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Amantea: esclusione dalla gita scolastica

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liscotti-giovanniAvendo letto l’articolo apparso sul sito web “Tirreno News” appare doveroso esprimere il personale disappunto di quanto accaduto, stante sempre le dichiarazioni rese dal genitore il quale, credo non abbia alcun motivo per dire ed affermare il contrario vista la particolare situazione. La mia espressione, nasce non solo da volontario e socialmente impegnato, ma da persona che negli anni scorsi e per circa 11 anni ha fatto parte del c.d. Consiglio di Circolo (o d’istituto in altri casi) delle scuole Amanteane unitamente ad altre valide persone, che si sono battute per il bene degli alunni. In particolare, leggendo l’articolo inerente la presunta “discriminazione”, ritengo doveroso ricordare quanto di seguito dettato dalle norme in vigore oltre a quelle dell’Istituzione scolastica (MIUR), che pur se non espressamente delinea la gita scolastica, dette le condizioni per l’integrazione dei soggetti meno fortunati ai quali bisogna di certo prestare più attenzione anche se per una “uscita fuori porta”, valutandone caso per caso con i relativi genitori la realizzazione:

Organico dei docenti per le attività di sostegno

L’alunno con disabilità è assegnato alla classe comune in cui si realizza il processo di integrazione. Pertanto la presa in carico e la responsabilità educativa dell’alunno con disabilità spettano a tutto il Consiglio di Classe, di cui fa parte il docente per le attività di sostegno. Non a caso, il DPR 970/1975 con cui è stata istituita giuridicamente tale figura professionale (poi meglio caratterizzata nella L. 517/77) lo definisce un insegnante “specialista”, dunque fornito di formazione specifica, che, insieme ai docenti curricolari, sulla base del Piano Educativo Individualizzato, definisce le modalità di integrazione dei singoli alunni con disabilità, partecipandovi attivamente. L’insegnante per le attività di sostegno viene richiesto all’Ufficio Scolastico Regionale dal dirigente scolastico sulla base delle iscrizioni degli alunni con disabilità; la quantificazione delle ore per ogni alunno viene individuata tenendo conto della Diagnosi Funzionale, del Profilo Dinamico Funzionale e del conseguente Piano Educativo Individualizzato, di cui alla Legge 104/92, e dei vincoli di legge vigenti.

Lart. 40 della Legge 449/1997 prevedeva l’attivazione di un posto in organico per il sostegno ogni 138 alunni frequentanti le scuole pubbliche della Provincia. La L. 296/2006 e la L. 244/2007 (Finanziaria 2008) hanno abrogato il predetto criterio per la formazione dell’organico di diritto dei posti di sostegno, individuando un nuovo parametro che, a livello nazionale, non può superare il rapporto medio di un insegnante ogni due alunni con disabilità.
L’articolo 2 del dpr 122/2009, Regolamento per il coordinamento delle norme sulla valutazione degli alunni, prevede che i docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipino alla valutazione di tutti gli alunni. Inoltre, qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti del sostegno, essi si esprimono con un unico voto.

Alunni con disabilità

Il diritto allo studio degli alunni con disabilità si realizza, secondo la normativa vigente, attraverso l’integrazione scolastica, che prevede l’obbligo dello Stato di predisporre adeguate misure di sostegno, alle quali concorrono a livello territoriale, con proprie competenze, anche gli Enti Locali e il Servizio Sanitario Nazionale. La comunità scolastica e i servizi locali hanno pertanto il compito di “prendere in carico” e di occuparsi della cura educativa e della crescita complessiva della persona con disabilità, fin dai primi anni di vita. Tale impegno collettivo ha una meta ben precisa: predisporre le condizioni per la piena partecipazione della persona con disabilità alla vita sociale, eliminando tutti i possibili ostacoli e le barriere, fisiche e culturali, che possono frapporsi fra la partecipazione sociale e la vita concreta delle persone con disabilità.
Le Legge 104/92 riconosce e tutela la partecipazione alla vita sociale delle persone con disabilità, in particolare nei luoghi per essa fondamentali: la scuola, durante l’infanzia e l’adolescenza (artt. 12, 13, 14, 15, 16 e 17) e il lavoro, nell’età adulta (artt. 18, 19, 20, 21 e 22). Una ricostruzione dell’iter legislativo riguardante l’integrazione, e dei relativi principi, è presente nelle “Linee guida per l’integrazione degli alunni con disabilità, diramate con nota del 4 agosto 2009.

Il MIUR mette in atto varie misure di accompagnamento per favorire l'integrazione: docenti di sostegno, finanziamento di progetti e attività per l'integrazione, iniziative di formazione del personale docente di sostegno e curriculare nonché del personale amministrativo, tecnico e ausiliare. Organi consultivo e propositivo, a livello nazionale, in materia di integrazione scolastica è l’ Osservatorio per l'integrazione delle persone con disabilità.
A livello territoriale altri organismi hanno il compito di proporre iniziative per realizzare e migliorare il processo di integrazione: i GLIP (“Gruppi di Lavoro Interistituzionali Provinciali”, formati da rappresentanti degli Enti Locali, delle ASL e delle Associazioni dei disabili) e i GLH (“Gruppi di lavoro per l'integrazione degli handicappati”, formati dal dirigente della scuola, dai docenti interessati, dai genitori e dal personale sanitario). Il compito del GLH è particolarmente significativo, in quanto ha la finalità di mettere a punto, tra l’altro, il Piano Educativo Individualizzato, che determina il percorso formativo dell’alunno con disabilità e garantisce un intervento adeguato allo sviluppo delle sue potenzialità.

Certificazione della disabilità

La certificazione di disabilità è il presupposto per l’attribuzione all’alunno con disabilità delle misure di sostegno e di integrazione. Il Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri - 23/02/2006 n. 185 "Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289", all’art. 1 individua per la certificazione dell’alunno con disabilità un “organismo collegiale” appartenente al Servizio Sanitario Nazionale. Da sottolineare inoltre l’art. 2 del DPCM in questione, ove si prescrive che le diagnosi funzionali siano realizzate secondo le classificazioni internazionali dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) che, tra l’altro, devono indicare l’eventuale particolare gravità della patologia.
Amantea 19.05.2017                                                      Cav. Giovanni LISCOTTI

1 commento

  • Gilda

    Egr. Cav. Liscotti, la ricerca giuridica in materia, che Lei ha puntigliosamente esposto non fa una piega, ma sta di fatto che andando nel concreto c'è da analizzare un aspetto di particolare importanza che risiede nel regolamento interno all'istituto.
    Tutto sommato la questione è molto semplice, senza dover scomodare normativa di rango superiore, laddove, nel rispetto dell’art. 6 comma 2 del Regolamento (disponibile su http://www.mameliamantea.gov.it), anche nei casi di viaggi di istruzione non programmati, l’onere di raccogliere le adesioni degli alunni e le autorizzazioni dei genitori, grava su un docente responsabile del viaggio.
    In assenza di docente responsabile del viaggio, il dirigente scolastico, ai sensi dell’art. 7 comma 3 del Regolamento suddetto, può delegare il compito ad un docente esterno al Consiglio.
    Bisognerebbe pertanto vedere chi era il responsabile, senza dover criminalizzare il facile colpevole anche in considerazione del fatto che è tutto l'apparato scolastico ad aver compiuto il fatto.

    Rapporto Gilda Sabato, 20 Maggio 2017 10:48 Link al commento

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