi momenti anche le gite scolastiche , piccoli eventi che nel vissuto della classe danno la possibilità di rafforzarne l’unione, con la condivisione di esperienze al di fuori dell’aula scolastica.
Considerato ciò, va detto che talvolta succede che proprio le gite scolastiche siano gravate di problemi di gestione pratica dell’alunno disabile, tali da impedirgli di prendere parte a questo importante momento formativo , con il giusto disappunto di genitori che, talvolta, pur di non far perdere al figlio l’esperienza, si attivano per colmare le carenze della scuola. Ma quali sono i diritti degli studenti con disabilità , quanto alle gite scolastiche? Cosa deve garantire la scuola in merito a questo importante momento relazionale dell’alunno e di tutta la classe? E’ necessario che lo studente siaaccompagnato da un famigliare? L’eventuale costo aggiuntivo per il suo trasportoè a carico dell’intera classe?
Su questo torna utile un approfondimento del servizio legale dellaLedha- Lega per i diritti delle persone con disabilità -, che proprio su questo mette in chiaro alcuni elementi. In primis l’appello all' art. 3 della Costituzione Italiana e del principio di integrazione scolastica, ribadendo il diritto degli alunni con disabilità a partecipare a viaggi di istruzione e visite guidate, esattamente come tutti gli altri compagni, sulla base del principio di uguaglianza.
Come fare, quindi, a garantire parità di diritti a tutti gli studenti, anche nel corso della gita scolastica? Innanzitutto partendo da una organizzazione che tenga conto delle esigenze e delle difficoltà dell’alunno con disabilità . Ricordiamo infatti che è la singola scuola a decidere circa le gite d’istruzione, quindi sarà necessaria una seria valutazione circa il luogo da visitare , ma anche il trasporto da utilizzarsi, il programma di visite e l’ accessibilità di spazi e servizi relativi. E’ quindi a capo dell’istituzione scolastica la messa in atto di tutti gli accorgimenti necessari (c.d. accomodamenti ragionevoli ) a far sì che l’alunno con handicap possa partecipare al viaggio d’istruzione. Se così non fosse, si entrerebbe in contrasto con l’articolo 2 della Convenzione Onu sui diritti delle persone disabili, configurandosi come discriminazione.
Partendo quindi dall’organizzazione del viaggio, chiariamo subito che, come ricordato dal testo di Ledha, la scuola non può in alcun caso subordinare il diritto di partecipazione di un alunno con disabilità alla presenza di un suo familiare che lo accompagni . Questo significa che la scuola non può pretendere che ci sia un familiare ad accompagnare l’alunno. Può essere un familiare, ma non è obbligatorio . Spetta infatti agli organi collegiali della scuola designare un accompagnatore qualificato che può essere un qualunque membro della comunità scolastica (docenti, personale ausiliario, o familiari) .
Come ricorda la nostra esperta scuola, inoltre, nel caso dei disabili è necessario che tra gli accompagnatori ci sia il docente di sostegno e, qualora previsto, l'assistente all'autonomia. Quest'ultimo deve essere pagato dall'ente locale dal quale dipende anche se, di solito, la quota non è dovuta perché gli organizzatori prevedono alcune gratuità .
E’ sempre la scuola, poi, che in fase di organizzazione del viaggio, per la definizione dei costi, deve comunicare all’agenzia viaggi la presenza di alunni disabili e relative loro necessità (ivi compresa la presenza di un accompagnatore). La spesa di viaggio relativa alla presenza di un accompagnatore va attribuita a tutta la classe , e non alla singola famiglia con alunno disabile: se così non fosse si tratterebbe di discriminazione…….”.
Amantea 22.05.2017 Cav. Giovanni LISCOTTI