Non ci stanno a restare inerti le camporesi del Comitato pro Campora ed allora siccome ormai è passato un tempo più che congruo perché uffici ed enti competenti adempissero a quanto disposto dalla sentenza 661/2013 del Tar Calabria, si sono rivolti al loro legale per intimare tutti ad eseguire la sentenza. Ecco il testo della lettera e gli indirizzi degli uffici ed enti interessati.
COMITATO “PRO CAMPORA” VIA LIPARI, 9/BIS
CAMPORA SAN GIOVANNI87032 AMANTEA (CS)
Sig. Sindaco
Corso Umberto I, 7
87032 Amantea
Sig. Dirigente DD A.Manzoni
Via Garibaldi, 2
87032 Amantea
Spett.le Ufficio Scolastico Prov.
Corso Telesio, 17
87100 Cosenza
Spett.le Ufficio Scolastico Reg.
Via Lungomare, 259
88063 Catanzaro Lido
Sig. Presidente
Giunta provinciale Cosenza
Piazza 15 Marzo, 5
87100 Cosenza
Sig. Presidente
Giunta regionale Calabria
Via Sensales, 20
88100-Catanzaro
Egr. Assessore Pubb. Istruzione
Via Enrico Molé, Fabbricato A
88100-Catanzaro
e pc Egr. Consiglieri provinciali
Piazza 15 Marzo, 5
87100 Cosenza
e pc Egr. Consiglieri Regionali
Via Card. G. Portanova
89123 Reggio Calabria
Oggetto: Attuazione della sentenza del TAR Calabria, sez. di Catanzaro, n. 661/ 2013.
La sottoscritta Elia Filice, nella qualità di presidente p.t. del comitato in intestazione, richiama l'attenzione delle SV sul contenuto della sentenza in oggetto estremata con la quale i Giudici amministrativi hanno intimato la esecuzione del relativo dispositivo all'Autorità amministrativa; come noto, la predetta sentenza ha annullato sia le deliberazioni consiliari del Comune di Amantea n. 240 del 21/10/2011 e quella di modifica n. 12 del 24/1/2012, sia la delibera dell’Ente Provincia di Cosenza n. 31 del 2 dicembre 2011, sia la delibera della Giunta regionale n. 47 del 10 febbraio 2012 (integrata dalla successiva delibera n. 64 del 16 febbraio 2012), sia tutti gli altri atti annessi, emessi e disposti dalle istituzioni scolastiche locali, provinciali e regionali.
Tra gli stessi atti va ricompresa l’appropriazione degli uffici amministrativi e degli stessi mobili dell’IC A. Longo da parte della DD A. Manzoni.
Quand’anche era certa la buona fede al momento dell’appropriazione e conseguente trasferimento di materiale e personale nei nuovi uffici del capoluogo di Amantea, tale buona fede non può essere certamente invocata al momento, dopo la pronuncia del TAR Calabria.
Si impone, e ,pertanto, si CHIEDE:
a) la ridotazione degli uffici dell’IC A. Longo (che ne è legittimo proprietario) a mezzo di spostamento delle dotazioni dall’attuale sede alla sede di provenienza;
b) la immediata riassegnazione del personale in servizio e di dotazione dell’IC A. Longo alla data di adozione delle riferite delibere di dimensionamento scolastico, anche al fine di attendere alle ordinarie competenze scolastiche, comprese la ricezione delle domande di iscrizione;
c) la presa d’atto della sentenza del TAR n. 661/2013 e della contestuale conferma della nullità della delibera/atto adottati da codesto Ente/Ufficio.
La presente nota è rimessa dal Comitato che ha operato il ricorso al TAR Calabria nell’interesse dei propri figli, ed oggi della giustizia.
Ai sensi della L. 241/90 ed agli effetti dell'art. 328 C.P., si chiede, inoltre, di conoscere con immediatezza le generalità del funzionario/dirigente responsabile del procedimento.
Distinti saluti.
Amantea -Campora San Giovanni- 18/07/2013.
COMITATO “PRO CAMPORA”
IL PRESIDENTE
ELIA FILICE